Incarto n.
14.2015.177

Lugano

20 gennaio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 27 maggio 2015 da

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 settembre 2015 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Cevio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'501.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015, indicando quale titolo di credito l’“affitto 2014 stalla, mappale n. __________ RFD __________ –__________”.

                           B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 maggio 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di Pace del Circolo della Maggia. Essendosi RE 1 opposto all’istanza con osservazioni scritte del 26 giugno 2015 e presentato contestualmente una domanda riconvenzionale per una pretesa verso l’i­­stante di fr. 7'503.– oltre agli interessi del 5% dal 27 ottobre 2010, con decisione del 10 luglio il Giudice di pace ha trasmesso per competenza l’incarto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Invitato ad esprimersi in merito alla domanda riconvenzionale, il 2 settembre CO 1 ne ha chiesto la reiezione e l’accoglimento della propria istanza.

                            C.  Statuendo con decisione 8 settembre 2015, il Pretore ha respinto sia l’istanza di rigetto provvisorio che la domanda riconvenzionale presentata dall’escusso, ponendo le spese processuali di fr. 150.– per la domanda principale a carico di CO 1 e quelle di fr. 100.– per la domanda riconvenzionale a carico di RE 1, compensate le ripetibili.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 settembre 2015 per ottenere in via principale l’accoglimento della domanda riconvenzionale e in via subordinata l’accoglimento del reclamo e il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione. Il 30 settembre il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo formulata dal reclamante. Nelle sue osservazioni del 28 ottobre 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. In risposta a una richiesta formulata da RE 1 il 17 novembre 2015, il presidente della Camera gli ha significato il successivo 25 novembre di non vedere l’utilità di un secondo scambio di allegati, fatto salvo, tuttavia, il suo diritto di replica spontanea riconosciuto dalla giurisprudenza. Egli non ha fatto uso di tale facoltà.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 settembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, in merito alla domanda principale di rigetto dell’opposizione il Pretore ha ricordato che in una precedente causa tra le stesse parti decisa nel mese di luglio 2014 e confermata dal Tribunale federale era stato stabilito che fra le parti è sorto un contratto di comodato (e non di affitto), sicché non può essere data per assodata l’esistenza di un obbligo a carico dell’escusso di pagare un corrispettivo “derivante da un preciso contratto”, specie in assenza agli atti di un qualsivoglia riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto. Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale presentata da RE 1, il Pretore ha ritenuto che nell’ambito del rigetto provvisorio essa debba poggiare sui medesimi requisiti formali richiesti per la domanda principale, ossia su un valido riconoscimento di debito, che nel caso concreto non è dato. Per tale motivo, anche l’azione riconvenzionale di RE 1 è stata respinta.

                             3.  Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver violato l’art. 257 CPC per avere respinto la sua domanda riconvenzionale anziché dichiararla irricevibile. Infatti, nel caso egli volesse nuovamente far valere quanto preteso con la domanda riconvenzionale in una nuova procedura, correrebbe il rischio che la sua richiesta venga dichiarata irricevibile poiché già giudicata nel merito. Il reclamante reputa poi arbitrario il motivo addotto per la reiezione della sua domanda – ossia la mancata produzione di un riconoscimento della pretesa riconvenzionale firmato dall’i­­stante –, poiché basato sulla “logica coerenza” del primo giudice e non sul diritto, sulla dottrina e sulla giurisprudenza, di cui a suo dire non vi è alcun riferimento nella sentenza impugnata. Secondo RE 1 il Pretore avrebbe violato l’art. 224 CPC, posto come tale norma preveda unicamente che la pretesa riconvenzionale è giudicabile secondo la stessa procedura applicabile all’azione principale e non su altri requisiti. Per il reclamante, ad ogni modo, la sentenza del 23 marzo 2011 che accerta l’esisten­­za di un comodato fra le parti vale quale titolo di rigetto per la pretesa riconvenzionale. Chiede infine a questa Camera di esprimersi sulla tardività della risposta presentata da CO 1 alla domanda riconvenzionale, non essendo la stessa stata accertata dal Pretore. Conclude sostenendo che, nonostante questa Camera abbia tutti gli elementi per statuire essa stessa sul reclamo, “è sicuramente preferibile rinviare gli atti al primo giudice”, non essendo quest’ultimo entrato nel merito della sua domanda.

