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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 25 settembre 2015 da
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 16 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 novembre 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 473'000.– oltre agli interessi del 10% dal 30 settembre 2014, indicando quale titolo di credito il contratto di prestito personale del 14 settembre 2012 garantito dalla cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 660'000.– gravante in primo grado la particella n. __________ RFD __________ e la proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ dello stesso registro ceduta alla banca con convenzione del 14 settembre 2012. Il precetto esecutivo menziona inoltre due pretese di fr. 11'858.20 e fr. 1'077.95 per “interessi dal 30 settembre 2014” nonché due ulteriori crediti di fr. 3'145.45 (“spese richiami, chiusura, bollo”) e di fr. 1'618.40 (“Copertura assicurativa immobile”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 settembre 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è parzialmente opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 ottobre 2015, chiedendo di ammetterla limitatamente a fr. 453'000.–, oltre agli interessi del 2.8750% dal 30 settembre 2014, e a fr. 20'000.– oltre agli interessi del 3.5% dalla stessa data. Con replica scritta del 19 ottobre 2015, l’istante ha dato alcune spiegazioni sulle pretese poste in esecuzione, mentre nella sua duplica del 2 novembre 2015 la convenuta ha concluso, in via principale, per l’accoglimento dell’istanza nella misura indicata in sede di risposta e in via subordinata ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 453'000.–, oltre agli interessi del 6.5% dal 30 settembre 2014, e a fr. 20'000.– oltre agli interessi del 10% dalla stessa data.
C. Statuendo con decisione 5 novembre 2015, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 473'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2014, ponendo le spese processuali di fr. 800.– a carico dell’istante per un ventesimo e per la rimanenza a carico della convenuta, tenuta a rifondere a controparte un’indennità di fr. 25.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo in via cautelare e supercautelare, la riforma del primo dispositivo nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 473'000.– oltre agli interessi del 5% su fr. 473'000.– dal 31 luglio 2015, del 3.5% su fr. 20'000.– e del 2.8750% su fr. 453'000.– in entrambi i casi dal 30 settembre 2014 al 31 luglio 2015.
L’11 gennaio 2016 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2016, l’istante si è rimessa completamente ai considerandi del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 novembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 6 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha limitato il rigetto provvisorio dell’opposizione all’importo capitale delle cartelle ipotecarie di fr. 453'000.– e fr. 20'000.–, oltre agli interessi di mora legali del 5% dal 30 settembre 2014 “come chiesto” dall’istante, non ritenendo invece “affatto chiara” la pretesa del pagamento di fr. 11'858.20 e di fr. 1'077.95 formulata dalla banca a titolo di “interessi dal 30.09.2014”.
4. Nel reclamo RE 1 sostiene che, stante il contenuto della lettera di disdetta ricevuta dalla banca, interessi di mora al tasso legale del 5% potevano decorrere solo dal 31 luglio 2015 mentre durante il periodo anteriore iniziato il 30 settembre 2014 sono applicabili unicamente i tassi d’interesse contrattuali pattuiti dalle parti, pari al 3.5% per il credito di fr. 20'000.– concesso sotto forma di conto corrente e al 2.8750% per il prestito ipotecario di fr. 453'000.–. Al riguardo la banca si è limitata a rimettersi integralmente alla motivazione della sentenza impugnata.
5. Nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno, il giudice verifica d’ufficio se vi è un titolo attestante non solo il credito posto in esecuzione ma anche l’esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).
5.1 Sia il creditore che si è fatto cedere la cartella ipotecaria al portatore in piena proprietà (“garanzia diretta”; “direktes Grundpfand”), sia il creditore che l’ha ricevuta quale proprietario fiduciario a scopo di garanzia (“garanzia fiduciaria”, “Sicherungsübereignung”, cfr. DTF 119 II 328 consid. 2b) è titolare del credito e del diritto di pegno immobiliare incorporati nella cartavalore; può disdire la cartella (art. 847 CC dal 1° gennaio 2012, art. 844 vCC prima) e, se del caso, avviare un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare. In caso di cessione fiduciaria, il credito risultante dalla cartella ipotecaria – detto “astratto” o “cartolare” – sussiste accanto a quello da garantire – detto “causale” o “di base” – derivante dal rapporto fondamentale (generalmente un mutuo) tra il creditore e il debitore. Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, la cartella ipotecaria giustifica il rigetto dell’opposizione per l’importo del credito astratto e degli interessi. Il creditore non è tenuto a produrre un riconoscimento di debito per il credito causale. Il debitore può nondimeno opporgli (come ai suoi aventi causa che non siano in buona fede) le eccezioni personali derivanti dal rapporto giuridico di base e dalla convenzione di cessione fiduciaria della cartella (art. 842 cpv. 3 e 849 cpv. 1 CC; art. 872 vCC). Incombe all’escusso di sollevare e rendere verosimili tali eccezioni (art. 82 cpv. 2 LEF), in particolare invocando un’eventuale compensazione con il credito di restituzione dell’eccedenza (cfr. DTF 140 III 185 consid. 5.1.2 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015, consid. 4.2, con i rinvii).
