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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.83 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promossa con istanza 6 ottobre 2015 da
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CO 1 (rappr. dal proprio Municipio,)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 23 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 novembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'282.95 oltre agli interessi del 5% dal 18 luglio 2005, indicando quale titolo di credito i “contributi costruzione delle canalizzazioni”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 ottobre 2015 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni.
C. Statuendo con decisione del 13 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 130.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2015 facendo valere di non essere allacciato alla fognatura “perché non esiste” e di avere realizzato una fossa che “è in regola con le disposizioni comunali”, non senza lamentare che il primo giudice abbia statuito senza concedergli la possibilità di spiegarsi. Il 14 gennaio 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnativa effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni spedite il 26 gennaio 2016, il Comune ha proposto la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, di conseguenza, tutte le allegazioni di fatti contenute nel reclamo sarebbero inammissibili poiché nuove, RE 1 non avendole formulate già in prima sede, in cui non è comparso. Vero è che il reclamante si duole di non avere avuto modo di esprimersi sull’istanza. Dagli atti risulta però che l’ordinanza 21 ottobre 2015 con cui il Giudice di pace gli ha assegnato un termine con scadenza al 7 novembre 2015 per presentare eventuali sue osservazioni è pervenuta a RE 1 risulta non solo dal fatto ch’egli l’ha allegata all’atto di reclamo (v. ordinanza 21 ottobre 2015 denominata “fissazione termine”), ma anche dal tracciamento relativo alla raccomandata (n. __________) con cui è stata spedita, da cui si evince che è stata ritirata dal destinatario il 6 novembre 2015. Si potrebbe, invero, discutere se il suo diritto di essere sentito non sia comunque stato leso per il fatto che il termine sarebbe scaduto il giorno successivo (avendo il Giudice di pace stabilito una data fissa quale scadenza anziché, secondo l’uso giudiziario, un termine espresso in giorni dalla ricezione dell’ordinanza). La questione può però rimanere aperta, poiché la Camera deve, comunque sia, verificare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione, ciò che nella fattispecie si avvera risolutivo per l’esito del reclamo (v. sotto consid. 6).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di tassazione dei contributi per la costruzione delle canalizzazioni annessa all’istanza, siccome passata in giudicato, giustificava il rigetto definitivo dell’opposizione.
4. Nel reclamo RE 1 obietta, a ben vedere implicitamente, di non essere tenuto a pagare i contributi in questione, non essendo allacciato alla fognatura “perché non esiste”, e di avere realizzato una fossa che “è in regola con le disposizioni comunali”.
5. Pur ammettendo che il fondo del reclamante, per ora, non può essere allacciato alle condotte comunali, essendo l’ultima tappa della costruzione delle canalizzazioni prevista per la fine del 2016, nelle sue osservazioni il comune ricorda di essere tenuto per legge a prelevare contributi di costruzione anche dai proprietari di fondi non ancora allacciati ma “che possono essere serviti dall’opera” (art. 97 LALIA).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
6.2 Nella fattispecie il CO 1 ha prodotto a sostegno dell’istanza tre fatture relative alla quinta “rata annuale (2005)” di fr. 427.65 ciascuna e un “elenco fatture scadute al 24.09.2015” che indica un totale per l’anno 2005 di fr. 1'282.95 (fr. 427.65 x 3). A parte il fatto che queste fatture non sono chiare poiché si riferiscono tutte allo stesso anno, anche se nell’intestazione una di esse menziona la “3a rata (2003)” e un’altra la “4a rata (2004)”, le stesse non sono decisioni amministrative bensì semplici fatture. In effetti, in virtù degli art. 101 segg. della legge cantonale d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA, RL 9.1.1.2), i contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali di depurazione delle acque e per la partecipazione a quella degli impianti consortili sono stabiliti mediante un prospetto dei (singoli) contributi, pubblicato presso la Cancelleria comunale e notificato al contribuente per la parte che lo concerne, con l’indicazione dei mezzi e dei termini del reclamo (art. 102 LALIA). Soltanto il prospetto accerta l’obbligo contributivo del proprietario o del titolare di diritti reali limitati con carattere vincolante e costituisce pertanto una decisione amministrativa. Invece le polizze di versamento del contributo o di rate dello stesso non rappresentano decisioni poiché sono semplicemente il primo passo dell’autorità per incassare (non per accertare) quanto spetta al Comune (v. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo [TRAM] n. 52.1997.258 del 28 gennaio 1998 in RDAT 1998 II pag. 4 consid. 2.3). Del resto, le fatture in questione non emanano dall’autorità competente per statuire sui contributi – il Municipio (art. 99 e 99a LALIA) – bensì dalla cancelleria comunale e neppure sono firmate.
6.3 In queste circostanze, il Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l’istanza in assenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza, fermo restando che gli effetti dell’odierno giudizio sono limitati all’esecuzione in corso, sicché non pregiudica la facoltà per il Comune di riproporre una nuova esecuzione per gli stessi contributi, documentando a rigore di diritto la propria pretesa (cfr. DTF 100 III 50 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.88 del 16 ottobre 2014 consid. 6.1, RtiD 2015 II 888 n. 51c; Staehelin, op. cit., n. 81 ad art. 84 LEF).
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, poiché RE 1 non ha formulato alcuna domanda al riguardo né in prima istanza né in seconda (art. 105 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'282.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 130.–, anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del Comune CO 1.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo
della Verzasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).