Incarto n.
14.2015.153

Lugano

17 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.398 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 15 giugno 2015 da

 

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dal Dipartimento finanze e economia, Sezione delle finanze,   Bellinzona)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 14 agosto 2015 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 5 agosto 2015 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 21'260.–, indicando quale titolo di credito la “Fattura no 2014 41210 00072 del 04 settembre 2014 a) importo dovuto”.

 

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 giugno 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 giugno 2015. Nella replica e nella duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

 

                            C.  Statuendo con decisione 5 agosto 2015, il Pretore ha respinto l’i­­stanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della parte convenuta.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esi­­to del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                          1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 agosto 2015 contro la sentenza notificata allo Stato del Canton Ticino il 6 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. Sono parificate alle sentenze giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza argomentando che il richiamo di pagamento del 4 settembre 2014 invocato dal creditore quale titolo di rigetto non costituisce una decisione amministrativa.

 

                             4.  Nel reclamo lo Stato del Canton Ticino evidenzia che l’indicazio­­ne “prestito di studio – richiamo di pagamento” contenuta nel richiamo del 4 settembre 2014 va interpretata come semplice rinvio al piano di rimborso rateale del prestito concordato con l’uffi­cio delle borse di studio e dei sussidi, al quale l’escusso non ha mai dato seguito. Per tale motivo, secondo il reclamante il documento in questione costituisce valido titolo di rigetto dell’oppo­sizione. Inoltre la decisione di accertamento del prestito di studio del 23 marzo 1992 è passata incontestabilmente in giudicato.

 

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                           5.1  Ora, una semplice fattura, una richiesta di pagamento, un richiamo di pagamento o un estratto conto privo d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti non possono essere parificati a decisioni amministrative, siccome non vengono designati come tali nell’at­to stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (sentenza della CEF 14.2003.95 del 20 febbraio 2004, con rinvio a Staehe­lin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 80 LEF e a Stücheli, Die Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 304 i.f.).

 

                           5.2  Nel caso di specie, dunque, sia la fattura emessa dall’Ufficio delle borse di studio il 4 ottobre 2014 con la causale “prestito di studio – richiamo di pagamento” (doc. F), sia il richiamo di pagamento del 28 ottobre 2014 (doc. E), sia lo scritto del 23 marzo 1992, con cui il predetto ufficio ha invitato CO 1 a formulare una proposta “accettabile” di rimborso del prestito di studio (doc. B), sia ancora l’attestazione di passaggio in giudicato (doc. A), non soddisfano i requisiti formali per la concessione del rigetto definitivo, nella misura in cui questi atti non sono designati come decisione amministrativa nel testo stesso e non ne rivestono le caratteristiche essenziali, giacché non condannano esplicitamente CO 1 a rimborsare il prestito di studio né indicano i rimedi giuridici. In particolare lo scritto del 23 marzo 1992 è un semplice invito, senz’alcun carattere cogente, a formulare una proposta di pagamento, mentre l’attestazione di passaggio in giudicato indica sì, implicitamente, l’esistenza di una decisione che obbliga CO 1 a restituire il prestito di studio, ma nella documentazione acclusa all’istanza manca proprio la decisione stessa (peraltro richiesta il 22 aprile 2015 dall’Ufficio Tesoreria e Fatturazioni, doc. C), che costituisce il titolo la cui produzione è secondo la legge (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) la condizione sine qua non perché l’opposizione possa essere rigettata in via definitiva. Ne consegue la conferma della decisione del Pretore e la reiezione del reclamo.

 

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'260.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 280.– relative al presente giudizio sono poste a carico dello RE 1.

 

 

                             3.  Notificazione a:

 

    ;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).