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Incarti n. 14.2015.102 14.2015.103 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause n. 63/2015, 64/2015 e 65/2015 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promosse con istanze 4 marzo 2015 dallo
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Stato del Canton Ticino, Bellinzona (inc. n. 63/2015) Confederazione Svizzera, Berna (inc. n. 64-65/2015) (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 21 maggio 2015 presentato da RE 1 contro le tre decisioni emesse il 12 maggio 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 novembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'012.90, indicando quale titolo di credito l’imposta cantonale 1997(-1998), oggetto dell’attestato di carenza di beni n. __________ emesso dall’UE di Lugano il 20 giugno 2006.
B. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso lo stesso 21 novembre 2014 dall’UE di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso a sua volta RE 1 per l’incasso di fr. 2'637.10, indicando quale titolo di credito l’imposta federale diretta 1991(-1992), oggetto dell’attestato di carenza di beni n. __________ emesso dall’UE di Lugano il 26 giugno 2006.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso sempre il 21 novembre 2014 dallo stesso ufficio, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 anche per l’incasso di fr. 3'017.10 a titolo dell’imposta federale diretta 1993 (-1994), oggetto dell’attestato di carenza di beni n. __________ emesso dall’UE di Lugano il 12 luglio 2006.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre precetti esecutivi, con istanze 2 marzo, rispettivamente 4 marzo 2015, lo Stato del Canton Ticino e la Confederazione Svizzera ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni scritte del 28 aprile 2015.
C. Statuendo con tre decisioni distinte del 12 maggio 2015, il Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le tre opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di rispettivamente fr. 125.–, fr. 170.– e fr. 170.–, e un’indennità di fr. 30.– in ogni procedura a favore dell’istante.
D. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo unico del 21 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Essendo il reclamo riferito a cause fondate su fatti analoghi, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si giustifica, per economia di procedura, di congiungerle ed evaderle con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 maggio 2015 contro le sentenze notificate a RE 1 con un invio unico il 15 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.4 Nel reclamo RE 1 espone di avere chiesto il condono dell’imposta cantonale 1997 all’Ufficio esazione e condoni, il quale si sarebbe dichiarato incompetente senza indicare quale fosse l’autorità competente. Ricorda di avere rispettato per anni il piano di pagamento rateizzato delle imposte e dei contributi AVS e di non essere più stato oggetto di esecuzione da 15 anni. Ritiene che se dovesse pagare le imposte arretrate ora poste in esecuzione contrarrebbe nuovi debiti e rischierebbe di cadere a carico dell’assistenza pubblica, la concorrenza nella sua professione (tassista) essendo tanta. Sennonché tale motivazione è manifestamente insufficiente, perché il reclamante in realtà non critica le sentenze impugnate bensì le decisioni fiscali prodotte quale titolo di rigetto definitivo (o meglio la sola tassazione del 1997), e non si confronta con la motivazione esposta dal Giudice di pace. Il reclamo si rivela così inammissibile.
1.5 Per inciso, va del resto osservato come nel merito il reclamo sarebbe in ogni caso infondato. Infatti, in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Ora, nella fattispecie le decisioni di tassazione agli atti, emesse il 25 ottobre 1999 (imposta cantonale 1997-1998), l’11 febbraio 1992 (imposta federale diretta 1991-1992) e il 16 agosto 1993 (imposta federale diretta 1993-1994), risultano passate in giudicato – ciò che il reclamante non contesta – e costituiscono così, unitamente ai relativi attestati di carenza di beni per le spese esecutive e giudiziarie, validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi posti in esecuzione, compresi gli interessi maturati fino all’emissione dei primi attestati di carenza di beni.
Né il Giudice di pace né la Camera sono invece competenti per esaminare la questione di un eventuale condono delle imposte poste in esecuzione. E prima del condono effettivo le decisioni di tassazione rimangono esecutive. Per quanto riguarda le difficoltà economiche allegate dal reclamante, si ricorda che l’ufficio d’esecuzione potrà pignorare unicamente la parte del reddito del convenuto che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF) mentre, ove il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, egli potrà se del caso chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF). Ad ogni modo, nella sua qualità di giudice del rigetto dell’opposizione il Giudice di pace non è competente per valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base di tale valutazione.
2. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati una cinquantina di attestati di carenza di beni), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari. Non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alle controparti. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di rispettivamente fr. 2'012.90, fr. 2'637.10 e fr. 3'017.10, non raggiunge, in nessuna delle cause, la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. 63/2015 (esecuzione n. (__________) è inammissibile.
2. Il reclamo nella causa n. 64/2015 (esecuzione n. (__________) è inammissibile.
3. Il reclamo nella causa n. 65/2015 (esecuzione n. (__________) è inammissibile.
4. Non si riscuotono oneri processuali.
5. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).