                             4.  Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta l’ammissibilità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, della domanda riconvenzionale nella forma presentata dal reclamante, le cui richieste non risultano in alcun modo chiare. Ritiene inoltre che la questione relativa alla tempestività della risposta sollevata da RE 1 non rientri tra le eccezioni previste dall’art. 82 LEF, motivo per cui il reclamo dev’essere respinto.

                             5.  In questa sede è tuttora litigiosa solo la questione dell’ammissibi­­lità formale (segnatamente dal profilo della competenza per materia e per territorio, art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CP) e materiale della domanda riconvenzionale. La decisione è invece definitiva per quanto attiene alla domanda di rigetto dell’opposizione.

                             6.  La presentazione di una domanda riconvenzionale è di principio ammissibile a condizione che la pretesa addotta sia giudicabile “secondo la procedura applicabile all’azione principale” (art. 224 cpv. 1 CPC). Non è necessario che il giudice chiamato a decidere sulla domanda principale sia materialmente competente anche per quella riconvenzionale, l’art. 224 cpv. 1 CPC, oltre all’e­­sigenza d’identità tipologica delle procedure principale e riconvenzionale, non richiedendo una connessione materiale tra le due pretese (Messaggio del Consiglio federale al CPC, FF 2006 6712 ad art. 221), requisito quest’ultimo che vale invece per la questione della competenza territoriale (art. 14 cpv. 2 CPC) (tra altri: Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 16 e 22 ad art. 224 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1002). La norma si applica anche quando entrambe le pretese soggiacciono alla procedura sommaria (v. FF 2006 6722 ad art. 248-252; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 40 ad § 21), fermo restando che il giudice può ordinare la disgiunzione delle procedure (art. 125 lett. b CPC) o rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato (art. 125 lett. d CPC) ove il trattamento della riconvenzionale ritardi o complichi eccessivamente il processo (Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 252 CPC; Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 23-26 ad art. 252 CPC con rinvii; Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 224).

 

                           6.1  Nella fattispecie, sia l’istanza di rigetto provvisorio avviata da CO 1 sia la domanda riconvenzionale presentata da RE 1 nella forma dell’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono procedimenti d’indole sommaria (art. 251 lett. a e 257 cpv. 1 CPC). Il presupposto del­l’art. 224 cpv. 1 CPC risulta quindi adempiuto. Non è d’altronde necessario verificare se esista tra le due pretese una connessione materiale, neppure sotto l’angolo della competenza territoriale, perché l’istante è domiciliato nel Distretto di Vallemaggia, sicché l’azione riconvenzionale rientra nel foro del Pretore (art. 10 cpv. 1 lett. a CPC e FF 2006 6712 ad art. 221). La domanda riconvenzionale risulta quindi ammissibile sicché, pur senza particolare esame, il Pretore a ragione ne ha esaminato il merito.

 

