Incarto n.
14.2015.201

Lugano

3 febbraio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.339 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 gennaio 2015 da

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinata dagli avv.dott. PA 2 e PA 3,

)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 4 novembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 ottobre 2015 dal Pretore;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con il precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 700'000.– oltre agli accessori.

                                  che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 gennaio 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                  che il 28 settembre 2015, il Pretore ha ordinato la sospensione della causa in seguito alla pronuncia del fallimento dell’escussa.

                                  che avendo lo stesso giudice autorizzato il 16 ottobre 2015 la liquidazione del fallimento in via sommaria, con decreto del 22 ottobre 2015 egli ha stralciato dai ruoli la causa di rigetto dell’op­posizione e posto la tassa di giustizia di fr. 80.– a carico dell’i­stante;

                                  che contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento, il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione previa sospensione della procedura;

                                  che visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                  che la ricorrente invoca una violazione dell’art. 207 LEF, sostenendo che la propria pretesa influisce sulla composizione della massa fallimentare, sicché la causa di rigetto è da ritenere sospesa;

                                   che in realtà tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto con l’apertura del fallimento, fatte salve quelle tendenti alla realizzazione di pegni appartenenti a terzi (art. 206 cpv. 1 LEF);

                                   che i processi relativi a esecuzioni estinte nelle predette circostanze diventano perciò senza oggetto;

                                  che a tale principio sono in particolare soggette anche le istanze di rigetto dell’opposizione proposte contro il fallito, che diventano così prive di oggetto (sentenze della CEF 14.2011.124 del 19 settembre 2011, RtiD 2012 I 979 seg. n. 50c, e 14.2013.187 del 2 marzo 2015; Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 e 8 ad art. 206 LEF);

                                   che, tuttavia, qualora il fallimento venga successivamente chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), tranne l’esecuzione in base alla quale è stato decretato il fallimento (DTF 124 III 123, confermata nella sentenza del Tribunale federale 5A_370/2010 del 22 settembre 2010);

                                   che prima di stralciare la causa il giudice del rigetto deve quindi aspettare la pubblicazione della dichiarazione di fallimento a norma dell’art. 232 LEF o la decisione del giudice del fallimento che autorizza l’ufficio dei fallimenti a procedere alla liquidazione in via sommaria (art. 231 LEF), che attestano definitivamente che il fallimento non verrà chiuso per mancanza di attivo e perciò che l’esecuzione non rinascerà;

                                   che nel caso specifico il Pretore ha dunque correttamente decretato lo stralcio della causa (art. 242 CPC) dopo avere autorizzato la liquidazione del fallimento della CO 1 in via sommaria;

                                   che, infondato, il reclamo va di conseguenza respinto;

                                  che la tassa relativa al giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo notificato alla controparte per osservazioni;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 700'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).