5.2 La cartella ipotecaria al portatore detenuta dall’escutente in proprietà piena o, come nella fattispecie, fiduciaria (cfr. doc. E, in particolare punti 2 e 10), costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sia per il pegno sia per il credito incorporatovi a concorrenza dell’importo definito dall’art. 818 CC. Seconda questa norma, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, che si applica a tutte le cartelle ipotecarie, comprese quelle emesse sotto l’imperio del vecchio diritto (art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC; DTF 140 III 185 consid. 5.1.2), la garanzia ipotecaria si estende al capitale della cartella ipotecaria, oltre a tre annualità d’interessi effettivi maturati fino all’ultima scadenza, agli interessi di mora decorsi successivamente (sino alla realizzazione, art. 157 cpv. 2 LEF) e alle spese esecutive (sull’interpretazione dell’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC, v. la già citata sentenza della CEF 14.2014.189, consid. 4.5).
5.3 In linea di massima la cartella ipotecaria prodotta dalla banca costituisce quindi un valido titolo di rigetto dell’opposizione per almeno fr. 660'000.– (doc. B accluso all’istanza), ovvero per un importo – che la reclamante ha esplicitamente riconosciuto nella convenzione per trasferimento di cartelle ipotecarie (doc. E, n. 3) – nettamente superiore a quello posto in esecuzione, sicché a questo stadio dell’analisi è inutile determinare l’entità della garanzia ipotecaria supplementare per spese, interessi di mora e interessi contrattuali nel senso dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 e 3 CC. La censura della reclamante secondo cui durante il periodo dal 30 settembre 2014 al 31 luglio 2015 essa è tenuta a pagare unicamente gli interessi contrattuali al tasso pattuito dalle parti e non interessi di mora al tasso di legge non riguarda la garanzia ipotecaria – regolata per lo più dal tenore della cartella ipotecaria e dalla convenzione fiduciaria (doc. B ed E) – bensì i rapporti di base conclusi dalle parti (contratto di prestito ipotecario [doc. C] e di conto corrente [doc. D]). Deve pertanto essere esaminata sotto il profilo dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 5.1 e sotto consid. 6).
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Come visto, la reclamante eccepisce, a ragione, che durante il periodo dal 30 settembre 2014 al 31 luglio 2015 essa è tenuta a pagare unicamente gli interessi contrattuali al tasso pattuito dalle parti e non interessi di mora al tasso di legge. L’istante ha infatti disdetto il credito ipotecario per il 31 luglio 2015 (doc. F). Già si è detto che tale eccezione, che deriva dal rapporto giuridico di base (il mutuo), è opponibile alla banca (art. 842 cpv. 3 e 849 cpv. 1 CC, sopra consid. 5.1). Ne segue che nel principio il reclamo è fondato.
6.2 Certo, in prima sede la banca ha fatto valere due pretese per “interessi dal 30.09.2014” di fr. 11'858.20 e fr. 1'077.95, ma il Pretore aggiunto le ha respinte entrambe, salvo estendere il rigetto dell’opposizione agli interessi di mora legali del 5% (secondo l’art. 104 cpv. 1 LEF) su fr. 473'000.–, pari a fr. 19'971.10 per il periodo dal 30 settembre 2014 al 31 luglio 2015. Il problema è che l’istante non ha spiegato come ha calcolato tali pretese per “interessi”, né nell’istanza né nella replica, se non con la generica affermazione secondo cui “l’interesse di mora esposto è pari al 6.5%”. Non si disconosce, invero, che i contratti di credito base prevedono “un interesse di mora determinato dalla Banca” ove il debitore risulti in ritardo con il pagamento degli interessi e degli ammortamenti (doc. C e D, n. 5) e rinviano al riguardo al “listino prezzi aggiornato” (n. 17) prodotto dall’istante quale doc. I in sede di replica. Come visto, tuttavia, per il periodo dal 30 settembre 2014 al 31 luglio 2015 l’escussa può essere obbligata a pagare interessi di mora solo per gli interessi convenzionali non corrisposti, pari a fr. 12'074.50 (3.5% di fr. 20'000.– + 2.875% di fr. 453'000.–). Tenuto conto delle scadenze contrattuali trimestrali pattuite dalle parti (doc. C n. 3 e doc. D n. 4), il reclamo dev’essere parzialmente accolto limitatamente a fr. 12'074.50 oltre agli interessi del 6.5% dal 1° marzo 2015 (data media del periodo in questione).
7. La tassa relativa al giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Le spese processuali di prima sede rimangono invece immutate, non avendone la reclamante chiesto la modifica. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'896.60 (fr. 19'971.10 ./. 12'074.50, cfr. sopra consid. 6.2), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 473'000.–, oltre agli interessi del 5% dal 31 luglio 2015, e a fr. 12'074.50 più gli interessi del 6.5% dal 1° marzo 2015.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/10 e per i restanti 9/10 a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 360.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
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– ; –.
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).