Incarto n.
14.2015.124

Lugano

4 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa SO.2015.1197 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 marzo 2015 da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 26 giugno 2015 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 15 giugno 2015 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’avv. RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 57'373.50 oltre agli interessi del 5% dal 19 settembre 2014, indicando quale titolo di credito la Nota professionale del 29.04.2013 di fr. 42'536.00 e nota professionale del 22.10.2013 di fr. 14'837.50 e sentenza 19.09.2014 della Pretura di Lugano, sezione 4, inc. __________”.

 

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 marzo 2015 l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 aprile 2015, cui sono seguite la replica del 29 aprile dell’istante e la duplica del 21 maggio di CO 1, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

 

                            C.  Statuendo con decisione 15 giugno 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 9'581.10 (anziché fr. 57'373.50) oltre agli interessi del 5% dal 19 settembre 2014, ponendo le spese processuali di fr. 350.– a carico dell’i­­stante nella misura dei 4/5 e del convenuto per il restante 1/5, oltre a un’indennità di fr. 1'250.– per ripetibili a favore di quest’ultimo.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 giugno 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 6 agosto 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica e duplica del 21 agosto, rispettivamente dell’11 settembre 2015, inoltrate spontaneamente a questa Camera, le parti hanno ribadito le loro posizioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 giugno 2015 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 16 giugno, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                           1.3  Nella fattispecie, dunque, l’estratto conto del 20 maggio 2015 prodotto dall’avv. RE 1 col suo reclamo dev’essere estromesso dall’incarto e non può essere considerato ai fini del presente giudizio.

 

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il primo giudice ha ritenuto che la sentenza del 19 settembre 2014 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha approvato – dopo averne accertato la congruità – due note professionali emesse dall’avv. RE 1 nel suo ruolo di notaio divisore in una causa ereditaria promossa nel 2008 da CO 1, non rappresenta una decisione condannatoria, non essendo dalla stessa desumibile se le note siano state poste a carico della successione o del solo convenuto, al quale sono stati invece espressamente attribuiti gli oneri processuali. Il Pretore ha rafforzato la sua conclusione sulla scorta di una sentenza del Tribunale federale (5A_510/2013 del 5 dicembre 2013), in cui veniva negata la qualità di titolo di rigetto definitivo a una decisione priva di condanna al pagamento, e ciò pur risultando evidente dalla stessa sia la persona del debitore sia l’importo da corrispondere. Egli ha inoltre negato la qualità di titolo di rigetto definitivo alle parcelle notarili prodotte con l’i­­stanza, posto come le stesse – a differenza di quanto previsto dall’art. 27 della Legge sulla tariffa notarile – non risultassero (ancora) essere passate in giudicato, condizione essenziale per poterle parificare a una sentenza esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF. Avendo CO 1 riconosciuto parte del debito posto in esecuzione, il primo giudice ha tuttavia accolto l’istanza limitatamente a fr. 9'581.10.

 

                             4.  Nel reclamo l’avv. RE 1 critica la conclusione cui è giunto il Pretore, sostenendo che la sentenza posta alla base del credito è di carattere condannatorio e non di mero accertamento, la stessa essendo basata sull’art. 486 del previgente Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI) e costituendo così – a suo dire – un valido titolo di rigetto definitivo, come d’altronde già stabilito da questa Camera in una decisione del 15 giugno 2012 (inc. 14.2012.69). Infatti, continua il reclamante, poiché dall’art. 486 cpv. 2 CPC-TI risulta chiaramente che “i costi del notaio divisore” sono a carico della comunione ereditaria ed essendosi CO 1 assunto i costi legati alla procedura, una chiara menzione al riguardo nel dispositivo non era necessaria. D’altronde, prosegue l’avvocato, la sentenza da lui prodotta indica chiaramente l’identi­­tà degli eredi, l’esistenza di un nesso di solidarietà esterna tra di essi per il credito posto in esecuzione, l’ammontare dello stesso e persino i rapporti interni tra gli eredi, tanto che CO 1 ha riconosciuto in causa di essere debitore, in qualità di erede, di parte delle prestazioni notarili e ha pagato la somma da lui riconosciuta.

