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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella causa SO.2015.3040 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2015 da
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RE 1, (patrocinati dall’avv. PA 1,)
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contro |
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CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
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giudicando sul reclamo del 2 novembre 2015 presentato da RE 1e RE 2 contro la decisione emessa il 20 ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. D), RE 1 e RE 2 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 120'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 giugno 2014, indicando quale titolo di credito un “Prestito”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 luglio 2015 RE 1 e RE 2 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 19 ottobre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo con decisione 20 ottobre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico degli escutenti le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità di fr. 6'000.– a favore della parte convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2015 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata l’annullamento e il rinvio alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 2 novembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 e RE 2 il 21 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore rileva che la richiesta di documenti formulata dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna il 17 febbraio 2006 in merito ai costi della costruzione eseguita sul fondo a Manno dei contribuenti M__________ e CO 1, sulla quale è menzionato alla voce “finanziamento” un investimento di fr. 100'000.– di “RE 1”, è firmata esclusivamente da un funzionario dell’ufficio e non dall’escussa. Inoltre tale scritto indica quale investitore il solo RE 1, e non anche la moglie RE 2, e quale investimento la somma di fr. 100'000.– e non quella di fr. 120'000.– posta in esecuzione. Neppure i moduli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della dichiarazione d’imposta per il 2010 dell’escussa e del marito sono firmati dalla stessa. L’unico documento sottoscritto da lei è il modulo eTax, che tuttavia secondo il Pretore non riporta alcuna indicazione, riferimento o richiamo a prestiti o debiti, limitandosi a menzionare il reddito imponibile netto, la sostanza imponibile netta e la pretesa di rimborso dell’imposta preventiva.
4. Nel reclamo RE 1 e RE 2 contestano che i moduli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della dichiarazione d’imposta debbano essere firmati dall’escussa per renderli per lei obbligatori e quindi costituire riconoscimento di debito. Per i ricorrenti, come indicato a chiare lettere sulla prima pagina della dichiarazione eTax, è richiesta la firma del contribuente solo sul formulario intitolato “dati riassuntivi con codici a barre” ma non sui moduli allegati. Firmando quella pagina – soggiungono i reclamanti – l’escussa ha confermato l’esattezza dei moduli allegati, l’esistenza e l’esattezza dei debiti riportati nel modulo 5 e dell’importo della sostanza (calcolata mediante sottrazione dagli attivi dei debiti indicati nel modulo 5). Ciò si desume dall’avvertenza riportata in grassetto sulla prima pagina del modulo eTax, per cui con la firma del formulario “dati riassuntivi con codice a barre” tutti i documenti di cui è composta la dichiarazione sono riconosciuti come corretti.
I ricorrenti argomentano inoltre di aver dimostrato, con la produzione dello scritto del 17 settembre 2006, di avere prestato a __________ e alla moglie CO 1 fr. 100'000.– per la costruzione della loro casa, prestito che secondo la nota dichiarazione d’imposta ammontava a fr. 120'000.– nel 2010. Lo scritto del 2006 proverebbe d’altronde che il prestito è servito per la costruzione dell’immobile coniugale e che al riguardo i coniugi formavano una società semplice giusta gli art. 538 e segg. CO e rispondevano quindi solidalmente dei relativi debiti. A mente dei reclamanti la dichiarazione fiscale non specifica che il debito nei loro confronti sia stato contratto dal solo __________, anzi sia la dichiarazione che lo scritto del 2006 indicano che il prestito è stato concesso ai coniugi in solido, come del resto il debito bancario pure riportato sul modulo 5.
5. Nelle osservazioni CO 1 nega di aver mai ricevuto prestiti dagli istanti. Secondo lei i prestiti sono verosimilmente stati concessi a favore del figlio. Essa precisa che nella liquidazione del regime matrimoniale a seguito del suo divorzio la particella n. __________ RFD di __________ le è stata attribuita in proprietà esclusiva, ma le parti hanno confermato nella convenzione di divorzio “che alcun debito sussiste da loro contratto che possa essere opposto all’altra”. A suo parere il debito di fr. 120'000.– indicato nel modulo 5 della dichiarazione d’imposta è un (preteso) debito del solo __________ nei confronti di RE 1 e RE 2. Da quel documento non si evince chi è l’effettivo debitore.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
6.2 Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (v. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
6.3 Nel caso specifico RE 1e RE 2 fondano la loro pretesa su due documenti: la richiesta del 17 febbraio 2006, con la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna ha chiesto ai coniugi __________ e CO 1 di comunicargli il costo della loro abitazione nel Comune di __________ e il modo di finanziamento (doc. A), e la dichiarazione d’imposta del 29 settembre 2011 dei medesimi coniugi per il 2010 (doc. B).
