Incarto n.
14.2015.188

Lugano

1 febbraio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 agosto 2015 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2,)

 

 

contro

 

 

 RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2015 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 19 agosto 2008 l’arch. RE 1, titolare della ditta individuale “studio architetto RE 1 gruppo energia”, in qualità di appaltatore, e CO 1 in veste di committente, hanno sottoscritto un contratto in forza del quale il primo si impegnava nei confronti della seconda a fornire e a eseguire “a regola d’arte” la posa di un nuovo impianto di riscaldamento a pellets al prezzo di fr. 22'574.–. Essendosi da subito manifestati dei difetti alla cal­daia – ripetutamente segnalati dall’istante all’architetto – e non essendo le parti giunte ad un accordo in merito a un’eventuale sostituzione della stessa con un nuovo impianto, con petizione del 4 giugno 2009 CO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 23'021.15 (di cui fr. 14'000.– per l’anticipo versato dall’istante al convenuto per l’esecuzione dell’opera e fr. 9'021.15 a titolo di risarcimento danni per il ripristino della situazione quo ante, comprensivo delle spese preprocessuali) oltre agli interessi del 5% dal 4 maggio 2009.

 

                            B.  Con decisione 9 luglio 2013 (inc. n. __________) il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione. Un appello interposto dal convenuto è stato respinto dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza del 27 maggio 2015 (inc. n. __________).

 

                            C.  A seguito del passaggio in giudicato della sentenza d’appello, con lettera del 16 luglio 2015 CO 1 ha invitato RE 1 a versare fr. 43'677.50, importo comprensivo del capitale riconosciuto di fr. 23'021.15, degli interessi, delle tasse e spese anticipate, nonché delle ripetibili di prima e di seconda sede.

 

                            D.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 23'021.15 oltre agli interessi del 5% dal 4 maggio 2009, e di fr. 13'250.– oltre agli interessi del 5% dal 27 maggio 2015, indicando quale titolo di credito: “Sentenza 9.7.2014 Pretura del Distretto di Bellinzona + sentenza 27.5.2015 della Seconda Camera civile del Tribunale d’ap­­pello + lettera 16 luglio 2015 avv. __________ / avv. PA 1”.

 

                            E.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 agosto 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona limitatamente all’importo residuo del credito dopo il versamento di fr. 37'819.35 effettuato lo stesso giorno dal convenuto. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 settembre 2015.

 

                             F.  Statuendo con decisione 7 ottobre 2015, il Pretore ha accolto l’i­­stanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 23'021.15 oltre agli interessi del 5% dal 4 maggio 2009 e fr. 13'250.– oltre agli interessi del 5% dal 27 maggio 2015, dedotti fr. 37'819.35 (valuta 26 agosto 2015), e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’in­­dennità di fr. 250.– a favore dell’istante.

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo con protesta, oltre che delle tasse e spese, di “ripetibili rafforzate, anche e soprattutto in ragione dell’inutilità della presente procedura”.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 ottobre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto rilevato che la documentazione prodotta dall’istante, segnatamente la sentenza del 9 luglio 2013 della Pretura del Distretto di Bellinzona e quella del 27 maggio 2015 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF. Invocando l’art. 85 cpv. 1 CO che prevede la possibilità, per il debitore, di imputare al capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi e spese, il primo giudice ha considerato l’impor­­to di fr. 37'819.35 nel frattempo già versato dall’escusso insufficiente a liquidare la somma complessiva posta in esecuzione, ritenendo che fosse da dedurre dal capitale solo una volta estinti gli interessi. Egli ha poi respinto l’eccezione sollevata dall’escus­­so in base alla quale il credito dell’istante sarebbe estinto per compensazione con il prezzo del termo-accumulatore non restituitogli. Al proposito, il Pretore ha ritenuto che RE 1 non avesse dimostrato l’effettiva eseguibilità della compensazione, posto come la sentenza prodotta con l’istanza di rigetto definitivo non prevedesse “alcuna restituzione né alcuna condizione per l’esecuzione della stessa”.

