Incarto n.
14.2015.227

Lugano

28 gennaio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.100 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 13 maggio 2015 da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dall’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Berna)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 30 novembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2015 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con istanza del 13 maggio 2015, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 43'005.20.

 

                            B.  Alle sue osservazioni del 21 maggio 2015, la convenuta ha allegato i conteggi trimestrali per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dal gennaio del 2013 al 30 giugno 2014, chiedendone la correzione, e si è impegnata a produrre quelli per il secondo semestre del 2014 entro il 15 giugno 2015, postulando nel frattempo “l’annullamento delle procedure, esecuzioni e attestati di carenza di beni”. Il 1° giugno 2015, l’istante ha chiesto al Pretore di rinviare l’udienza a fine ottobre per poter effettuare le correzioni delle tassazioni d’ufficio. Preso atto dello scritto 9 ottobre 2015 dell’istante, con cui comunicava di non intendere partecipare all’udienza fissata in quel mentre per il 27 ottobre, siccome la RE 1 non aveva tenuto fede ai propri impegni, il 12 ottobre il Pretore ha annullato l’udienza e ha impartito alla convenuta un termine con scadenza allo stesso 27 ottobre 2015 per esprimersi sull’istanza e sullo scritto del 9 ottobre di controparte. Essa è rimasta silente.

 

                            C.  Statuendo con decisione 18 novembre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 19 novembre 2015 alle ore 08.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 novembre 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere pagato all’istante fr. 20'000.– tra il 25 novembre e il 1° dicembre 2015. Il 2 dicembre 2015 il presidente della Camera ha concesso provvisoriamente all’impugnazione effetto sospensivo parziale e ha confermato tale decisione il 16 dicembre 2015. Il successivo 21 dicembre, l’istante ha comunicato che l’intero scoperto della convenuta nei suoi confronti era stato completamente pagato.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 30 novembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 19 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

 

                             2.  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

 

                             3.  In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

 

                           3.1  La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

                           3.2  Nel caso specifico, l’istante ha confermato che dopo la pronuncia del fallimento la convenuta aveva azzerato il suo debito nei suoi confronti, di circa fr. 43'000.–. La reclamante ha così dimostrato di avere ripreso i suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.

 

                             4.  Come già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

 

                           4.1  Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

 

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                           4.2  Nel caso in esame, dall’estratto esecutivo aggiornato trasmesso dalla reclamante il 27 gennaio 2016 si evince ch’essa ha pagato tutte le sue esecuzioni tranne una, ormai perenta, mentre non risultano (più) attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria sia stata risanata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

 

                             5.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 18 novembre 2015 dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia nei confronti della RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

 

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

 

                            III.  Notificazione a:

 

– 

    ;

    ;

–  Ufficio di esecuzione, Cevio;

–  Ufficio dei fallimenti, Locarno;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Vallemaggia,

    Cevio.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).