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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.4402 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 ottobre 2014 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 gennaio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio fallimenti di Lugano, il 13 ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'220.00 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 10 dicembre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 15 gennaio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 16 gennaio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 gennaio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 16 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso in esame la reclamante ha prodotto un certificato del 19 gennaio 2015 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano attestante che l’esecuzione che ha portato al fallimento è stata saldata già il 9 dicembre 2014, ovvero prima dell’apertura del fallimento avvenuta il 16 gennaio 2015, per cui la decisione impugnata va annullata.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria di fallimento, il 29 agosto 2014) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato informare la Pretura, all’udienza del 10 dicembre 2014 o per iscritto, che aveva saldato la pendenza il 9 dicembre. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 15 gennaio 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.4402), nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
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–; –; – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).