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Incarti n. 14.2015.129 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2015.973/974 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 27 febbraio 2015 da
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CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
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contro |
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RE 1 RE 2, (patrocinati dall’avv. PA 1,)
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giudicando sui reclami del 2 luglio 2015 presentati da RE 1 e dalla RE 2 contro le decisioni emesse il 22 giugno 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 febbraio 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 in via di
realizzazione del pegno immobiliare che grava la proprietà
per piani n. __________, pari a 626/1000 della particella
n. __________ RFD di __________ per l’incasso
di fr. 2'035'566.– oltre agli interessi del 5%
dal 1° gennaio 2015, indicando quali titoli di credito le cartelle ipotecarie
di fr. 50'000.–, fr. 120'000.–,
fr. 180'000.–e fr. 1'650'000.– che gravano in primo rango il predetto fondo, nonché il contratto di concessione di un credito di costruzione
sottoscritto dalle parti il 22 dicembre 2010 e il 13 gennaio 2011. Un secondo
esemplare dello stesso precetto esecutivo è stato anche notificato alla terza
proprietaria del fondo gravato, la RE 2.
B. Avendo sia RE 1 sia la RE 2 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 febbraio 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 22 giugno 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre le parti convenute si sono opposte alle istanze. In sede di replica e di dupliche le parti hanno sostanzialmente ribadito la propria posizione.
C. Statuendo con decisioni del 22 giugno 2015, il Pretore ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria entrambe le opposizioni interposte dalle parti convenute, ponendo a carico di ciascuna di loro le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore dell’istante.
D. Contro le sentenze appena citate sia RE 1 che la RE 2 sono insorti a questa Camera con reclami del 2 luglio 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze. L’8 luglio 2015, il vicepresidente della Camera ha respinto entrambe le domande di conferimento dell’effetto sospensivo. Visto l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, per semplificare il processo il giudice può ordinare la congiunzione di più cause. In assenza di disposizioni contrarie agli art. 308 segg. CPC, tale facoltà è anche riconosciuta ai giudici d’appello (cfr. Reetz/Hilber, in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 6 ad art. 316 CPC). Siccome i reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo riferite alla stessa esecuzione, si giustifica, per economia di procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni in questione sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 2 luglio 2015 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1 e della RE 2 il 23 giugno, in concreto i reclami sono tempestivi.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nelle decisioni impugnate, dopo che l’istante aveva ostentato l’originale delle cartelle ipotecarie accluse in copia alle istanze, il Pretore ha considerato che tali titoli, debitamente ceduti all’istante in proprietà (fiduciaria a scopo di garanzia), rappresentano un valido titolo di rigetto delle opposizioni. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione secondo cui la disdetta del credito non sarebbe stata validamente notificata alla terza proprietaria del pegno, reputando che ritenere la disdetta non valida poiché è pervenuta alla RE 2 solo in copia apparirebbe “un eccessivo formalismo non degno di protezione”.
4. Nei reclami, sostanzialmente identici, RE 1 e la RE 2 sostengono che la validità di un documento originale e di una copia non può essere considerata la stessa, sicché la disdetta comunicata alla terza proprietaria in copia dev’essere considerata inefficace e il credito posto in esecuzione inesigibile al momento della notifica del precetto esecutivo.
5. Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5). Stante l’art. 844 vCC (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabilin concreto, siccome le cartelle ipotecarie sono state cedute alla banca prima del 1° gennaio 2012 [doc. B]: DTF 140 III 183 consid. 3 e sentenza della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015, consid. 4.2), salvo convenzione contraria, il credito incorporato in una cartella ipotecaria diventa esigibile solo dopo essere stato disdetto (v. ora art. 847 CC).
5.1 Nella fattispecie, non si disconosce che, ove il fondo gravato da pegno sia di proprietà non del debitore bensì di un terzo, la disdetta dev’essere data anche al terzo (art. 831 CC per il rinvio contenuto all’art. 845 cpv. 1 vCC; Staehelin, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3ª ed. 2007, n. 1 ad art. 845 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3a ed. 2003, n. 2815c e 2935), pena la conferma dell’opposizione da lui interposta (DTF 42 III 3 e 38 I 651; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in: JdT 2008 II 14; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 382; Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, in: SJ 1995 pag. 109). La situazione è del resto rimasta immutata anche per i pegni immobiliari costituti dopo il 31 dicembre 2011 (ora all’art. 831 CC rinvia l’art. 844 cpv. 1 CC; ; Trauffer, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4ª ed. 2011, n. 2 ad art. 831 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 2815c). Non essendo il terzo proprietario debitore della pretesa garantita, tuttavia, la disdetta non può né deve essergli notificata formalmente, è sufficiente che gli venga data conoscenza della disdetta inviata al debitore, così da consentirgli di salvaguardare i propri diritti, segnatamente quello di prevenire la realizzazione forzata riscattando il pegno (art. 827 cpv. 1 CC per il rinvio degli art. 844 cpv. 1 CC o 845 cpv. 1 vCC) (Trauffer, op. cit., n. 3 ad art. 831; sentenza del Tribunale federale 4A_513/2010 del 30 agosto 2011, consid. 6.3; sentenza della CEF 14.2013.10 del 21 marzo 2013, consid. 7.3).
5.2 Nel caso specifico, non è contestato che la RE 2 ha ricevuto copia della disdetta significata a RE 1, di modo che ha avuto la possibilità di salvaguardare i propri diritti. Le sentenze impugnate resistono quindi alla critica. Non sussistendo d’altronde alcuna controversia né dubbio sull’idoneità delle cartelle ipotecarie prodotte dall’istante a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione, i reclami non possono che essere respinti.
6. La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'035'566.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai reclami interposti da RE 1 e RE 2 sono congiunte.
2. Il reclamo di RE 1 è respinto e la sentenza impugnata (inc. __________) è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Il reclamo della RE 2 è respinto e la sentenza impugnata (inc. SO.2015.974) è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).