Incarto n.
14.2015.161

Lugano

19 gennaio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa SO.2015.87 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 22 giugno 2015 da

 

 

CO 1

(rappr. dall’)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 21 agosto 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 agosto 2015 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 560.–, oltre agli interessi del 3% dal 29 aprile 2015, e di fr. 20.–, indicando quali titoli di credito “T12-Tassa cimitero 2013. Periodo 01.01/31.12”, rispettivamente “Tassa diffida”.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 giugno 2015 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna per “fr. 633.30 + interessi, spese e indennità”. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 giugno 2015. Quale replica, il Comune ha inviato il 23 luglio 2015 un rapporto dell’Ufficio tecnico comunale.

 

                            C.  Statuendo con decisione del 13 agosto 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per l’importo (superiore a quello posto in esecuzione) di “fr. 633.30 + interessi al 3% dal 29.4.2015”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 117.50 e un’in­­dennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 25 settembre 2015, il CO 1 si è limitato a rinviare alle proprie osservazioni inoltrate il 23 luglio 2015 in prima sede.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 agosto 2015 contro la sentenza notificata a Ettore Barbieri al più presto il 14 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace si è limitato a riferirsi ai “mezzi di prova prodotti” per accogliere l’istanza senza determinarsi in alcun modo sulle osservazioni presentate dall’e­­scusso.

 

                             4.  Nel reclamo RE 1 ribadisce di non essere personalmente debitore della tassa di spurgo posta in esecuzione, relativa alla tomba di E__________, madre di sua defunta moglie (__________), di cui risponde a suo parere la comunione ereditaria della suocera.

 

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                           5.1  Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Dal 1° gennaio 2011, sono segnatamente parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 lett. 2 LEF).

                           5.2  Nella fattispecie, il CO 1 fonda la domanda di rigetto definitivo sulla decisione 23 giugno 2014 con cui, statuendo su un reclamo del 7 aprile 2014 di RE 1 che sosteneva che la tassa di spurgo di fr. 560.– posta a suo carico con “bollettino” n. 303 del 2 aprile 2014 non lo concernesse, il Municipio l’ha nondimeno confermata, poiché RE 1 “risulta quale rappresentante degli eredi della defunta __________ E__________”. Sennonché si evince da questa stessa decisione che la debitrice della tassa d’esumazione è in realtà la comunione ereditaria fu E__________ mentre RE 1 ne sarebbe un semplice rappresentante. Non sussiste pertanto identità tra la debitrice indicata nella decisione invocata quale titolo di rigetto – la comunione ereditaria – e l’escusso, RE 1, ciò che quest’ultimo ha fatto valere, in sostanza, già in prima sede con le sue osservazioni del 29 giugno 2015. E il rappresentante (a prescindere dalla questione di sapere se il reclamante potesse essere considerato tale) non può essere escusso personalmente per i debiti della persona rappresentata, salvo che sia stato nominato dall’auto­­rità per rappresentare la comunione ereditaria nel senso dell’art. 602 cpv. 3 CC (v. sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015 consid. 1.1), ciò che nel caso specifico non consta. Di conseguenza, il Giudice di pace, se solo avesse preso in considerazione tali osservazioni, avrebbe dovuto respingere l’istanza per difetto d’identità tra debitore ed escusso. La causa essendo matura per il giudizio, la Camera può, in accoglimento del reclamo, statuire essa stessa in tal senso (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

 

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato (e motivato) alcuna domanda al proposito (v. art. 95 cpv. 2 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 633.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivo n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è respinta.

                                  2.   La tassa di giustizia di fr. 117.50 anticipata dalla parte istante è posta a suo carico.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–Esattoria comunale,.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).