Incarto n.
14.2015.184

Lugano

21 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.651 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 18 agosto 2015 da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 17 ottobre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 ottobre 2015 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 13 marzo 2015 la RE 1 quale mandataria da una parte e le società mandanti __________, __________, __________, CO 1 e __________ dall’altra hanno sottoscritto un “contratto per prestazioni di servizi amministrativi”, nel quale hanno previsto che i prezzi per i servizi della RE 1 sarebbero stati stabiliti separatamente. Il 23 marzo 2015 le stesse parti hanno firmato un accordo in base al quale per la contabilità del 2015 le mandanti dovevano pagare anticipatamente fr. 5'000.– e mensilmente fr. 1'000.– a partire dal 1° aprile 2015. Dal 14 aprile 2015 al 17 luglio 2015 la RE 1 ha trasmesso alla CO 1 cinque fatture relative a un acconto di fr. 1'080.– e a prestazioni per l’amministra­­zione ordinaria dal 4 maggio al 17 luglio 2015 nonché per due pratiche particolari.

                            B.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la IS 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 15'900.– oltre agli interessi del 6% dal 14 aprile 2015, indicando quale titolo di credito le cinque predette fatture (“rich. Acc. 14.04.2015 di CHF 1080.– + Fatt. 28.04.15 di fr. 7'101.– + Fatt. 15.06.15 di CHF 2'710.80 + Fatt. 15.06.15 di fr. 1'782.– + Fatt. 17.07.15 di CHF 2'922.55 + Tasse, spese, ripetibili + costi amministrativi”).

                            C.  Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 agosto 2015 la IS 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 settembre 2015. Nella replica del 17 settembre 2015 l’istante ha confermato la sua domanda.

                            D.  Statuendo con decisione 8 ottobre 2015, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 1'080.– oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2015, ponendo le spese processuali di fr. 350.– a carico dell’escutente nella misura di fr. 325.– e per il resto a carico dell’escussa, cui la RE 1 è stata obbligata a versare un’indennità di fr. 20.–.

                            E.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 ottobre 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istan­­za. Visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Consegnato alla posta il 18 ottobre 2015, il reclamo contro la sentenza dell’8 ottobre 2015 è in concreto tempestivo, siccome è stato notificato alla RE 1 al più presto il 9 ottobre.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che il “contratto per prestazioni di servizi amministrativi” non costituisce riconoscimento di debito, prevedendo lo stesso che il costo dei servizi sarebbe stato stabilito separatamente. Neppure il messag­gio di posta elettronica del 29 aprile 2015 può essere considerato tale difettando della necessaria firma nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Per il primo giudice, invece, l’accordo del 23 marzo 2015 contiene un riconoscimento di debito per le prestazioni relative alla contabilità del 2015, fatturate fr. 1'080.– (fr. 1'000.– + IVA) il 14 aprile 2015. Il Pretore aggiunto ha infine respinto l’eccezione d’inadempimento sollevata dalla convenuta, reputan­dola non verosimile.

                             4.  Nel reclamo la RE 1 argomenta che la fatturazione delle prestazioni da lei fornite in base al “contratto per prestazioni di servizi amministrativi” è avvenuta in base al tariffario delle diverse prestazioni offerte alla controparte. A suo parere, è sfuggito al primo giudice che nel messaggio elettronico “autenticato e firmato” prodotto con l’istanza l’escussa ha accettato le pretese poste in esecuzione.

                             5.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’im­­porto del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehe­lin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

 

                           5.1  Nella fattispecie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il “contratto per prestazioni di servizi amministrativi” (doc. B) non verte su una somma di denaro determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi, bensì indica chiaramente che per le prestazioni fornite la RE 1 avrebbe fatturato un importo da stabilirsi separatamente. Di nessun ausilio per la reclamante si rivela poi il tariffario indicante i costi amministrativi standard (accluso alla replica quale doc. S) sia perché il contratto per prestazioni di servizi non vi rinvia sia perché il tariffario non risulta essere stato approvato dall’escussa. Può quindi essere lasciata aperta la questione di sapere se tale tariffario poteva validamente essere prodotto solo con la replica. D’altronde neppure risulta dagli atti che l’escussa abbia riconosciuto i dispendi orari della procedente indicati nelle fatture emesse tra il 28 aprile 2015 e il 17 luglio 2015 (doc. da F a I). Anche lo scambio di posta elettronica del 29 aprile 2015 (doc. J) tra la procedente e tale __________ (“president __________”) non assurge a titolo legittimante il rigetto dell’opposizione poiché, contrariamente a quanto afferma la reclamante, non è firmato – men che meno da un rappresentante autorizzato dell’escussa – né risulta “autenticato”, ovvero redatto nella forma dell’atto pubblico: non è infatti stato allestito da un pubblico ufficiale (giusta l’art. 55 del Titolo finale del Codice civile), non è tratto da un registro pubblico a norma dell’art. 9 CC né è parificabile a un atto esecutivo o giudiziario (v. Staehelin, op. cit., n. 5-9 ad art. 82; sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012, RtiD 2012 II 895 seg. n. 56c, consid. 4.3).

 

                           5.2  A scanso di equivoco, va infine rilevato che pure l’accordo del 23 marzo 2015 (doc. C) non costituisce riconoscimento di debito per le pretese oggetto delle fatture dedotte in esecuzione, cui non si riferisce, se non per quella del 14 aprile 2015 (doc. E), come del resto già correttamente accertato dal primo giudice. Ne discende pertanto la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'820.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 550.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).