Incarto n.
14.2015.193

Lugano

28 gennaio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa incarto n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 2 aprile 2015 da

 

 

 CO 1 

(rappresentato da RA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 RE 1 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 ottobre 2015 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con rogito del 31 gennaio 2013 i fratelli RE 1 e RA 1 hanno costituito in favore del padre CO 1 un diritto d’abitazione sulla proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, di cui era proprietaria la defunta madre prima di essere assegnata a titolo esclusivo a RE 1 nel quadro della divisione ereditaria. Nel contempo, CO 1 si è impegnato a versare al figlio RE 1 fr. 600.– mensili per tutta la durata del diritto d’abitazione. Da parte sua questi si è obbligato a versare in favore del padre una rendita vitalizia di fr. 500.– mensili, da aumentare a fr. 1'100.– mensili a partire dal­l’estinzione del diritto d’abitazione.

 

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso il figlio RE 1 per l’incasso di fr. 2'994.–, indicando quale titolo di credito: “Spese sostenute per conto del debitore (Fr. 2'250.–) e mancato versamento vitalizio mensile (Fr. 744.70). Il debitore SEMBRA sostenere che il mancato versamento del vitalizio è legittimo perché il creditore dovrebbe pagare le spese accessorie del­l’appartamento (diritto di abitazione) ma i giustificativi sono ...” [manca agli atti la pagina successiva annessa al precetto].

 

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 aprile 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale. All’udienza di discussione tenutasi il 6 luglio 2015 le parti hanno presentato alcuni documenti, scambiato “delle informazioni” e proposto una “soluzione della questione”, che non è riportata nel verbale d’udienza.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 21 settembre 2015 priva di motivazione scritta, il Giudice di pace ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 744.70 “(fr. 500.– + fr. 244.70)”, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 80.–. A richiesta di RE 1, il Giudice di pace ha poi emesso la motivazione scritta il 19 ottobre 2015.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2015, chiedendo “di analizzare la decisione del Giudice di pace”, che secondo lui sarebbe in contrasto con l’”incarico dei pagamenti” affidatogli dal padre, sulla scorta del quale il reclamante avrebbe pagato spese a carico dell’istante per fr. 774.70. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 ottobre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 20 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                1.3   Presentati per la prima volta con il reclamo, “l’incarico pagamento fatture __________ e tasse rifiuti” firmato dal padre CO 1 il 28 giugno 2014, la fattura dell’__________ del 9 ottobre 2014 intestata all’istante, come pure la decisione del Comune di __________ relativa alla “tassa raccolta rifiuti 2013” sono documenti nuovi e pertanto irricevibili.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato, come unico riconoscimento di debito e valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione secondo l’art. 82 LEF, l’estratto del rogito notarile prodotto dall’istante, da cui risulta che il convenuto s’impegna a versare al padre CO 1 una rendita vitalizia di fr. 500.– mensili. Ritenendo che per la richiesta inerente all’importo rimanente di fr. 2'249.30 non esiste invece alcun riconoscimento di debito, egli ha rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta da RE 1 limitatamente a fr. 744.70 “(fr. 500.– + fr. 244.70)”.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 fa valere di essere stato incaricato da suo padre CO 1, il 28 giugno 2014, di eseguire il pagamento del canone di servizio via cavo dell’__________ e della la tassa raccolta rifiuti relativi all’appartamento occupato da lui, autorizzando il figlio a dedurre quanto pagato dal vitalizio pattuito nel rogito del 31 gennaio 2013. Il convenuto sottolinea di aver fatto valere già diverse volte tale deduzione, pari a fr. 774.70 (recte: fr. 744.70), anche davanti alla Pretura di Mendrisio-Nord.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, il rogito del 31 gennaio 2013 (doc. C accluso all’istanza) sottoscritto dal reclamante, laddove egli s’impegna a versare al padre una rendita vitalizia di fr. 500.– mensili, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma posta in esecuzione (fr. 744.70), RE 1 non contestando di non avere pagato la rendita di luglio 2014 né di avere versato solo fr. 255.30 per agosto del 2014 (cfr. email di RA 1 del 16 luglio e del 10 ottobre 2014, doc. E).

 

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del credito posto in esecuzione per compensazione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), gli incombe dunque di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esi­gibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 8; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

 

                                6.1   Nella fattispecie, lo scarno verbale dell’udienza del 6 luglio 2015 non permette di stabilire né le conclusioni né le motivazioni addotte da RE 1 in prima sede. Tutt’al più si evince da una lettera del 15 aprile 2014 alla Pretura di Mendrisio-Nord, verosimilmente prodotta durante l’udienza del 6 luglio 2015 (doc. 1, pag. 3), che l’escusso ha probabilmente invocato l’eccezione di compensazione, giacché scriveva in quella lettera che “per evitare spese amministrative inutili e con suo accordo (del padre), abbiamo allora addebitato solo la quota parte di __________ dell’anno 2013 al suo vitalizio che gli versiamo mensilmente (tutti i dettagli in allegato)”. Agli atti non si trovano però né l’allegato menzionato né un conteggio o delle fatture inerenti alle spese in questione. Soltanto in questa sede il convenuto ha poi precisato che la compensazione si baserebbe sull’“incarico pagamento fatture __________ e tasse rifiuti” firmato da CO 1 il 28 giugno 2014 e prodotto per la prima volta con il reclamo.

 

                                6.2   Pur volendo ammettere che RE 1 abbia eccepito la compensazione già in prima sede e allegato di avere pagato spese per conto del padre, sta di fatto ch’egli non le ha sostanziate in modo perlomeno attendibile con riscontri oggettivi. Come già anticipato, l’”incarico di pagamento” e le due fatture acclusi al reclamo sono nuovi e pertanto irricevibili (sopra consid. 2), per tacere del fatto che non basterebbero comunque ad accogliere l’eccezione di compensazione, siccome RE 1 non ha reso verosimile di avere effettivamente e personalmente pagato le fatture in questione. Infondato, il reclamo non può ch’es­­sere respinto.

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, siccome il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

                                         Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 744.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).