Incarto n.
14.2015.186

Lugano

26 ottobre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 18 settembre 2015 da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sulla richiesta 19 ottobre 2015 presentata da RE 1 di sospendere fino alla fine dell’anno la procedura conclusasi con la decisione emessa il 13 ottobre 2015 dal Giudice di pace, da qualificarsi giuridicamente come un reclamo contro tale decisione;

 

preso atto che con scritto 22 ottobre 2015 RE 1 ha comunicato di “annullare la [sua] richiesta”;

 

atteso che la desistenza pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

 

considerato come in tal caso la lite vada stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), al carico del quale andrebbero poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

atteso che nel caso specifico le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, già oggetto di diverse esecuzioni, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico;

 

ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–  Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).