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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con la comunicazione 2 ottobre 2015 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa all’esecuzione n. __________ promossa da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 19 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che RE 1 procede esecutivamente contro CO 1 per l’incasso di fr. 30'387.25 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2014;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a miglior fortuna, il 2 ottobre 2015 l’Ufficio di esecuzione di Lugano l’ha trasmesso alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per giudizio;
che con decisione 12 novembre 2015, il Pretore ha ammesso l’opposizione, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 80.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 19 novembre 2015, ritenendo che la situazione finanziaria dell’escussa fosse stata valutata in modo eccessivamente soggettivo;
che contro la decisione con cui il giudice, come nel caso concreto, statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione (art. 265a cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenze della CEF 14.2014.99 del 16 maggio 2014 e 14.2014.34 del 13 gennaio 2015, consid. 1), così come sulla questione dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC; Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC);
che altre censure possono essere fatte valere soltanto con l’azione ordinaria di contestazione o di accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF);
che il “ricorso” in oggetto si rivela dunque irricevibile;
che non si giustifica di trasmetterlo al Pretore come azione ordinaria di accertamento del ritorno a miglior fortuna perché l’atto non appare adempiere le condizioni formali di una petizione, fermo restando che RE 1 appare ancora essere in tempo (20 giorni dalla notifica della sentenza che ammette l’opposizione) per promuovere una siffatta azione;
che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) ma si prescinde dal riscuoterla perché la sentenza impugnata non menziona l’assenza di mezzi d’impugnazione (art. 265a cpv. 1 LEF) e RE 1 ha agito senza l’ausilio di un rappresentante professionale (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto formulare osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'387.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).