Incarto n.
14.2015.147

Lugano

4 dicembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella causa SO.2015.1575 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 aprile 2015 da

 

 

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2,)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. dott. PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 5 agosto 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 luglio 2015 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 7 ottobre 2014, la RE 1 e il suo socio e gerente con firma individuale CO 1 hanno concordato la cessazione del loro rapporto di lavoro a partire dal 31 dicembre 2014 e CO 1 si è impegnato a ultimare la direzione lavori sui cantieri di __________ e di __________ entro la medesima data, “fatto salvo cause non direttamente imputabili al suo operato”. Le parti hanno convenuto a favore del socio e gerente un compenso di fr. 4'500.– per le prestazioni appena menzionate e il versamento degli assegni famigliari di fr. 2'400.– per il 2013 e di fr. 4'800.– per il 2014, senza possibilità di rivalsa sul socio e presidente della gerenza T__________ né sul socio e gerente F__________. Con accordi separati di quello stesso giorno, CO 1 ha inoltre ceduto le proprie quote sociali ai due soci rimanenti per fr. 7'000.– complessivi, la proprietà di una parte dei beni apportati alla società per fr. 1'500.– e il diritto per quest’ultima di mantenere in via esclusiva la ragione sociale “RE 1” dietro un compenso di fr. 5'000.–.

 

                            B.  Sempre il 7 ottobre 2014 CO 1, l’RE 1, T__________ e F__________ hanno concluso un “accordo di pagamento” relativo alle somme dovute al socio uscente, di complessivi fr. 20'400.–, che ne prevede il versamento in sei rate, definendone dettagliatamente le condizioni. In caso di contestazioni relativamente ai cantieri sopraindicati è stato escluso ogni diritto di ritenzione su tale somma “salvo causa già accertata di dolo e colpa grave da parte del sig. CO 1”. Oltre a ciò le parti hanno convenuto che gli assegni famigliari per il 2014 erano a carico esclusivo della società e dovevano essere corrisposti entro il 31 marzo 2015.

 

                            C.  Con lettera del 6 febbraio 2015 l’RE 1 ha notificato ad CO 1 di ritenerlo gravemente inadempiente in merito alla conduzione dei lavori sui cantieri di __________ e di __________, non ultimati entro la scadenza pattuita il 7 ottobre 2014 e oggetto di ripetute lamentele da parte dei committenti. La società si è pertanto considerata “legittimata a interrompere i pagamenti, a fronte di una sua acclarata colpa grave per i canteri”. Ne è seguito un fitto scambio di corrispondenza tra le parti, senza che venisse raggiunto alcun accordo.

 

                            D.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 marzo 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 13'200.– oltre agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2015, indicando quale titolo di credito il “contratto di “acconto [recte: accordo] di pagamento” del 7.10.2014, punti 5, 6 e cpv. C”.

 

                            E.  Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 aprile 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 14 luglio 2015, l’i­­stante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta si è opposta con osservazioni scritte incorporate nel verbale di udienza, contestando l’istanza limitatamente a fr. 6'900.–, pari alla somma degli assegni famigliari del 2013 e del compenso di fr. 4'500.– per la direzione lavori. Replicando e duplicando oralmente davanti al Pretore, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

 

                             F.  Statuendo con decisione del 21 luglio 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200. e un’indennità di fr. 350. a favore dell’istante.