a) Nello scritto del 17 febbraio 2006 il costo della costruzione è indicato in complessivi fr. 986'018.–, di cui fr. 100'000.– investiti da RE 1. A prescindere dal fatto che nello stesso non è menzionato a quale titolo (mutuo, donazione o altro) è avvenuto tale investimento, lo scritto non è sottoscritto da CO 1, motivo per cui non può assurgere a riconoscimento di debito né quindi a titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
b) Per quanto riguarda la dichiarazione d’imposta dei coniugi __________ e CO 1 per il 2010, allestita nella forma della eTax (doc. B), non si disconosce che la prima pagina riguardante i “Dati riassuntivi con codice a barre” è firmata dall’escussa e dall’allora marito, né che con la loro firma essi hanno confermato anche l’esattezza dei dati compilati nei moduli allegati, in particolare quelli inseriti nel modulo 5. Ora, come visto, il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Ciò potrebbe essere il caso del modulo eTax sottoscritto dall’escussa, non essendo seriamente contestabile che la conferma del carattere completo e veritiero (cfr. art. 198 cpv. 2 LT) dei dati compilati implicitamente contenuta nella firma si estende ai dati riportati nei moduli allegati.
Sennonché la dichiarazione d’imposta è rivolta all’autorità fiscale e non ai creditori dei debiti menzionati nell’“elenco debiti” (modulo 5) né contiene un impegno chiaro del contribuente di dover pagare a quei creditori gli importi riportati nell’elenco. Secondo Staehelin (op. cit., n. 71 ad art. 82), la dichiarazione d’imposta non costituirebbe pertanto un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, e per le stesse considerazioni tale qualità è stata negata al certificato di salario trasmesso all’autorità fiscale (Appellationsgericht di Basilea-Città in BJM 1977, 191), al bilancio di una società per i passivi ivi elencati (sentenza della CEF 5 febbraio 1973 in re Franzi c/ Messaggero ticinese SA, Rep. 1975, 308), all’inventario successorio o alla dichiarazione dell’escusso fatta come teste o imputato (Staehelin, op. cit. loc. cit.; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 330 in alto). Richiamati il principio della buona fede e il carattere ufficiale della dichiarazione fiscale, dubbi sulla correttezza di tale corrente dottrinale e giurisprudenziale potrebbero essere leciti. La questione può comunque essere lasciata indecisa nella fattispecie, perché la dichiarazione firmata dall’escussa non può essere considerata un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per un altro motivo.
c) Sta di fatto, in effetti, che la dichiarazione d’imposta del 2010 riguarda la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi e pertanto dalla stessa non emerge, in mancanza di più precise indicazioni, se i debiti elencati nel modulo 5 siano debiti per i quali entrambi i coniugi rispondono solidalmente o metà per parte oppure siano debiti personali di uno solo di loro. In altre parole, non è chiaro se sottoscrivendola CO 1 ha riconosciuto di essere personalmente debitrice dell’importo di fr. 120'000.– indicato nel modulo 5. Inoltre difetta ogni cenno all’esigibilità del debito e i reclamanti non hanno provato di avere chiesto la restituzione del preteso mutuo e di avere atteso la scadenza del termine di disdetta contrattuale o legale (art. 318 CO) prima d’inoltrare la domanda di esecuzione (v. sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 7). Non essendoci certezza né sulla persona del debitore della somma pretesa dai ricorrenti né sull’esigibilità, la dichiarazione fiscale non può ritenersi riconoscimento di debito a loro favore da parte dell’escussa.
D’altronde, l’allegazione dei reclamanti secondo cui l’escussa e l’allora marito sarebbero solidalmente responsabili del rimborso del prestito (recte: mutuo) conferito da loro per la costruzione dell’abitazione famigliare non è dimostrata. Il modulo 5 non contiene alcuna indicazione in tal senso. Di nessun conforto al riguardo può essere la richiesta del 2006, che come visto non è sottoscritta né dall’escussa né dall’ex marito, e per di più menziona quale investitore il solo RE 1 (e non anche la moglie) per fr. 100'000.– (e non fr. 120'000.–). Non è provato, dunque, che l’escussa e l’ex marito abbiano contratto il preteso mutuo ai fini della costruzione della casa famigliare. Può così rimanere aperta la questione di sapere se essi siano vincolati solidalmente in base a un contratto di società semplice, per tacere del fatto che i soci non sono automaticamente debitori solidali degli impegni contratti da uno di loro nei confronti di un terzo in nome della società o di tutti i soci, ma solo se si realizzino le condizioni poste all’art. 543 cpv. 2 CO.
d) Concludendo, dai documenti prodotti dagli escutenti non risulta indiscutibilmente che l’escussa abbia riconosciuto il credito posto in esecuzione. Il reclamo va pertanto respinto, fermo restando che la decisione odierna non impedisce ai reclamanti di adire il giudice di merito (sopra consid. 6.1).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 120'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico. RE 1 e RE 2 rifonderanno in solido a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
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