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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa incarto n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 18 marzo 2015 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 12 giugno 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'740.50 oltre agli interessi del 6% dal 1° dicembre 2014, indicando quali titoli di credito la “fattura n. 20140877 del 30.11.2014 di fr. 1'209.60, n. 20140946 del 31.12.2014 di fr. 1'530.90”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 marzo 2015 la CO 1A ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 aprile 2015.
C. Statuendo con decisione 10 giugno 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 giugno 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 1°luglio 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 giugno 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nella fattispecie, dunque, il “contratto di fornitura a prestito” del 25 novembre 2014, prodotto per la prima volta sia dalla RE 1 col suo reclamo che dalla CO 1 nelle proprie osservazioni, dev’essere estromesso dall’incarto e non può essere considerato ai fini del presente giudizio. Stessa sorte spetta alla dichiarazione scritta del 26 giugno 2015 del collaboratore dell’escutente, M__________ D__________, che essa ha allegato alle sue osservazioni del 1° luglio 2015.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto come valido riconoscimento di debito lo scritto del 24 novembre 2014 della CO 1, intitolato “comunicazione inizio nostro dipendente”, che indica il costo orario del dipendente (__________) messo a disposizione dall’istante a prestito ed è sottoscritto dalla convenuta per accettazione. Il primo giudice ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da quest’ultima.
4. Nel reclamo la RE 1 ribadisce la propria estraneità ai bollettini (rapporti) emessi dalla CO 1, sottolineando in particolare come gli stessi non siano stati da essa approvati né sottoscritti da un proprio incaricato. Per questi motivi, la reclamante contesta di essere debitrice dell’istante e conferma implicitamente l’opposizione al precetto esecutivo.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 riafferma la validità della lettera riconosciuta dal Giudice di pace come titolo di rigetto e rileva la propria flessibilità nell’accettare bollettini di lavoro soltanto sottoscritti e non timbrati dalla controparte, essendo spesso il personale impiegato in cantiere dove non sempre vi è a disposizione il timbro della società. Essa sottolinea inoltre come la richiesta di acconto, la fattura mensile e i solleciti di pagamento inviati alla RE 1 non siano mai stati da quest’ultima contestati per quanto riguarda la loro esistenza né per l’avvenuta prestazione di lavoro del proprio collaboratore all’interno della società escussa.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 446 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di debito a norma di legge (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
6.2 Ora, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il documento del 24 novembre 2014 prodotto dall’istante, intitolato “comunicazione inizio nostro dipendente” e sottoscritto dalla convenuta non può, da solo, assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, poiché non verte su alcun debito concreto determinato o determinabile al momento della sua sottoscrizione, a differenza di quanto ad esempio avviene invece solitamente in un contratto di locazione, di lavoro o di mandato. Il documento in questione si limita infatti a indicare la tariffa oraria della manodopera prestata dalla CO 1 conformemente a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro (CCL) sugli autotrasporti (fr. 35.– all’ora + IVA), la cui accettazione non comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e, a quel momento, neppure determinabili.
6.3 Certo, per essere considerato tale, il riconoscimento di debito può anche fondarsi su più documenti, non necessariamente tutti sottoscritti dall’escusso, ma solo a condizione che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo, o perlomeno a circostanze concrete che consentono poi, ove esse siano dimostrate con documenti, di accertare precisamente il debito (v. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2015.21 del 7 maggio 2015, consid. 5.3).
a) Nella fattispecie, tuttavia, lo scritto in rassegna non contiene alcun rinvio diretto o indiretto né ai bollettini (“rapporti di lavoro”) né alle due fatture prodotte dall’istante, siccome le prestazioni su cui vertono non erano a quel momento ancora state definite. Il testo del documento rimanda del resto a una successiva “conferma d’ordine con tutti i dettagli relativi alla missione” che non figura agli atti – ricordato che il “contratto di fornitura a prestito” accluso al reclamo è irricevibile (sopra consid. 1.3).
b) D’altronde, le due fatture prodotte dalla CO 1, poiché non sottoscritte dalla RE 1, non possono costituire un titolo di rigetto a sé stante né la prova che il dipendente ha prestato le ore di lavoro ivi indicate. Al riguardo non si giunge a una conclusione diversa nemmeno prendendo in considerazione i due rapporti di lavoro allegati all’istanza. Non è dato di sapere, infatti, chi li ha firmati per conto “del cliente” mentre la reclamante contesta che lo sia stato da un suo incaricato, giacché afferma di non avere dipendenti. Sta comunque di fatto che l’istante non ha indicato l’identità del firmatario né ha dimostrato – come le incombeva (sopra consid. 6.1) – che tale persona fosse a beneficio di una procura conferitale dalla convenuta. Ad ogni modo, la firma sui rapporti di lavoro non corrisponde a quella riportata sul reclamo e sulle osservazioni all’istanza di rigetto in prima sede, verosimilmente vergata dalla socia e gerente della RE 1, __________, ovvero dall’unica persona abilitata a impegnare la società con diritto di firma individuale (come si evince dal registro di commercio). Non da ultimo, l’assenza del timbro della RE 1, seppure previsto dai rapporti di lavoro prestampati, rappresenta un ulteriore motivo di dubbio sul fatto che il lavoro prestato dal dipendente sia stato riconosciuto e quindi dimostrato. E il silenzio della convenuta a ricezione delle fatture e dei solleciti non può supplire l’assenza di un titolo di rigetto. Non emergendo indiscutibilmente dalla documentazione agli atti che l’escussa ha riconosciuto il debito posto in esecuzione, l’istanza andava respinta, donde l’accoglimento del reclamo. Rimane impregiudicata la facoltà per la CO 1 di far valere le sue ragioni in una procedura ordinaria di merito (sopra consid. 2).
7. A scanso di equivoci si ricorda che sulle spese esecutive non decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza né in prima né in seconda istanza, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta in merito né adotto alcuna motivazione (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'740.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia per complessivi fr. 180.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).