Incarto n.
14.2015.194

Lugano

16 febbraio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 15 settembre 2015 da

 

 

RE 1, __________

RE 2, __________

RE 3, __________

(rappresentati da RA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2015 presentato da RE 1, RE 2 e RE 3 contro la decisione emessa il 22 ottobre 2015 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nel 2007 RE 1, RE 2 e RE 3 si sono rivolti a CO 1 – consulente immobiliare dell’ufficio di __________ della società R__________ dal 2003 fino al 1° aprile 2012 – per la vendita del loro appartamento a __________ (Italia). CO 1 si è occupata della vendita di tale immobile a __________ R__________, avvenuta il 27 settembre 2007. Dal 1° maggio 2008 fino al 1° aprile 2012 CO 1 è stata anche socia e gerente con firma individuale della V__________ Sagl di __________ (ora di __________). Non essendo stata ritrovata la conferma del prezzo dell’appartamento acquistato da __________ R__________, che serviva loro per poterlo rivendere, CO 1, in veste di consulente immobiliare della R__________, rappresentata dalla V__________ Sagl, ha ottenuto dai venditori RE 1, RE 2 e RE 3 l’au­torizzazione a firmare, a nome loro, un atto di quietanza che confermava il prezzo della compravendita, registrato a __________ (I) il 16 dicembre 2011.

 

                            B.  Per le spese sostenute nell’ambito della firma dell’atto di quietanza, la consulente immobiliare ha pattuito con RE 1, RE 2 e RE 3 che la V__________ Sagl avrebbe versato loro un risarcimento di fr. 2'600.–. Nella procedura infruttuosa di rigetto dell’opposizione interposta da tale società, i creditori sono venuti a conoscenza del fatto che CO 1 si era dimessa dalla società e aveva firmato con il nuovo gerente una clausola a saldo di ogni pretesa (“Saldoklausel”), fatte salve le pretese esistenti ignote alla società e quelle per danno non ancora esistenti ma imputabili all’uscente.

 

                            C.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1, RE 2 e RE 3 hanno escusso CO 1 per l’in­­casso di 1) fr. 2'600.– oltre agli interessi del 5% dal 16 dicembre 2011, 2) fr. 270.– e 3) fr. 270.–, indicando quali titoli di credito:

                                  “1 Unser Guthaben gemäss Vereinbarung mit Frau CO 1 als zeichnungsberechtigtes, auftraggebendes und ausführendes Organ der Fa. V__________ SAGL, __________, __________, im Zusammenhang mit dem Verkauf der Liegenschaft von Herr __________ R__________. 2 Verszugsschaden. 3 Umtriebsentschädigung”.

 

                            D.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 settembre 2015 RE 1, RE 2 e RA 1 ne hanno chiesto, in tedesco, il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. A richiesta del giudice, il 24 settembre 2015 essi hanno prodotto la traduzione dell’istanza in italiano. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 ottobre 2015.

 

                            E.  Statuendo con decisione 22 ottobre 2015, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico degli escutenti la tassa di giustizia di fr. 160. e un’indennità di fr. 40. a favore della parte convenuta.

 

                             F.  Contro la sentenza appena citata RE 1, RE 2 e RE 3 sono insorti a questa Camera con un atto del 29 ottobre 2015 redatto in tedesco (“Einspracheschrift”). Nel termine impartito dal suo presidente i reclamanti hanno prodotto l’11 novembre 2015 la traduzione in italiano dell’“appello”, con cui chiedono “l’eli­­minazione della proposta legislativa esistente; l’abrogazione della decisione 126/2015 del Giudice di pace del 22 ottobre 2015; concedere la nostra richiesta secondo l’ordine di pagamento; l’autorizzazione per l’affermazione dei nostri costi effettuati ed ancora da effettuare nei nostri confronti come debitore”. Visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 ottobre 2015 contro la sentenza notificata al rappresentante degli istanti RA 1 il 23 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che agli atti non si trova alcun documento dal quale si può dedurre “la volontà della convenuta di riconoscersi personalmente e senza riserve obbligata al pagamento della somma di fr. 2'600.– posta in esecuzione”. Al riguardo, egli ha precisato che tale volontà non è evincibile nemmeno dalla lettera dell’escussa dell’8 novembre 2012, con cui essa ha riconosciuto unicamente che la pretesa di fr. 2'500.– (e non di fr. 2'600.–) fatta valere dagli istanti dev’essere saldata dalla V__________ Sagl. In assenza di un valido riconoscimento di debito il Giudice di pace ha pertanto respinto l’istanza.

