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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 10/2015 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 9 luglio 2015 da
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Comune di Lugano, Lugano
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 4 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta comunale 2010 di fr. 1'128.80 oltre agli interessi del 2.5% dal 22 aprile 2015, degli interessi di mora aggiornati sino al 21 aprile 2015 di fr. 129.05 e della tassa di diffida di fr. 50.–;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 luglio 2015 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo di Breno, il quale, statuendo con decisione del 10 ottobre 2015, ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata contenente la sentenza impugnata è stato depositato nella casella di RE 1 il 13 ottobre 2015 (v. tracciamento dell’invio n. __________);
che la raccomandata, a causa di un ordine di trattenuta del destinatario, è rimasta in giacenza fino a quando egli l’ha ritirata, il 2 novembre 2015;
che, tuttavia, la notifica di un atto giudiziario si reputa avvenuta, al più tardi, l’ultimo dei sette giorni durante i quali l’atto è conservato in giacenza all’ufficio postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), seppure il destinatario abbia organizzato un fermo posta o abbia impartito alla posta un ordine di trattenuta, purché si dovesse aspettare comunicazioni dal tribunale (sentenza del Tribunale federale 8C_861/2013 del 22 maggio 2014 consid. 2, con un rinvio alla DTF 134 V 49);
che nel caso di specie, avendo RE 1 presentato una duplica il 7 settembre 2015, egli doveva aspettarsi la notifica della sentenza;
che pertanto, iniziato il 20 ottobre alla scadenza dei 7 giorni di giacenza postale, il termine di reclamo di 10 giorni è scaduto il 30 ottobre 2015;
che presentato il 4 novembre 2015 il reclamo è tardivo e pertanto irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto della non entrata in materia e dell’analogia del reclamo in esame con altri tre reclami tardivi presentati da RE 1, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'307.85, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante, cui è restituito il maggior anticipo.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).