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Incarto n. |
Lugano 8 marzo 2016 |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.3665 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 agosto 2015 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 19 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 novembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 ha lavorato nel 2013 per la CO 1 di Lugano in qualità di venditrice, percependo una retribuzione a ore secondo le necessità del datore di lavoro. Il 31 gennaio 2014 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha aperto una procedura di contravvenzione nei confronti della CO 1 sulla base dell’art. 9 LDist (Legge sui lavoratori distaccati), segnalando che nel 2013 diversi dipendenti, tra i quali RE 1, hanno percepito un salario più basso rispetto al minimo previsto dal contratto normale di lavoro (CNL) per il settore della vendita (per negozi con meno di 10 addetti) entrato in vigore il 1° aprile 2013.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 8'806.20 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2013, indicando quale titolo di credito la “parte stipendio anno 2013 non versata”.
C. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 agosto 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Il 2 settembre 2015 l’istante ha trasmesso alla Pretura copia della raccomandata inviata il 31 gennaio 2014 dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro alla CO 1 (doc. D). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 settembre 2015, pur proponendo di “trovare un’eventuale soluzione amichevole”.
D. Statuendo con decisione 10 novembre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.–.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e “in subordine” il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 7'019.55. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto l’11 novembre 2015, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Presentati per la prima volta con il reclamo, il “contratto di lavoro per personale d’ufficio o di vendita” del 1° gennaio 2013 e lo scambio e-mail tra RE 1 e l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (in seguito: UIL) del 13 novembre 2015 (due pagine) sono documenti nuovi e pertanto irricevibili. In ogni caso essi, come si vedrà in seguito, non sono rilevanti ai fini del presente giudizio (sotto consid. 5.3). È inoltre inammissibile la richiesta della reclamante volta al richiamo di documenti da terzi, poiché formulata per la prima volta con il reclamo, per tacere del fatto che nella procedura di rigetto dell’opposizione sono ammissibili di norma solo prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4; sentenze della CEF 14.2014.35 del 15 febbraio 2014, consid. 1.3; 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, consid. 7.3; 14.2015.104 del 1° ottobre 2015, consid. 1.3).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’istante non ha prodotto agli atti alcun contratto di lavoro scritto, motivo per cui non è possibile “neppure desumere il grado di occupazione”. Egli ha inoltre precisato che il conteggio delle ore per l’anno 2013 è stato allestito dall’istante medesima e non risulta essere controfirmato dalla convenuta.
4. Nel reclamo RE 1 sottolinea che l’esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti è desumibile in modo chiaro e inequivocabile sia dalla raccomandata dell’UIL, sia dalle osservazioni della convenuta che, nel conteggio prodotto agli atti (doc. 2), ammette implicitamente di essere debitrice nei confronti della reclamante per almeno fr. 7'019.55. Oltre a ciò, l’interessata ritiene che non sia necessario stabilire il grado di occupazione, tenuto conto del fatto che dai documenti risultano 814 ore annui confermate dalla CO 1 e 89 giorni da lei calcolati.
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di debito a norma di legge (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
5.1 Nella fattispecie non è contestato – come crede l’istante – che tra quest’ultima e la CO 1 sia esistito un rapporto di lavoro. La questione è in realtà che agli atti non si trova alcun documento suscettibile di costituire un valido titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. La raccomandata dell’UIL del 31 gennaio 2014 inerente all’apertura di una procedura di contravvenzione nei confronti della convenuta (doc. D) conferma unicamente che RE 1 ha lavorato nel 2013 “a ore” per tale ditta, percependo un salario troppo basso rispetto a quello previsto dal CNL, mentre dalle osservazioni scritte della CO 1 in prima sede (dell’11 settembre 2015) non si può desumere alcun riconoscimento né di debito né di ore lavorate (v. sotto consid. 5.4/b).
5.2 Un contratto di lavoro può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82; sentenza della CEF 14.2013.208 del 13 febbraio 2014, consid. 3).
5.3 In concreto, come già precisato (sopra, consid. 1.3) non si può tenere conto del “contratto di lavoro per personale d’ufficio o di vendita” prodotto dall’istante solo con il reclamo. Ma pur volendo far astrazione dall’irricevibilità di quel documento, nulla cambierebbe per l’esito del giudizio. Da un lato perché il contratto non specifica il grado di occupazione, la cifra 6 stabilendo solo che RE 1 avrebbe lavorato “a dipendenza delle necessità del negozio”, sicché in assenza di prova del numero di ore prestate dalla lavoratrice, il contratto di lavoro non potrebbe in ogni caso rappresentare un riconoscimento di un debito precisamente quantificato, né pertanto un titolo di rigetto provvisorio. Dall’altro perché, a ben vedere, la pretesa dell’istante non è (unicamente) fondata sul contratto di lavoro, bensì sulle norme previste dal CNL, che prescrive una retribuzione oraria di fr. 19.70 (doc. D, pag. 1) e non solo di “fr. 60.– per un minimo di 8 ore al giorno + 10% dell’incasso giornaliero” come invece previsto dal contratto di lavoro (cifra 8). Orbene, il CNL non risulta firmato né riconosciuto dalla datrice di lavoro. In simili circostanze, esso non può essere assimilato a un titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ferma restando la facoltà per RE 1 di far valere le sue ragioni, e in particolare il CNL, in una procedura ordinaria di merito (sopra consid. 2).
5.4 A mente della reclamante la CO 1 è debitrice nei suoi confronti per almeno fr. 7'019.55, poiché nel conteggio dell’11 settembre 2015 accluso alle osservazioni all’istanza (doc. 2) la convenuta avrebbe implicitamente riconosciuto tale cifra.
a) Ora, come già ricordato (sopra consid. 5), dal riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si ritiene obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la pretesa, ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per determinare se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della parte dev’essere interpretata secondo il principio dell’affidamento (Staehelin, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 82), valutando le circostanze complessive in cui essa è stata formulata.
b) In concreto, nel conteggio per l’anno 2013 citato dalla reclamante, denominato “*CONTEGGIO SECONDO TABELLA, sig.ra RE 1” (doc. 2), la CO 1 ha sì indicato le 814 ore fatte valere dalla lavoratrice e un importo netto di fr. 7'019.55 ancora da percepire da quest’ultima, ma con l’asterisco nel titolo ha rinviato alla menzione “conteggio da me contestato”, precisando inoltre che si tratta soltanto di una “bozza soggetta a discussioni”. Il documento, d’altronde, non è firmato. E nelle sue osservazioni dell’11 settembre 2015 la datrice di lavoro ha contestato l’intera pretesa fatta valere da RE 1, sottolineando tra l’altro che “non è possibile verificare il calendario effettivo di lavoro”. Non può quindi seriamente essere preteso che l’istante ha così riconosciuto per scritto e incondizionatamente alcun importo a favore dell’escutente, né fr. 7'019.55 e neppure i fr. 3'001.55 menzionati nell’altro conteggio, pure esso non firmato, denominato “conteggio secondo 6 ore giornaliere concordate” (doc. 3). Anche sulle ore lavorate non sussiste un chiaro e univoco riconoscimento. Le dichiarazioni della CO 1 sono una semplice segnalazione della sua disponibilità a “trovare un’eventuale soluzione amichevole”, che poi non è stata raggiunta.
c) In definitiva, non emergendo indiscutibilmente dalla documentazione agli atti che l’escussa ha riconosciuto il debito posto in esecuzione o una parte dello stesso, il reclamo va respinto.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, siccome il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'806.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).