 

                             4.  Nel loro “appello” (recte: reclamo) RE 1, RE 2 e RE 3 ribadiscono di aver concordato con CO 1 “concretamente che saremmo stati risarciti da V__________ Sagl per i nostri sforzi con un importo di fr. 2'600.–”, aggiungendo che la consulente immobiliare ha assicurato di rimborsare loro tale somma personalmente e immediatamente. I reclamanti deducono inoltre la responsabilità personale di CO 1 per tale somma dalla quietanza a saldo (“Saldoklausel”) da lei firmata il 17 dicembre 2011 in occasione della sua uscita dalla V__________ Sagl. Essi sottolineano che tale clausola è stata sottoscritta proprio un giorno dopo la registrazione dell’atto di quietanza del 16 dicembre 2011 e che CO 1 avrebbe dovuto informarli – prima della firma della clausola – che non aveva effettuato il rimborso in questione. Tenuto conto che secondo loro la convenuta ha confermato sia oralmente, sia per iscritto la pretesa posta in esecuzione, l’istanza dev’essere accolta.

 

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                           5.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di debito a norma di legge (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

 

                           5.2  Nella fattispecie i reclamanti fondano la loro pretesa di fr. 2'600.– nei confronti di CO 1 personalmente su due documenti.

 

                             a)  Dal primo, una raccomandata dell’8 novembre 2012 inviata dalla consulente immobiliare a RE 2 (doc. 1, lett. A), si evince che la convenuta aveva pattuito oralmente con i reclamanti ch’essi avrebbero ottenuto dalla V__________ Sagl un’indenni­­tà di fr. 2'500.– per i costi e il dispendio loro occorsi (“Für die Ihnen entstandenen Kosten und Umtriebe haben wir uns auf eine Ent­schädigung geeinigt, die, wenn ich mich nicht ganz täusche, Fr. 2'500.00 beträgt und von V__________ Sagl bezahlt werden muss”). In quel contesto CO 1 riconosce inoltre di essersi dimenticata di fare bonificare tale importo in loro favore (“Dieser Betrag hätte Ihnen nach der Verschreibung von Herrn R__________ überwiesen werden sollen, wurde aber von mir vergessen”, doc. 1, lett. A, pag. 2). Ora, dal testo di questo primo documento risulta tutt’al più che debitrice dell’indennità di fr. 2'500.– sia la V__________ Sagl ma non che la convenuta abbia personalmente riconosciuto di esserne debitrice nei confronti degli istanti (men che meno per fr. 2'600.–). Difettando in ogni caso l’esigenza d’i­dentità tra la debitrice indicata nel riconoscimento di debito e la parte escussa (sopra consid. 5), questo primo argomento si rivela privo di fondamento.

 

                            b)  Il secondo documento su cui è fondato il reclamo è l’ultima pagina di una convenzione sottoscritta il 17 dicembre 2011 da CO 1 e verosimilmente da un rappresentante della V__________ Sagl (doc. 2), nella quale alla cifra n. 11, denominata “Saldoklausel”, le parti, facendo riferimento alle cifre precedenti (non riprodotte nel documento agli atti), si sono dichiarate tacitate reciprocamente da ogni e qualsiasi pretesa contrattuale, fatte salve eventuali pretese già esistenti al momento della firma della convenzione, ma non ancora note alla V__________ Sagl, così come danni non ancora avvenuti, ma imputabili a CO 1 (“… omissis … Vorbehalten bleiben Ansprüche aus im Zeitpunkt dieser Vereinbarung bereits eingetretenen, aber V__________ noch nicht bekannten sowie noch nicht eingetretenen, aber der CO 1 zuzurechnenden Schäden”).

                                  La clausola in questione, che è stata verosimilmente adottata in occasione dell’uscita di CO 1 dalla V__________ Sagl, regola i rapporti contrattuali tra la convenuta e il rappresentante della società, senza riferirsi in alcun modo agli istanti o al credito posto in esecuzione. Non contiene del resto alcun riconoscimento di debito ma al contrario una liberatoria. Anche su questo punto il reclamo si dimostra inconsistente.

                           5.3  In conclusione, dai documenti prodotti dai reclamanti non risulta indiscutibilmente un riconoscimento di debito a norma di legge. La sentenza impugnata merita così conferma. Ciò non preclude agli escutenti la possibilità di sottoporre nuovamente la questione litigiosa al giudice ordinario (sopra, consid. 5.1).

 

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'140.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in solido.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della

                                  Magliasina.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).