                           6.2  Il primo giudice, invece, non può essere seguito laddove reputa “di logica coerenza” dedurre dall’art. 224 CPC che una domanda riconvenzionale presentata in una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione deve poggiare sui medesimi “requisiti formali” richiesti per la richiesta principale, “ergo l’esistenza di un valido riconoscimento di debito” (sentenza impugnata, consid. 7). Intanto, la norma in questione, come visto, disciplina la questione della ricevibilità della domanda riconvenzionale – quindi rientra nel tema più vasto della definizione dei presupposti processuali – mentre l’esigenza stabilita all’art. 82 cpv. 1 LEF per cui l’istante è tenuto a produrre un riconoscimento di debito è un presupposto invero materiale per la concessione del rigetto provvisorio del­l’opposizione, tant’è che se non è dato, l’istanza va respinta, non dichiarata irricevibile. Inoltre, né il testo dell’art. 224 CPC, né il messaggio del Consiglio federale e neppure la giurisprudenza o la dottrina lasciano pensare che l’azione riconvenzionale sia vincolata agli stessi requisiti materiali e formali (eccettuato il tipo di procedura) cui sottostà l’azione principale. Non si giunge ad altra conclusione neppure da un punto di vista logico: l’azione di rigetto dell’opposizione è una procedura documentale (Aktenpro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1), mentre la tutela giurisdizionale nei casi manifesti è una procedura in cui il giudice esamina il merito della pretesa vantata dall’istante e, se la ritiene fondata, emana un giudizio che ne accerta l’esistenza con effetto di regiudicata. I presupposti formali e materiali sono quindi, in una procedura e nel­l’altra, fondamentalmente diversi. Giuridicamente mal fondato, il giudizio impugnato dev’essere annullato.

 

                           6.3  Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore annulla la decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore oppure statuisce essa stessa, “se la causa è matura per il giudizio” (art. 327 cpv. 3 CPC). Ora, la procedura in esame non può dirsi tale, poiché il Pretore non ha esaminato la tempestività – e quindi la ricevibilità – della risposta riconvenzionale (che appare dubbia, pur volendo tenere conto delle ferie estive dell’art. 145 cpv. 2 lett. b CPC malgrado il carattere sommario della procedura, CO 1 avendo presentato la risposta solo il 7 settembre 2015), non ha così accertato quali fatti dell’istanza riconvenzionale siano contestati o dubbi (nel senso degli art. 150 e 153 cpv. 2 CPC) e quali siano invece da provare, e non ha statuito sulle richieste di prova formulate da RE 1 con la domanda riconvenzionale (richiamo degli incarti n. __________, __________ e __________ della Pretura di Vallemaggia, __________ della seconda Camera civile del Tribunale d’appello e __________ della Giudicatura del circolo della Maggia). La decisione impugnata va di conseguenza annullata e la causa retrocessa al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), come peraltro richiesto dal reclamante in via subordinata.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in ambedue le sedi in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda la richiesta del reclamante intesa all’assegna­­zione di un’indennità d’inconvenienza di almeno fr. 1'800.– per la prima sede e di almeno fr. 800.– per la seconda, egli fa valere di non essere giurista (ma un semplice formatore di apprendisti muratori) e di avere necessariamente dovuto far capo alla consulenza di un legale per la stesura dei propri allegati, oltre a dedicarvi il suo “personale investimento di tempo”. Orbene, la concessione di un’indennità d’inconvenienza è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), da cui risulti che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei lavori amministrativi personali (v. Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95; Trezzini op. cit., pag. 387 ad b), tale da comportare una perdita di guadagno, che secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo a tale norma (FF 2006 6664 ad art. 94) è ipotizzabile soprattutto per persone che esercitano un’attività indipendente.

                                  Nel caso concreto, il reclamante non pretende né dimostra che la redazione del reclamo abbia determinato per lui un mancato guadagno né che abbia dovuto pagare la consulenza giuridica cui dice di aver dovuto ricorrere. È del resto dubbio che l’assi­­stenza prestata da un rappresentante non autorizzato nel senso dell’art. 68 CPC possa essere presa in considerazione nella fissazione dell’indennità d’inconvenienza (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 95 e JdT 2010 III 63-64; per le prestazioni di un’assicurazio­­ne di protezione giuridica: Suter/von Holzen in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 43 ad art. 95 CPC) o che il costo di un parere giuridico privato possa essere annoverato tra le spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (Suter/von Holzen, n. 33 ad art. 95; Schmid, in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 27 ad art. 95 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 95 CPC; Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 95). Non vanno quindi assegnate indennità d’inconvenienza. Sulle spese processuali di prima istanza, il Pretore statuirà con il nuovo giudizio.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'503.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è retrocessa al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).