 

                             4.  Richiamato quanto già sostenuto in prima sede, nel suo reclamo RE 1 rivolge sostanzialmente due rimproveri al primo giudice. Il primo, per avere respinto l’eccezione di compensazione con riferimento all’art. 85 cpv. 1 CO, a suo dire non pertinente e di nessuna rilevanza nel caso concreto. Il secondo, per avere tralasciato di chinarsi sulla censura d’inadempimento contrattuale, ciò che costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentito. Ribadisce al proposito che il credito vantato da lui è una conseguenza della risoluzione del contratto d’appalto sorto tra le parti, la quale implica la reciproca restituzione delle prestazioni effettuate, ovvero la mercede da un lato e il materiale fornito dall’altro. A mente del reclamante, essendosi CO 1 resa inadempiente per non aver restituito, in violazione dell’art. 82 CO, il termo-accumulatore, egli si considera autorizzato a trattenere dall’importo totale quello corrispondente al valore dell’impianto (di fr. 5'858.15). La compensazione risulterebbe così “pienamente dimostrata”, giacché la restituzione è una conseguenza diretta della risoluzione del contratto.

 

                             5.  Ciò posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura con cui il convenuto invoca la violazione del suo diritto di essere sentito in rapporto alla censura fondata su un preteso inadempimento dell’obbligo dell’istante di restituire il termo-accumulatore. Seppur indirettamente, il Pretore si è determinato anche su tale argomento, rilevando come la decisione prodotta quale titolo di rigetto non prevedesse “alcuna restituzione o condizione per l’esecu­zione della stessa”, quindi negando di fatto l’obbligo sul quale il reclamante fonda l’eccezione d’inadempimento contrattuale. Sapere poi se la motivazione del Pretore sia corretta non rientra nella questione del diritto di essere sentito ma va trattata con il merito (sotto consid. 7.2/a). Ad ogni modo, il reclamante non trae alcuna conseguenza concreta da quell’addebito, siccome non postula il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, ma chiede soltanto la riforma della decisione impugnata (sentenza della CEF 14.2015.104 del 1° ottobre 2015 consid. 2.2). Nulla osta quindi all’esame del reclamo senz’altro indugio.

 

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 con­sid. 4.1.1). Nella fattispecie – e non è contestato – sia la sentenza emessa il 9 luglio 2013 dal Pretore del Distretto di Bellinzona (doc. A) sia quella del 27 maggio 2015 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (doc. B) costituiscono titoli di rigetto definitivo dell’opposizione a favore della procedente almeno per l’importo posto in esecuzione (fr. 36'271.15 più interessi), dedotta la somma di fr. 37'819.35 già versata dal convenuto il 26 agosto 2015 (doc. E). Secondo la prima sentenza, infatti, RE 1 deve a CO 1 fr. 23'021.15 oltre agli interessi del 5% dal 4 maggio 2009, fr. 4'600.– per ripetibili e il rimborso delle spese di complessivi fr. 8'300.– da lei anticipate e giusta la seconda fr. 2'000.– per ripetibili a favore dell’istante. Al 16 luglio 2015 il credito risultava ammontare in tutto a fr. 43'677.50 (doc. D accluso all’istanza e reclamo ad 1), poi ridotto a fr. 5'858.15 in seguito al noto versamento di fr. 37'819.35, che dev’essere imputato in priorità agli interessi (art. 85 cpv. 1 CO) come rettamente stabilito dal Pretore, sicché il saldo continua a maturare interessi del 5% dopo tale pagamento.

 

                                  7.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

 

                                7.1  Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

 

                             a)  Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

 

                            b)  Tra i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escusso deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. La compensazione non è reputata provata se il credito vantato dall’escusso, pur fondato su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escu­­tente, è contestato (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3).

 

                                7.2  Nel caso specifico, il reclamante ripropone sia l’eccezione d’ina­­dempimento contrattuale sia quella di compensazione.