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento (parziale) e l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 6'300.– (ovvero la differenza tra l’importo posto in esecuzione e la somma degli assegni famigliari del 2013 e del compenso per la direzione lavori). L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione per fr. 6'900.. Nelle sue osservazioni del 31 agosto 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta il 27 luglio 2015 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine di 10 giorni, iniziato lunedì 3 agosto 2015 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto il 13 agosto. Presentato il 5 agosto 2015 in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la pretesa dell’istante si fonda su due riconoscimenti di debito chiari, univoci e non contestabili e che le eccezioni sollevate dalla convenuta in merito agli assegni famigliari per il 2013 (di fr. 2'400.–) e il compenso di fr. 4'500.– per la direzione lavori sui cantieri di __________ e __________ non appaiono atte a infirmare la pretesa avanzata, sicché ha accolto integralmente l’istanza. Nel reclamo l’RE 1 ribadisce invece che gli assegni famigliari sono già stati pagati e che il compenso di fr. 4'500.– è vincolato al completo compimento del lavoro entro il 31 dicembre 2014, a mente sua mai avvenuto, concludendo così per la riforma della sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento parziale dell’i­­stanza limitatamente a fr. 6'300.– (fr. 13'200.– posti in esecuzione meno fr. 2'400.– ./. fr. 4'500.–) oltre agli accessori.

 

                             4.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Costituisce riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe al creditore dimostrare l’esigibilità del credito al momento dell’introduzione dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013, consid. 4.1, e i rimandi). Nel caso di un debito la cui esistenza o esigibilità è subordinata a una condizione sospensiva spetta quindi all’e­scutente dimostrare che la condizione si è realizzata o è diventata senza oggetto, con la conseguenza che il credito è sorto rispettivamente è divenuto esigibile prima dell’esecuzione (sentenza 5A_303/2013 testé citata, consid. 4.2).

 

                           4.1  Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la documentazione prodotta dall’istante, segnatamente l’accordo di pagamento e la convenzione di cessazione del rapporto di lavoro, sono riconoscimenti di debito chiari, univoci e non contestabili. Per quanto riguarda il compenso di fr. 4'500.– riconosciuto a favore dell’escutente per la direzione lavori sui due noti cantieri, il primo giudice ha ricordato che stante la clausola inserita nell’“accordo di pagamento” ogni diritto di ritenzione è escluso “salvo causa già accertata di dolo e colpa grave da parte del sig. CO 1”; orbene nel caso in questione non è ancora stata accertata la ripartizione della responsabilità per i sinistri verificatisi sui due cantieri tra l’esecutore e la direzione dei lavori. A mente del Pretore si tratta di una questione di merito, che esula dal potere cognitivo del giudice del rigetto dell’opposizione e che saranno semmai da sottoporre al vaglio del giudice del merito.

 

                           4.2  Nel reclamo RE 1 fa valere che il compenso di fr. 4'500.– è vincolato al completo compimento del lavoro entro il 31 dicembre 2014, a mente sua mai avvenuto. L’amministratore unico dell’impresa generale di costruzione Z__________ avrebbe infatti confermato “l’abbandono anzitempo dei cantieri da parte dell’architetto CO 1 e la mancata consegna di entrambi entro la data convenuta del 31 dicembre 2014”. Oltre a ciò l’escussa sottolinea che si è aperto un contenzioso al riguardo, dovuto a “carenze ravvisate nella direzione lavori, come lo ha attestato il perito dell’assicurazione __________ (doc. 5) a cui sono stati annunciati i sinistri”. Secondo la reclamante tali lamentele sono state segnalate tempestivamente ad CO 1 e del resto sono pendenti procedure esecutive nei suoi confronti per il risarcimento dei danni da lui causati. L’RE 1 sostiene pertanto che i danni accertati dall’assicurazione sul cantiere di __________ e la dichiarazione del perito __________ inerente a una responsabilità da ascrivere alla direzione lavori per quanto riguarda il cantiere di __________ escludono che la pretesa posta in esecuzione possa essere considerata liquida ed esigibile, ovvero dovuta in maniera univoca ed incontrovertibile. Da ultimo la reclamante evidenzia che anche il Pretore “ammette” che il versamento dei fr. 4'500.– è subordinato all’accertamento di questioni di merito che non rientrano nel suo potere cognitivo, motivo per cui non sono dati i requisiti per rigettare l’opposizione su questo punto.