 

                                  Il reclamante si duole inoltre di un eccesso di formalismo da parte del giudice del rigetto, per non avere egli voluto riconoscere il carattere condannatorio della sentenza di tassazione, che se non fosse tale sarebbe inutile e di nessun valore giuridico. Al Pretore l’avv. RE 1 rimprovera anche di non aver stabilito, come gli incombeva, che la sentenza prodotta è esecutiva. Ritiene infatti “fuori strada” l’argomentazione del primo giudice in merito al mancato passaggio in giudicato delle parcelle notarili, rilevando un “errore di impostazione” nell’averle esaminate nonostante la questione da risolvere vertesse unicamente sull’esecu­­tività della sentenza prodotta. Infine il reclamante osserva come il convenuto abbia riconosciuto una somma maggiore di quella per cui il Pretore ha rigettato l’opposizione.

 

                             5.  Come giustamente ricordato dal Pretore, la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la pronuncia di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”), e in linea di mas­sima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 e 38 ad art. 80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 3).

 

                           5.1  Nel caso specifico, il primo giudice ha constatato a ragione che il dispositivo della decisione 19 settembre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, prodotta dall’istante quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, non contiene alcuna condanna di pagamento, ma si limita a stabilire al punto 1 che “le note professionali 29 aprile 2013 e 22 ottobre 2013 del notaio divisore avv. RE 1 sono integralmente approvate” (doc. D, pag. 12). La decisione ha quindi carattere meramente accertativo, l’appro­­vazione delle note professionali nel senso dell’art. 486 cpv. 1 CPC-TI (secondo cui gli onorari e le spese del notaio e dei periti sono corrisposti secondo la tariffa, a tassazione del pretore, salvo appellazione alla camera civile di appello se sono contestate dalle parti) avendo quale unico significato di accertare che gli onorari e le spese del notaio e dei periti sono conformi alla tariffa notarile (RL 3.2.2.2). È parificabile a una decisione dell’autorità di moderazione, cui non viene riconosciuta la qualifica di titolo di rigetto definitivo (DTF 106 Ia 340 consid. 3).

 

                           5.2  Non si disconosce, invero, che secondo la giurisprudenza il dispositivo può (deve) essere interpretato alla luce dei motivi del giudizio, anche in sede di rigetto definitivo dell’opposizione (DTF 138 III 685 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2), né che l’im­­porto delle note d’onorario come pure le parti (notaio quale creditore e la comunione ereditaria come debitrice) emergono chiaramente sia dalla sentenza che dalle stesse note. Sta però di fatto che il Pretore non ha condannato nessuno a pagare le note in questione, anche perché l’avv. RE 1 ne ha postulato unicamente la tassazione (doc. D, pag. 2 penultimo paragrafo). In particolare la decisione del 2014 non ha stabilito se le note erano a carico della successione – o meglio degli eredi che la compongono in via solidale (art. 603 cpv. 1 CC), la successione non avendo personalità giuridica – oppure a carico del solo CO 1 in base all’accordo di divisione. Anzi, la decisione è ambigua a questo proposito (nel primo senso: doc. D pag. 2 in alto; nel secondo: doc. D pag. 5 secondo paragrafo).

 

                           5.3  Non viene poi in soccorso del reclamante il fatto che secondo l’art. 486 cpv. 2 CPC-TI “le spese sono a carico della comunione ereditaria”. Il rigetto definitivo dell’opposizione, infatti, è subordinato per legge (art. 80 LEF) alla presentazione di una decisione condannatoria esecutiva, non bastando in sé (senza accertamento giudiziario o amministrativo nel caso concreto) che una norma legale prescriva l’obbligo posto in esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 80). Potrà essere considerato un formalismo, ma non è certo eccessivo, perché risulta connaturato al carattere documentale della procedura di rigetto (v. sopra consid. 2).

 

                           5.4  Precisato ciò, la decisione del 19 settembre 2014 non è senza significato e valore giuridico. Accerta in modo definitivo l’importo della pretesa dell’avv. RE 1, questione che non potrà più essere rimessa in discussione in una futura causa condannatoria. Per evitare l’inconveniente di dover promuovere una seconda causa (di merito) per lo stesso credito, l’avv. RE 1 avrebbe dovuto formulare anche una conclusione intesa a porre le note a carico degli eredi (o di uno di loro) oppure, in modo formalmente più corretto, dato che le spese in questione sono una parte delle spese della procedura di divisione, egli avrebbe dovuto chiedere al Pretore della sezione 4 di statuire sulla questione nel decreto di stralcio della causa, diventata senza oggetto in seguito all’ac­­cordo raggiunto dagli eredi. Non si esclude, invero, che la seconda soluzione sia stata attuata nella fattispecie, ma non se ne può tenere conto nella procedura in esame, non avendo l’avv. RE 1 prodotto alcun’altra decisione all’infuori della sentenza di tassazione.