 

                                 a)  Logicamente, l’eccezione di compensazione esclude quella d’in­­adempimento contrattuale perché presuppone che entrambe le pretese delle parti siano estinte (a concorrenza dell’importo più basso). Ad ogni modo, l’eccezione fondata sull’art. 82 CO non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF e non poggia su fatti successivi alle sentenze prodotte dall’istante quali titoli di rigetto dell’opposizione, sicché risulterebbe comunque tardiva in questa sede, avendo il reclamante avuto la possibilità di sollevarla già nella procedura che ha portato a tali sentenze (v. sopra consid. 7.1). Ciò basterebbe già a respingere l’eccezione d’inadempi­­mento.

 

                                       Solo per completezza, va inoltre ricordato che l’obbligo del committente di ritornare l’opera difettosa è un debito chiedibile (“Holschuld”, art. 74 cpv. 2 n. 2 CO). Il committente, infatti, è unicamente tenuto a mettere l’opera a disposizione (“bereithalten”) dell’appaltatore, il quale ha da parte sua il diritto (ma non l’obbli­­go) di riprendersi la mercede (v.  Zindel/Pulver/Schott in: Bas­ler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 29 ad art. 368 CO). Per questo tipo di obbligazione, la sola offerta (anche verbale) di restituire la cosa è sufficiente a mettere in mora la controparte, rendendo così immediatamente esigibile la controprestazione cui quest’ultima è tenuta (BGE 109 II 32, consid. 4/a). Ora, nella fattispecie l’istante ha espressamente dichiarato di mettere a disposizione di RE 1 il termo-accumula­tore perché lo ritirasse (scritto del 28 luglio 2015 prodotto quale doc. 2 dallo stesso escusso). Ha quindi adempiuto quanto le incombeva. Non le spettava invece, come visto, depositare l’appa­­recchio presso terzi né indicare ora e luogo per la presa in consegna (reclamo, pag. 4). Stava invece al reclamante farsi parte diligente per andare a recuperare il termo-accumulatore. Fatto sta ch’egli non ha dimostrato con documenti, nel senso dell’art. 81 LEF, l’esistenza di un motivo di estinzione o di dilazione del credito posto in esecuzione.

 

                                 b)  Dato che la restituzione del termo-accumulatore dipende solo dal reclamante, egli non risulta essere titolare di un credito di risarcimento per il controvalore dell’apparecchio da potersi opporre in compensazione. D’altronde, contrariamente a quanto afferma, egli non ha dimostrato che l’istante abbia mai riconosciuto di dovergli l’equivalente del valore o del prezzo del termo-accumulato­re, con o senza gli accessori. La sua firma sul contratto d’appalto (doc. 4) riguardava infatti la fornitura di un impianto di riscaldamento funzionante (non un credito di risarcimento) e ha perso ogni portata con la risoluzione del contratto ex tunc in seguito a ricusa dell’opera (art. 368 CO) e al suo smantellamento (v. doc. A consid. 9 in fine, doc. B consid. 8 e 10). Non avendo il reclamante dimostrato con documenti l’estinzione del credito posto in esecuzione, il reclamo si rivela infondato e la sentenza impugnata va confermata.

 

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per le ripetibili, da fissare in virtù dei criteri posti all’art. 11 RTar (RL 3.1.1.7.1), applicabile per il rinvio dell’art. 96 CPC. Tra questi non rientra la temerità dell’azio­­ne. Le ripetibili non possono quindi essere “rafforzate”, come chiede la resistente nelle sue osservazioni del 18 novembre 2015, per tenere in considerazione il carattere definito temerario del reclamo, ricordato che una condotta processuale abusiva o in malafede non è più sanzionata dalla nuova procedura civile con una formale dichiarazione di temerarietà, come disponeva il previgente art. 152 CPC ticinese, né con una maggiorazione delle ripetibili (sentenza della CEF 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 5). Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede tut­t’al più dichiarare l’azione irricevibile o ritornare l’atto processuale senza formalità (art. 132 cpv. 2 CPC) e può vedersi addebitare le spese processuali nelle procedure gratuite (art. 115 CPC) e sanzionato disciplinarmente (art. 128 cpv. 3 CPC).

 

                             9.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'858.15 (sopra consid. 6), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 400.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

    .

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).