 

                           4.3  Nelle sue osservazioni al reclamo l’escutente ribadisce che la somma in questione è stata indicata in modo preciso nell’”ac­­cordo di pagamento” e che una “colpa grave” o un “dolo” da parte sua sono in ogni caso contestati, come lo sono tutte le pretese, eccezioni e documenti dell’escussa fatti valere in prima sede.

 

                           4.4  Sennonché nell’”accordo di pagamento” del 7 ottobre 2014 (doc. B) le parti hanno previsto delle date di scadenza per tutti gli importi dovuti ad CO 1 compresi fr. 100.– da versare entro il 7 febbraio 2015 in parziale pagamento del compenso pattuito per la direzione lavori sui cantieri di __________ e __________ (doc. B lett. A n. 5). Per il saldo di fr. 4'400.– invece, non è stata prevista alcuna data di scadenza, ma è stato solo previsto che “in caso di contestazioni per i due suddetti cantieri, viene escluso il diritto di ritenzione sulla detta somma salvo causa già accertata di dolo e colpa grave da parte del sig. CO 1” e che “per la Direzione Lavori dei cantieri __________ e __________ nel caso in cui dovesse sorgere un contenzioso da parte dei clienti per difetti e vizi nella realizzazione delle opere il Signor CO 1 si obbliga sin d’ora a risponderne personalmente per eventuali danni causati dal suo operato, imputabili per riconosciuto dolo e colpa grave” fatto salvo “l’eventuale intervento delle assicurazioni a copertura dei danni accertati” (lett. A n. 6). Ora, il Pretore non ha esaminato, come gli incombeva fare d’ufficio (sopra consid. 4), la questione dell’esigibilità del compenso.

 

                             a)  Orbene, è pacifico che limitatamente a fr. 100.– il compenso è diventato esigibile dal 7 febbraio 2015 (doc. B lett. A n. 5), ossia prima dell’avvio dell’esecuzione l’11 marzo 2015 (doc. C accluso all’istanza). Il reclamo è al riguardo infondato.

 

                            b)  Dalle premesse dell’“accordo di pagamento” (doc. B n. 5) si evince che il saldo di fr. 4'400.–, secondo cui il compenso per la direzione dei lavori era dovuto “a partire dalla data odierna [7 ottobre 2014] fino al loro completo compimento”, era esigibile al più tardi al momento della conclusione dei cantieri. Lo ammettono del resto le stesse parti (istanza, pag. 2 ad 1 e reclamo pag. 4 terzultimo paragrafo). Contrariamente a quanto pare ritenere implicitamente la convenuta, il compenso non è invece subordinato alla condizione che i lavori fossero stati terminati entro il 31 dicembre 2014, le parti avendo solo previsto un impegno di CO 1 di ultimarli entro tale data (doc. I n. 1). Non è tuttavia controverso che i cantieri si sono protratti durante diversi mesi nel corso del 2015 (v. osservazioni all’istanza, act. II pag. 3 ad 6, non specificatamente contestate dall’istante su questo punto in sede di replica). Ne dà peraltro conferma l’amministratore della Z__________ nella sua dichiarazione del 10 luglio 2015 (doc. 4, contestato dall’istante senz’alcuna motivazione solo in sede di osservazioni al reclamo). Sta quindi di fatto che i lavori la cui direzione era stata affidata all’istante non appaiono essere giunti “al loro completo compimento” prima dell’inoltro dell’esecuzione l’11 marzo 2015. Si può d’altronde esimersi dall’approfondire la questione perché incombeva all’escutente, come visto (sopra consid. 4), dimostrare l’esigibilità del credito posto in esecuzione. Difettando tale prova, il reclamo va accolto su questo punto limitatamente a fr. 4'400.–.

 

                             5.  A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dall’escusso rientra l’estinzione del debito tramite pagamento.

