Incarto n.
14.2015.215

Lugano

7 marzo 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 838/A/15/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 settembre 2015 da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 16 novembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 novembre 2015 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 680.– oltre agli interessi del 5% dal 20 marzo 2014 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito le “fatture d’ufficio 2013 del 20 febbraio 2014” e le “spese”.

 

                            B.  Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 settembre 2015 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 28 ottobre 2015.

 

                            C.  Statuendo con decisione 9 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’e­­sito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 novembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 10 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver (implicitamente) considerato un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione la fattura del 20 febbraio 2014 concernente la tassa di soggiorno e di promozione turistica relativa ai pernottamenti degli ospiti dell’alloggio affittato per vacanze dalla convenuta dal gennaio al settembre del 2013. Rilevato che la fattura menziona la possibilità di una contestazione al Consiglio di Stato entro 15 giorni dal suo ricevimento, il primo giudice ha constatato che pur non essendo stato apposto alcun timbro di passaggio in giudicato sulla fattura, l’escusso non ne ha contestato la validità, sollevando invece argomenti privi di forza giuridica che sarebbero dovuti essere fatti valere nella procedura di determinazione della tassa e non in sede di rigetto.

 

                             4.  Nel reclamo la RE 1 sostiene di non aver ricorso al Consiglio di Stato poiché, dopo aver contestato telefonicamente la fattura all’escutente, è rimasta in attesa di un esame della fattispecie promesso da quest’ultima alla luce di uno scritto del 15 maggio 2013, con cui il Comune di Locarno ha comunicato l’impossibilità di considerare l’unità abitativa oggetto della tassa quale residenza secondaria. A detta della reclamante, con tale scritto l’obbligo di corrispondere la tassa alla CO 1 sarebbe decaduto. Lamenta infine una carente comunicazione, a essa non imputabile, fra l’escuten­­te e il Comune di __________, cui il Giudice di pace avrebbe dovuto rimediare.

 

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

 

                           5.2  Nel caso specifico la “Fattura d’ufficio 2013” del 20 febbraio 2014 relativa alla riscossione della tassa di soggiorno e di promozione turistica per l’anno 2013, emessa dall’Ente Turistico __________ in virtù dell’art. 21 della legge cantonale sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), nel frattempo abrogata e sostituita dalla nuova legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 7.5.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2015, rappresenta una decisione di un’autorità amministrativa svizzera. Essa è inoltre esecutiva, l’escussa ammettendo di non averla impugnata davanti al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni indicato in calce alla stessa.

 

                             a)  Per quanto concerne la qualifica del titolo di rigetto – provvisorio o definitivo – di una simile fattura, questa Camera ha già avuto modo di rilevare come l’art. 38 vLTur del 30 novembre 1998 (applicabile al caso in esame) – secondo cui “la decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 della Legge sulle esecuzioni e sul fallimento”– sia in palese contrasto con il diritto federale, atteso che un titolo esecutivo permette al creditore di ottenere il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione e non quello provvisorio (sentenza della CEF 14.2013.1 del 5 febbraio 2013, pag. 4). La nuova legge sancisce del resto ora che la decisione di tassazione passata in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF (art. 37 LTur).

 

                            b)  Come statuito dal Giudice di pace, pertanto, la fattura del 20 febbraio 2014 giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di fr. 650.– e per gli interessi di mora del 5% dal 20 marzo 2014, la RE 1 non contestando il termine di pagamento di 30 giorni indicato nella fattura del 20 febbraio 2014 e non risultando dai tre richiami di pagamento (del 14 aprile, 14 maggio e 7 agosto) agli atti che nel consentire ogni volta nuovi termini di pagamento di dieci giorni l’istante abbia pure rinunciato agli interessi di mora (v. sentenza della CEF 14.2014.112 del 18 settembre 2014 consid. 5.2 con rinvii). Che poi sul titolo non figuri un’attestazione di passaggio in giudicato è senza rilievo nel caso specifico, dal momento che la reclamante ammette di avere avuto la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato, ma di non averne fatto uso perché aspettava una risposta dall’istante (a questo proposito v. sotto consid. 6).

 

                           5.3  Per contro l’escutente non ha prodotto alcuna decisione per quanto attiene alle spese di richiamo di fr. 30.–, certo menzionate nel terzo sollecito del 7 agosto 2014 accluso all’istanza, ma non sotto forma di decisione, e ai fr. 50.– indicati sul precetto esecutivo alla voce “spese”, motivo per cui l’opposizione non può essere rigettata per questi importi. Sulle spese esecutive, del resto, decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Ne discende che il reclamo va parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di limitare il rigetto all’importo stabilito nel titolo e ai relativi interessi.

 

                                  6.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

 

                                  Nel caso in esame, la RE 1 non si avvale di nessuno dei motivi di estinzione previsti dall’art. 81 cpv. 1 LEF, ma tenta di rimettere in discussione la fattura relativa alla tassa di soggiorno per l’anno 2013, ritenendosi liberata dal pagamento dal momento che l’unità abitativa in questione non avrebbe potuto essere locata come casa secondaria, come risulta dalla risposta 15 maggio 2013 del Comune di __________. Lamenta inoltre una carente comunicazione tra il Comune e l’Ente turistico. Si tratta però di censure che l’escussa avrebbe dovuto far valere davanti al Consiglio di Stato, presentando ricorso entro il termine di 15 giorni indicato sulla fattura contestata. Un’interpellazione telefonica dell’istante era al riguardo evidentemente insufficiente. E non spetta al giudice del rigetto – né all’autorità superiore (v. sopra, consid. 2) – di rimediare alle negligenze delle parti, esprimendosi su questioni che esulano dalla propria competenza. Infondata, la censura dev’essere respinta.

 

                             7.  La tassa di giudizio, stabilita in ambedue le sedi in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili di prima sede, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la pressoché totale soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili davanti a questa Camera, siccome il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 730.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                  1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta dalla società RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 650.– oltre agli interessi del 5% dal 20 marzo 2014.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).