Incarto n.
14.2015.232

Lugano

14 aprile 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa incarto n. 270 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 10 settembre 2015 da

 

 

CO 1

(rappresentata da RA 1,)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 novembre 2015 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 20 dicembre 2006 i coniugi A__________ e CO 1 in qualità di locatori e RE 1 in veste di conduttrice hanno sottoscritto un contratto di locazione di durata indeterminata con inizio il 1° gennaio 2007, stabilendo una pigione annua di fr. 14'400.– pagabile in canoni anticipati di fr. 1'200.– mensili ognuno. Il 4 aprile 2013 è deceduto A__________. Dopo la notifica della disdetta del contratto di locazione alla conduttrice il 5 dicembre 2014, le parti – durante un’udienza tenutasi il 12 febbraio 2015 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso – si sono accordate sulla fine del contratto e sulla riconsegna dell’ap­­partamento entro il 31 marzo 2015.

 

                            B.  Con raccomandate 17 marzo e 2 aprile 2015 CO 1 ha sollecitato – tra l’altro – il pagamento della pigione di fr. 1'200.– per il mese di marzo 2015 da parte della conduttrice. Durante un’ udienza tenutasi il 25 giugno 2015 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, RE 1 si è impegnata a versare alla locatrice fr. 2'548.80 per danni arrecati all’apparta­­mento e le parti hanno precisato che “è comunque pendente una procedura per l’incasso della pigione arretrata del mese di marzo 2015 che seguirà il suo corso”.

 

                            C.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 luglio 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'240.– oltre agli interessi del 7% dal 2 marzo 2015, indicando quale titolo di credito la “pigione mese di marzo 2015 Fr. 1'200.– + richiamo 17.03.2015 Fr. 20.– + richiamo 02.04.2015 Fr. 20.–”.

 

                            D.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 settembre 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 2 novembre 2015.

 

                            E.  Statuendo con decisione 24 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'200.– (senza le spese di richiamo di fr. 40.–) oltre agli interessi del 7% dal 2 marzo 2015 e fr. 73.30 per spese esecutive e di notifica, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 40.– a favore dell’istante.

 

                             F.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2015 per ottenerne, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 14 marzo 2016 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale “nel senso che il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo n. 2056780 è limitato a fr. 1'200.– oltre agli interessi del 5% [anziché del 7%] dal 2 marzo 2015, e l’esecutività dell’indennità di fr. 40.– assegnata dal Giudice di pace a CO 1 (dispositivo n. 2) è sospesa”. Con le sue osservazioni del 21 marzo 2016, CO 1 ha allegato una copia completa del contratto di locazione e concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 dicembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 novembre 2015 (estratto track & trace n. 98.00.682800.10244475), in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). La copia completa del contratto di locazione, allegata dall’istante alle proprie osservazioni al reclamo, è pertanto irricevibile.

 

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la documentazione prodotta, e più precisamente il verbale d’udien­­za del 12 febbraio 2015, costituisce “riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del rigetto dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF”.

 

                             4.  Nel reclamo RE 1 sostiene che non costituiscono riconoscimento di debito né il verbale del 12 febbraio 2015 né il contratto di locazione “in considerazione dei difetti dell’appartamento più volte segnalati e per i quali è stata richiesta una riduzione della pigione”, aggiungendo che l’interesse del 7% e l’indennità di fr. 40.– non sono giustificati.

 

                             5.  Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 fa notare che la convenuta non ha mai presentato una richiesta di riduzione della pigione e, fondandosi sull’art. 10 del contratto di locazione prodotto per la prima volta in questa sede, essa fa valere che in caso di ritardo nel pagamento della pigione “vengono addebiti al conduttore interessi di mora sugli importi scoperti pari al 7% annuo, oltre a fr. 20.– per ogni richiamo”.

 

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           6.1  Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto, a patto che il locatore abbia effettivamente consegnato la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenuta tale per la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO). Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

 

                           6.2  Nella fattispecie, non vi è dubbio che il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto il 20 dicembre 2006 da A__________ (in rappresentanza di sé stesso e di sua moglie CO 1) in veste di locatore e da RE 1 in qualità di conduttrice con effetto dal 1° gennaio 2007 (doc. B) costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la pigione pari a fr. 1'200.– mensili, oltre agli interessi di mora dal 2 marzo 2015. In quel mese, infatti, RE 1 risultava ancora contrattualmente vincolata nei confronti della locatrice, la disdetta inoltrata alla conduttrice con raccomandata 5 dicembre 2014 essendo stata data per il 29 marzo 2015 (doc. C) e le parti – durante l’udienza del 12 febbraio 2015 – essendosi accordate per porre fine al contratto il 31 marzo 2015 (doc. D).

 

                           6.3  Già con le osservazioni all’istanza del 2 novembre 2015 la reclamante aveva affermato di aver chiesto una riduzione della pigione, mai concessale, e di aver trattenuto l’ultima pigione, poiché l’amministrazione non era mai intervenuta né per eliminare la muffa, da sempre presente nell’ente locato, né per porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua verificatesi dal settembre 2014. Ora, agli atti nessun documento fa stato di una notifica di tali difetti né di una richiesta di riduzione della pigione. Al contrario, secondo il verbale dell’udienza tenuta il 25 giugno 2015 dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso è la conduttrice ad essersi impegnata a versare fr. 2'548.80 alla locatrice per “danni dell’appartamento” (doc. E). Fino al marzo del 2015, del resto, RE 1 risulta aver sempre pagato l’affitto senza sollevare obiezioni di sorta (doc. F). La censura appare quindi palesemente insostenibile. Al riguardo il reclamo vede pertanto la sua sorte segnata.

 

                             7.  Dalla copia incompleta del contratto di locazione (doc. B) figurante agli atti non risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’in­­teresse di mora del 7% fatto valere dall’escutente. Come già indicato, la copia completa del contratto prodotta solo con le osservazioni al reclamo non può essere presa in considerazione (sopra, consid. 1.2). Il rigetto dell’opposizione va pertanto limitato al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016, consid. 5.3).

 

                             8.  In definitiva, la decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che l’opposizione interposta dall’escussa va rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'200.– più interessi del 5% (anziché del 7%) dal 2 marzo 2015, mentre sulle spese esecutive, del resto, decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

 

                             9.  In prima sede, RE 1 risulta così quasi interamente soccombente e deve sopportare le spese secondo l’esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda l’indennità d’inconvenienza di fr. 40.– riconosciuta dal Giudice di pace a CO 1 e contestata dalla reclamante, occorre ricordare che l’attribuzione di una simile indennità è subordinata alla formulazione di una richiesta (art. 105 CPC) e di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5). Orbene, nel caso specifico l’istanza non soddisfa nessuno dei due presupposti. Il reclamo si rivela pertanto fondato anche su questo punto e il dispositivo sulle ripetibili va annullato.

 

                                  Quanto alla tassa di giustizia del presente giudizio (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), anch’essa segue la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre non si assegna alcuna indennità d’inconvenienza all’istante, dato che pure in seconda sede essa non ha richiesto alcun importo a tale titolo.

 

                           10.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'200.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         1.  L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'200.– più interessi del 5% dal 2 marzo 2015.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dall’istante, è posta per fr. 10.– a carico dell’istante e per i rimanenti fr. 140.– a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.

 

                                  2.   La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 245.– e a carico di CO 1 per i restanti fr. 15.–.

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).