Incarto n.
14.2015.117

Lugano

19 ottobre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 20 gennaio 2015 da

 

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 giugno 2015 (spedito il 22) presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 giugno 2015 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 50.–, indicando quale titolo di credito l’imposta cantonale 2009 e gli interessi del 3% decorsi dal 1° giugno 2009 rispettivamente dal 31 luglio 2012, di complessivi fr. 78'177.65, gli interessi di ritardo di fr. 305.10 e la tassa di diffida di fr. 50.– del 17 giugno 2014, dedotto l’acconto di fr. 78'482.75 versato dall’escutente.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 febbraio 2015. Con replica 29 aprile e duplica 6 maggio 2015 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

 

                            C.  Statuendo con decisione 17 giugno 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo 20 giugno 2015 (ma spedito il 22) per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 15 luglio 2015, lo Stato del Canton Ticino ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 giugno 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 18 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, pur ammettendo che l’istante non aveva prodotto la diffida del 17 giugno 2014 su cui fonda la sua pretesa (ovvero la tassa di fr. 50.–), ha nondimeno considerato che “trattandosi di documento standard a noi conosciuto e comunque prova sanabile nel corso dell’istruttoria, tale mancanza non vincola la decisione”. Per quanto concerne la prova della sua intimazione, il primo giudice l’ha dedotta dal fatto che l’escusso, mentre non aveva pagato gli interessi per ben cinque mesi, li ha poi saldati meno di due settimane dopo la diffida.

 

                             4.  Nel reclamo RE 1 ribadisce di non avere mai ricevuto la diffida del 17 giugno 2014, motivo per cui non l’ha potuta pagare. Egli contesta inoltre l’applicabilità ad invii postali semplici della norma sulla finzione di notificazione prescritta all’art 138 cpv. 4 CPC, segnatamente perché a suo dire non è dato di sapere quando la diffida, per quanto esista, è stata spedita. Ritiene pertanto il precetto esecutivo privo di fondamento e chiede la conferma dell’opposizione.

 

                             5.  Nelle sue osservazioni al reclamo, il Cantone Ticino si limita a rinviare all’allegato presentato in prima sede il 29 aprile 2015 e postula la reiezione dell’impugnativa.

 

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                           6.1  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Stae­helin, op. cit., n. 124 ad art. 80).

 

                           6.2  Nella fattispecie l’istante non ha prodotto la diffida del 17 giugno 2014 per cui pretende di prelevare la tassa di fr. 50.– posta in esecuzione, ma unicamente, oltre al precetto esecutivo, copia della decisione di tassazione dopo reclamo del 27 novembre 2013 relativa all’imposta cantonale del 2009 e il conteggio del 10 dicembre 2014. Il primo documento non menziona la nota tassa, mentre il secondo non costituisce una decisione amministrativa. In assenza della diffida stessa, che verosimilmente condannava l’escusso a pagare la tassa prevista all’art. 242 cpv. 3 LT (stabilita in fr. 50.– dall’art. 19 del Regolamento della legge tributaria, RL 10.2.1.1.1), o di una decisione separata che accertasse l’ob­­bligo dell’escusso di pagarla, il Giudice di pace non era autorizzato a rigettare l’opposizione in via definitiva. Condizione sine qua non del rigetto dell’opposizione è la produzione effettiva di un titolo di rigetto nel senso della legge. E per il carattere documentale della procedura (sopra consid. 2) un’ammissione dell’e­­sistenza del titolo per atti concludenti è esclusa (cfr. sentenza della CEF 14.2011.26 del 16 febbraio 2012, consid. 3.2). Non è quindi necessario, nel caso concreto, determinare se l’escusso ha ricevuto la diffida. Il reclamo va di conseguenza accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’i­stanza.

 

                             7.  In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna invece alcuna indennità d’inconve­­nienza, né in prima né in seconda istanza, il reclamante non avendo adotto alcuna motivazione a sostegno della sua domanda (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2014.167 del 15 gennaio 2015 consid. 7 e i rinvii).

 

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia, di fr. 100.–, è a carico dell’istante. Non si assegnano indennità.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).