Incarto n.
14.2015.104

Lugano

1 ottobre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella causa SO.2015.233 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 aprile 2015 da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 29 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 maggio 2015 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 12 aprile 2010 la CO 1, i cui soci erano RE 1 e C__________, è stata trasformata, previo aumento del capitale sociale da fr. 20'000.– a fr. 100'000.–, in una società anonima avente la ragione sociale CO 1. I precedenti soci e gerenti della società, che avevano entrambi diritto di firma individuale, sono stati cancellati dal registro di commercio e quali membri del consiglio di amministrazione sono stati nominati M__________ e O__________, entrambi con diritto di firma individuale. Successivamente RE 1 e C__________ hanno sottoscritto una “bozza 12.09.2011” di patto parasociale, dandosi atto di detenere ciascuno il 50% del capitale azionario della CO 1. Nel medesimo documento i sottoscriventi hanno pure evidenziato che RE 1 aveva offerto alla società le risorse finanziarie per sostenerne gli investimenti iniziali e hanno previsto che la CO 1 “dovrà rimborsare le somme anticipate dai soci, rivalutate di interessi al tasso medio applicato dal mercato”.

                            B.  Il 9 gennaio 2013, RE 1 e C__________ hanno firmato il conteggio aggiornato al 31 dicembre 2012 dei rispettivi finanziamenti di diversi progetti, delle spese correnti assunte e delle prestazioni professionali fornite, dal quale emerge in particolare che RE 1 avrebbe fornito alla CO 1 finanziamenti per complessivi fr. 557'152.98, di cui fr. 99'000.– oggetto di postergazione. Sullo stesso documento i sottoscriventi hanno convenuto un prelievo di fr. 50'000.– per azionista sugli utili previo consenso degli amministratori, il reintegro dei finanziamenti e averi degli azionisti “alla prima occasione utile di diponibilità finanziaria di CO 1” e la cessione delle azioni di RE 1 a favore di C__________ dietro pagamento.

                            C.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 aprile 2014 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 698'864.92 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2010, indicando quale titolo di credito il “riconoscimento debito datato 09.01.2013 concernente i fr. 557'152.98/fatture dei vari finanziamenti apportati dal creditore e ammontanti a fr. 141'711.94, contratto parasociale e sindacale per il 6% di interesse delle quote”, di fr. 6'000 (“interessi al 6% delle quote della società di fr. 100'000.–”, di fr. 150'000.– (“utile vendita terreno a __________”) nonché di fr. 1'148.75 (“fattura del 04.02.2011”).

                            D.  Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 aprile 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 703'864.90 più interessi del 5% dal 1° gennaio 2010. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27 aprile 2015, che l’istante ha contestato con replica del 21 maggio 2015.

                            E.  Statuendo con decisione 21 maggio 2015, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 900.– e un’indennità di fr. 50.– a favore della parte convenuta.

                             F.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni alla CO 1.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 maggio 2015 contro la sentenza notificata il 22 maggio 2015 al patrocinatore che RE 1 aveva in prima sede, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, è pertanto inammissibile la richiesta di RE 1 volta al richiamo di documenti da terzi e all’audi­­zione di un teste, poiché formulata per la prima volta con il reclamo, per tacere del fatto che nella procedura di rigetto dell’op­­posizione sono ammissibili di norma solo prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4; sentenze della CEF 14.2014.35 del 15 febbraio 2014, consid. 1.3; 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, consid. 7.3).

                             2.  Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare la censura secondo cui la replica inoltrata dalla patrocinatrice di RE 1, benché giunta alla Pretura il giorno prima dell’emanazione della sentenza impugnata, non sarebbe stata presa in considerazione dal primo giudice.

                           2.1  Orbene, in realtà la replica è stata inoltrata per posta proprio il 21 maggio 2015 (data del timbro postale sulla busta e sulla replica, act. IV), giorno in cui il Pretore aggiunto ha emesso e spedito la decisione impugnata. Vero, tuttavia, che l’atto in questione potrebbe essere considerato tempestivo, ove la proroga di ulteriori 10 giorni del termine iniziale di 10 giorni impartito il 28 aprile 2015 dal Pretore aggiunto per la presentazione di un’eventuale replica fosse computata dalla scadenza del primo termine, verificatasi lunedì 11 maggio 2015 (il decimo giorno cadendo di sabato, v. art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) come esplicitamente specificato dall’istante nella richiesta di proroga dell’8 maggio 2015, mentre la replica sarebbe tardiva qualora si aggiungessero 20 giorni alla data di ricezione della prima ordinanza (il 29 aprile 2015).

                           2.2  Non è tuttavia necessario risolvere la questione. Anche se la replica fosse tempestiva, difatti, non si giustificherebbe di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al primo giudice, da una parte perché il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo senso, ma si è limitato a chiedere alla Camera di rettificare la sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza, e dall’altra poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche le sentenze della CEF 14.2015.72 del 16 settembre 2015 consid. 4 e 14.2015.89 dell’11 agosto 2015 consid. 4), dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera potrebbe dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), la questione decisiva da risolvere essendo di natura giuridica (v. sotto consid. 6).

                             3.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             4.  A giustificazione della reiezione dell’istanza, il Pretore ha argomentato che dai documenti agli atti non è evincibile alcun impegno chiaro, esplicito e inequivocabile, sottoscritto dalle persone autorizzate a rappresentare la CO 1, di versare all’istante l’importo posto in esecuzione.

                             5.  Per quanto attiene al merito, nel reclamo RE 1 rileva di aver sempre messo a disposizione della convenuta i soldi a lei necessari per l’acquisto dei terreni. A mente sua dal conteggio sottoscritto da entrambe le parti il 9 gennaio 2013 “si riconosce perfettamente l’obbligazione assunta dalla convenuta a rifornire all’istante una somma di denaro”.

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           6.1  Sotto questo profilo i documenti prodotti da RE 1 non possono assurgere a titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. In particolare il conteggio da lui sottoscritto il 9 gennaio 2013 con C__________ (doc. B) non è stato firmato anche dalle persone abilitate a rappresentare la CO 1, ossia in quel momento il presidente del consiglio d’amministrazione M__________ o il membro O__________ (entrambi titolari del diritto di firma individuale dal 21 aprile 2010 al 25 febbraio 2013 come si evince dal registro di commercio). Neppure gli altri documenti contenuti nell’incarto, segnatamente la bozza di patto parasociale del 12 settembre 2011 (doc. A), possono costituire valido titolo di rigetto nei confronti della CO 1, atteso che in nessuno degli stessi la società escussa, tramite i suoi legittimi rappresentanti, si è riconosciuta incondizionatamente e in modo chiaro debitrice di un determinato importo nei confronti di RE 1. La decisione impugnata merita dunque conferma e il reclamo va respinto.

                           6.2  Ciò posto, la decisione odierna non pregiudica le ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno la competenza a decidere (sopra consid. 3). In altre parole, ad RE 1 rimane salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (art. 79 LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue e di produrre le prove di cui ha chiesto l’assunzione con il reclamo, in modo da ottenere un titolo che gli permetta di far rigettare l’opposizione interposta dalla CO 1 in via definitiva.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in concreto di fr. 703'864.90, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 1'350.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).