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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.3874 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 settembre 2015 da
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Stato del Canton Ticino, Bellinzona e patrocinato dall’avv. PA 1, Lugano)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 27 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 novembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'901.50, indicando quale titolo di credito: “ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 5'901.50 del 08.02.2008 Pretura di Leventina alimenti arretrati per i figli __________ e __________”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 settembre 2015 lo Stato del Canton Ticino Dipartimento sanità e socialità ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 24 novembre 2015 si è presentato il solo istante, che ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 24 novembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
E. Con decreto del 10 dicembre 2015, il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento del reclamante, poi sospeso e chiuso per mancanza di attivo sulla scorta del decreto emesso dallo stesso Pretore il 4 febbraio 2016.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 La sospensione della causa consecutiva alla pronuncia del fallimento del reclamante (art. 207 LEF) ha preso fine con la sua sospensione per mancanza di attivo il 4 febbraio 2016 e l’esecuzione in esame ha ripreso il suo corso (art. 230 cpv. 4), sicché nulla osta al trattamento senza indugio del reclamo (v. sentenza della CEF 14.2013. 187 del 2 marzo 2015).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Il reclamante si duole anzitutto di non essersi potuto esprimere sull’istanza per l’unico torto di essersi presentato due minuti dopo l’ora prevista per l’udienza “in seguito ad un[o] scippo occorso in via __________”. Non adduce però alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni. Già per questo solo motivo il reclamo andrebbe respinto, tutte le allegazioni di fatto in esso contenute dovendosi considerare nuove e pertanto irricevibili (sopra consid. 1.2). Ad ogni buon conto le censure fatte valere dal reclamante sono infondate, come ci si appresta a dimostrare nei successivi considerandi.
4. Nella decisione impugnata, il Pretore ha potuto limitarsi a constatare che per legge l’attestato di carenza di beni prodotto dall’istante (e rilasciato dall’UE di Lugano l’8 febbraio 2008) costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo in esso accertato.
5. Nel reclamo RE 1 sostiene che gli anticipi degli alimenti per i suoi figli di cui lo Stato gli chiede il rimborso sono stati versati secondo lui a torto alla madre, nella misura in cui durante il periodo in questione, dal novembre del 2005 al febbraio del 2006, essa era assente dalla Svizzera e aveva lasciato i figli a casa dei suoi genitori, cui il reclamante afferma di avere sempre versato gli alimenti dovuti.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, come rettamente accertato dal primo giudice, l’attestato di carenza di beni n. __________ emesso dall’UE di Lugano l’8 febbraio 2008 accluso all’istanza (doc. B) costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo in esso contenuto (art. 149 cpv. 2 LEF).
7. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
Nel caso specifico il reclamante si limita ad affermare di avere pagato gli alimenti da lui dovuti ai figli direttamente ai genitori della moglie durante la loro permanenza in Portogallo, ma non fornisce alcun indizio concreto a sostegno delle proprie affermazioni: né una ricevuta né una dichiarazione dei genitori della moglie. Quanto allo scritto 21 gennaio 2008 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Leventina annessa al reclamo, fa sì stato di una sospensione dell’obbligo di mantenimento, ma solo per i mesi di marzo e di aprile del 2007, mentre il credito posto in esecuzione si riferisce agli alimenti del periodo immediatamente precedente, intercorrente tra il novembre del 2006 e il febbraio del 2007 (doc. B accluso all’istanza). Ne consegue che anche se il reclamante fosse stato ammesso all’udienza in prima sede, il Pretore avrebbe dovuto respingere la sua eccezione di pagamento. Il reclamo si rivela così comunque infondato.
8. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante – il cui fallimento è appena stato sospeso per mancanza di attivo – inducono a prescindere, eccezionalmente, da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'901.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).