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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Chiesi |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.74 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 29 maggio 2015 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 25 giugno 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 giugno 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il 29 maggio 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'536.85 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione 22 giugno 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 23 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 24 giugno 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 25 giugno 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il giorno successivo il presidente della Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 giugno 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso in esame la reclamante ha allegato di avere pagato alla procedente il capitale del credito posto in esecuzione, di fr.1'536.85, l’8 giugno 2015, e gli interessi e spese specificati dall’escutente, di fr. 413.60, il 23 giugno, allegando le copie ad uso informativo degli ordini di pagamento e la conferma della loro esecuzione. Entro il termine assegnatole, la procedente non ha contestato tali allegazioni, che possono quindi essere ritenute comprovate, tanto più che in data odierna la CO 1 ha confermato informalmente all’UE, con messaggio elettronico, il pagamento integrale del suo credito. Essendo lo stesso avvenuto prima della pronuncia del fallimento, la decisione impugnata va annullata.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria di fallimento, il 26 aprile 2015) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato informare la Pretura, prima dell’emanazione della sentenza di fallimento, che la pendenza era stata saldata. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 23 giugno 2015 dalla Pretura del Distretto di Blenio nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, agenzia di Acquarossa, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. L’eccedenza da essa versata le è restituita ove non sia da compensare con altri crediti del Tribunale.
III. Notificazione a:
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–; –; – Ufficio di esecuzione, agenzia di Acquarossa; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).