 

                           5.1  Nel caso concreto, l’escussa ha eccepito di avere già pagato la somma di fr. 2'400.– dovuta a titolo degli assegni famigliari per il 2013. Il primo giudice ha per contro ritenuto che l’accredito di fr. 2'400.– del 31 luglio 2014 risultante dall’estratto conto versato agli atti si riferisca in realtà a un acconto salariale. Nel reclamo RE 1 rileva come sia l’estratto conto citato dal Pretore sia la conferma di pagamento da lei prodotta indichino in modo chiaro come causale gli assegni famigliari per il 2013, i quali sarebbero quindi stati riportati erroneamente nell’accordo di pagamento.

 

                           5.2  Non si disconosce che la conferma di pagamento prodotta dalla reclamante (doc. 3) menziona che il 31 luglio 2014 essa ha versato ad CO 1 fr. 2'400.– a titolo di “saldo assegni familiari 2013” e la medesima causale figura anche nell’estratto del conto aperto a nome della RE 1 presso la banca __________ che lo stesso istante ha versato agli atti (doc. F, pag. 2). L’accertamento del Pretore secondo cui si sarebbe trattato di un “acconto salariale” risulta dunque in contrasto con gli atti (egli si è probabilmente riferito all’addebito di fr. 2'400.– figurante sulla prima pagina del doc. F, misconoscendo che il beneficiario è T__________ e non l’istante). Manifestamente errato, tale accertamento non vincola la Camera (v. sopra consid. 1.2).

 

                                  Non va però dimenticato che poco più di due mesi dopo, il 7 ottobre 2014, la reclamante si è riconosciuta debitrice nei confronti dell’istante di fr. 2'400.– per gli assegni famigliari del 2013 sia nel contratto di disdetta (doc. I n. 2 e sopra consid. A) sia nell’“accor­­do di pagamento” (doc. B premessa n. 6 e sopra consid. B). La convenuta sostiene di avere firmato questi per errore, mentre il procedente pretende che il versamento del 31 luglio 2014 sarebbe “superato” dagli accordi intervenuti tra le parti il successivo 7 ottobre, i tre importi di fr. 2'400.– bonificati il 31 luglio a tutti e tre i soci avendo “infatti acquisito natura di acconto salariale” (osservazioni al reclamo, pag. 2 ad i.f.). La seconda tesi, tuttavia, non trova conferma negli atti: i bonifici a favore dei tre soci indicati sull’estratto conto (doc. F) sono tutti diversi l’uno dall’altro a parte l’importo complessivo (T__________: fr. 2'400.– quale “acconto salariale”; CO 1: fr. 2'400.– quale “saldo assegni familiari 2013; F__________: fr. 1'400.– quale “saldo assegni familiari 2013” e fr. 1'000.– quale “acconto salariale”); d’al­­tronde né nel contratto di disdetta né nell’”accordo di pagamento” vi è alcuna menzione di una modifica della natura di quei versamenti. Ed è anche praticamente escluso che il versamento del 31 luglio 2014 si riferisse agli assegni famigliari riferiti ai primi sei mesi del 2013 perché la RE 1 è stata iscritta nel registro di commercio il 31 maggio 2013. Decadute queste ipotesi, pare in fin dei conti più verosimile che l’escussa abbia, come pretende, riconosciuto come dovuto un importo che si era dimenticata di avere già pagato due mesi prima (peraltro tramite un conto collegato a un contratto di cui CO 1 è titolare o contitolare: doc. F e 3 in alto). Il reclamo va di conseguenza accolto su questo punto. Ciò però non esclude la possibilità, comunque meno probabile, che i fatti si siano svolti nel modo descritto dall’istante (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3) né l’odierno giudizio gli preclude il diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

 

 

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza quasi integrale del­l’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto al dispositivo sulle spese di prima sede, dev’essere riformato in base alla reciproca soccombenza parziale delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'900.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 6'400. oltre agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2015.

                                         2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 560.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

    ;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).