 

                           5.5  Il reclamante non può neppure trarre alcunché a proprio beneficio dalla sentenza di questa Camera da lui citata nel reclamo (inc. 14.2012.69 del 15 giugno 2012, pag. 5), in cui una decisione di tassazione della nota d’onorario e spese di un notaio divisore è stata ritenuta un valido titolo di rigetto definitivo: contrariamente al caso concreto, in effetti, il suo dispositivo poneva espressamente la nota a carico della successione (“È approvata per complessivi fr. 5'283.50 la nota d’onorario e spese 15 aprile 2011 del notaio divisore X. La nota è a carico della successione.”). Rivestiva dunque il carattere condannatorio che la decisione del 19 settembre 2014 non ha.

 

                           5.6  Che CO 1 abbia riconosciuto nell’appello diretto contro la decisione di tassazione del 19 settembre 2014 di essere debitore, in qualità di erede, di fr. 17'076.80 e abbia pagato la somma da lui riconosciuta (v. sotto consid. 6) non è di rilievo per la questione del rigetto definitivo, a fortiori per quanto riguarda la parte delle note che il convenuto ha contestato nel suo appello, tuttora pendente alla prima Camera civile del Tribunale d’appello. Un suo riconoscimento, se fosse firmato, potrebbe tutt’al più costituire un titolo di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 1 LEF) ma in nessun modo un titolo di rigetto definitivo. Anzi, il fatto che il Pretore della sezione 4 non abbia verificato l’entità degli acconti versati dagli eredi costituisce un indizio supplementare che la decisione di tassazione era di mero accertamento dell’importo del credito fatto valere dal notaio. La sentenza impugnata merita quindi conferma senza che sia necessario esaminare la questione dell’ese­­cutività della decisione di tassazione.

 

                                  6.  Da ultimo, il reclamante sostiene che CO 1 ha riconosciuto una somma superiore a quella per cui è stata rigettata l’oppo­­sizione (fr. 9'581.10). Alla somma ammessa, di fr. 17'076.80, andrebbero a suo dire aggiunte le “spese” del 5% e l’IVA dell’8%, per un totale di fr. 19'365.09, da cui occorrerebbe dedurre gli acconti di fr. 8'628.– e di fr. 9'533.20 e aggiungere gli interessi di mora (reclamo ad 7). L’avv. RE 1 non ha però tirato le somme, sennò avrebbe constatato che il risultato del suo calcolo è inferiore all’importo per cui il Pretore ha rigettato l’opposizione. Oltretutto, la censura non solo è senza oggetto ma è anche errata, poiché il convenuto ha in realtà riconosciuto solo fr. 9'581.10, che ha poi corrisposto al notaio il 13 maggio 2015 (doc. 6), importo cui è giunto deducendo dai fr. 17'076.80 riconosciuti in sede d’appello gli acconti già versati in precedenza per fr. 8'628.–, e aggiungendo al saldo di fr. 8'448.80 gli interessi del 5% e l’IVA dell’8% (osservazioni all’istanza ad 8). Il Pretore ha quindi concesso al reclamante esattamente quanto ha riconosciuto la controparte (anzi un po’ di più perché ha aggiunto ai fr. 9'581.10 gli interessi del 5% dal 19 settembre 2014). L’unica vera domanda, a questo punto, è di sapere perché l’avv. RE 1 si ostina, ancora in sede di reclamo, a chiedere il pagamento dell’integralità delle sue note d’onorario quando riconosce di avere già ricevuto finora per i suoi servizi fr. 18'161.20 (recte: fr. 18'209.10). Infondato, il reclamo dev’essere integralmente respinto.

 

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 47'792.40 (pari a fr. 57'373.50 meno fr. 9'581.10), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. L’avv. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 2'200.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).