Incarto n.
14.2015.166

Lugano

30 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa SO.2014.4612 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 ottobre 2014 da

 

 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 4 settembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 settembre 2015 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con istanza del 29 ottobre 2014, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 30'792.65 oltre agli accessori.

 

                            B.  All’udienza di discussione del 17 dicembre 2014 l’istante non è comparsa mentre la convenuta si è opposta all’istanza, affermando che avrebbe preso contatto direttamente con l’istante per concordare un piano di rientro rateato.

                            C.  Il 9 febbraio 2015, la Cassa cantonale di compensazione AVS/ AI/IPG ha comunicato al Pretore che nessun accordo era stato trovato tra le parti e ha chiesto la prosecuzione della procedura, salvo poi, il 26 febbraio 2015, concedere alla convenuta “in via del tutto eccezionale” un piano di rientro che prevedeva il versamento di tre rate di fr. 10'000.– entro il 15 di ogni mese a partire dal marzo del 2015 e il saldo di fr. 1'631.55, le spese esecutive e gli interessi di mora entro il 15 giugno 2015, avvertendola che in caso d’inosservanza di una delle scadenze la procedura di fallimento sarebbe stata riattivata. Il 31 agosto 2015, l’istante ha chiesto al Pretore l’emanazione del giudizio.

                            D.  Statuendo con decisione 2 settembre 2015, il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 3 settembre 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                            E.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato l’importo chiesto dall’istante in diverse rate, l’ultima delle quali ancora prima del fallimento, il 28 luglio 2015. Il 9 settembre 2015 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2015, la Cassa di compensazione ha confermato la propria istanza, rilevando che la convenuta aveva sì versato durante la procedura di primo grado complessivamente fr. 32'000.–, l’ultimo bonifico risale al 28 luglio 2015 e a suo dire sussiste tuttora un saldo scoperto di fr. 4'069.10 (nel frattempo posto in esecuzione), per i contributi dal 2012 al 2014, e i contributi trimestrali del 2015, pari a fr. 10'813.30, non sono stati pagati.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 settembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 3 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                             2.  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi, come nel caso in esame, si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF).

                             3.  In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

 

                           3.1  La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

 

                           3.2  Con il reclamo la RE 1 ha prodotto un estratto di un proprio conto bancario, da cui si evince che tra il 7 gennaio e il 28 luglio 2015 essa ha pagato complessivi fr. 32'000.– all’istante, ciò che la stessa ha confermato nelle sue osservazioni. La reclamante ha così dimostrato di avere ripreso i suoi pagamenti. Certo, essa non sembra aver saldato interamente il suo debito nei confronti dell’istante, ma a prescindere dal fatto che quest’ultima non ha provato di avere effettivamente comunicato alla debitrice il residuo del credito oggetto dell’accordo di dilazione, sicché ci si potrebbe addirittura chiedere se tale saldo sia esigibile, ad ogni modo quando il Pretore ha statuito la sospensione dei pagamenti non poteva più dirsi non passeggera, di modo che la causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussisteva più. Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza e dell’annullamento del fallimento della RE 1.

                             4.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi, successivi alla presentazione dell’istanza, hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo essa formulato una richiesta al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 2 settembre 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

 

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

 

                            III.  Notificazione a:

 

–;

    ;

–  Ufficio di esecuzione, Mendrisio;

–  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Mendrisio.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).