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Incarto n.
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Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 settembre 2015 da
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
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CO 1 (patrocinato dall’avv. __________, __________)
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giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 settembre 2006 RE 1 ha promosso nei confronti del marito CO 1 una causa di divorzio, tuttora pendente (inc. __________). Dal matrimonio sono nati B__________ (il __________) e J__________ (il __________). Con decreto supercautelare del 2 giugno 2008 (inc. __________) – per quanto rilevante nella fattispecie – il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 4, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo di mantenimento di fr. 3'000.– mensili con effetto immediato e ha posto “le spese di gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti” interamente a carico del marito, informando infine le parti dell’immediata esecutività del decreto.
B. Con decisione 16 dicembre 2009 (inc. __________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente rigettato in via definitiva per fr. 30'551.55 più interessi l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 agosto 2009 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, sia per i contributi di mantenimento dovuti alla moglie dal giugno al novembre del 2008 e dall’aprile al luglio del 2009, sia per determinate spese riferite all’abitazione coniugale. Il 22 febbraio 2010, questa Camera ha poi accolto un appello del marito contro la sentenza appena indicata, limitando il rigetto definitivo dell’opposizione ai soli contributi alimentari dovuti alla moglie, stabiliti in fr. 16'829.70 più interessi (inc. __________).
C. Con decreto supercautelare 31 maggio 2010 (inc. __________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha fatto ordine a CO 1 di provvedere al pagamento degli interessi ipotecari relativi all’abitazione già coniugale con la comminatoria di cui all’art. 292 CP.
D. Il 14 febbraio 2011, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, congiungendo quattro procedure pendenti tra le parti, ha deciso, tra l’altro, che il padre si deve fare carico sia “del costo della retta scolastica di J__________ fino al termine della quarta media (compreso il pagamento dei libri, del materiale scolastico, delle gite, ecc.)” sia delle spese straordinarie, “da concordare in precedenza” (inc. __________; __________).
E. Statuendo con decreto cautelare del 15 aprile 2014, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha fissato i contributi di mantenimento mensili a favore della moglie come segue:
“dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009: CHF 1'058.15
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: CHF 1'463.70
dal 1° gennaio 2011 al 13 febbraio 2011: CHF 1'476.70
dal 14 febbraio 2011 al 5 ottobre 2011: CHF 1'446.70
dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011: CHF 1'396.70
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: CHF 1'277.80
dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013: CHF 1'561.20
dal 1° luglio 2013 in avanti: CHF 958.80.”
Il primo giudice ha d’altronde liberato il marito “dall’onere delle spese di gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, come pure delle spese straordinarie di manutenzione, delle polizze assicurative, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti” (inc. __________). Contro tale decreto RE 1 è insorta il 28 aprile 2014 alla prima Camera civile del Tribunale d’appello per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza cautelare del marito (inc. __________). Con decisione del 26 maggio 2014 il presidente della prima Camera civile ha conferito effetto sospensivo all’appello “per quanto riguarda i contributi provvisionali dovuti da CO 1 fino all’aprile del 2014 compreso”, negandolo invece per i contributi alimentari da lui dovuti in seguito. L’appello è tuttora pendente.
F. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 anche per l’incasso di fr. 19'813.90, indicando quali titoli di credito:
“1-20) cfr. distinta allegata dei debiti a carico del debitore come a DS del 02.06.2008 (__________), poi parzialmente confermato con DS del 31.05.2010 (__________), DS del 14.02.2011 (__________) e con decisione 26.05.2014 (inc. __________) prima Camera civile Tribunale d’appello
Dettaglio dei crediti / Richiesta di pagamento di:
1) fr. 65.00 più interessi al 5% dal 30.05.2011
2) fr. 640.10 più interessi al 5% dal 26.09.2012
3) fr. 986.00 più interessi al 5% dal 26.11.2012
4) fr. 2'381.40 più interessi al 5% dal 08.04.2013
5) fr. 1'730.10 più interessi al 5% dal 06.05.2013
6) fr. 485.00 più interessi al 5% dal 23.05.2013
7) fr. 485.00 più interessi al 5% dal 23.08.2013
8) fr. 464.40 più interessi al 5% dal 27.09.2013
9) fr. 51.85 più interessi al 5% dal 00.00.2001
10) fr. 485.00 più interessi al 5% dal 13.11.2013
11) fr. 464.40 più interessi al 5% dal 24.01.2014
12) fr. 62.00 più interessi al 5% dal 14.03.2014
13) fr. 216.00 più interessi al 5% dal 01.04.2014
14) fr. 2'381.40 più interessi al 5% dal 21.03.2014
15) fr. 1'418.60 più interessi al 5% dal 06.11.2013
16) fr. 1'823.25 più interessi al 5% dal 06.12.2013
17) fr. 1'418.60 più interessi al 5% dal 06.01.2014
18) fr. 1'418.60 più interessi al 5% dal 06.02.2014
19) fr. 1'418.60 più interessi al 5% dal 06.03.2014
20) fr. 1'418.60 più interessi al 5% dal 06.04.2014”
G. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 8 settembre 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 19 novembre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta. Nella replica e nella duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
H. Statuendo con decisione 1° dicembre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell’istante. Non sono state attribuite indennità.
I. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 14 aprile 2016 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 27 aprile 2016 RE 1 ha confermato la propria domanda mentre CO 1, con scritto 29 aprile 2016, ha rinunciato a duplicare, limitandosi a ricordare che la sospensione della procedure nel senso dell’art. 126 CPC è una facoltà lasciata all’ampio potere di apprezzamento del giudice.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 dicembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 7 dicembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che il decreto supercautelare 2 giugno 2008, per quanto riguarda gli oneri dell’abitazione coniugale, “non indica l’istante quale creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento diretto nei suoi confronti”, riferendosi a quanto già stabilito da questa Camera nella sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. __________). Per il primo giudice analogo discorso vale per il decreto supercautelare 31 maggio 2010, in cui è fatto ordine al marito di pagare gli interessi ipotecari inerenti all’abitazione coniugale entro dieci giorni, non essendo stabilito neppure in questo caso un credito in favore della moglie. A mente del Pretore, poi, né il decreto supercautelare 14 febbraio 2011 (nel quale il padre è stato obbligato, tra l’altro, a farsi carico della retta scolastica di J__________) né il decreto di effetto sospensivo emesso il 26 maggio 2014 dal presidente della prima Camera civile del Tribunale d’appello costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per quel che concerne le spese legate a tale abitazione, motivo per cui egli ha integralmente respinto l’istanza.
4. Nel reclamo RE 1 afferma di avere dimostrato di aver saldato personalmente tutte le spese relative all’abitazione coniugale poste a carico del marito dal decreto del 2008, ricordando di avere prodotto le relative fatture e le conferme di pagamento. Essa sostiene quindi che – contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore – le circostanze siano mutate rispetto a quelle su cui la Camera ha statuito nella sentenza del 22 febbraio 2010, sicché l’istanza di rigetto definitivo avrebbe dovuto essere accolta integralmente. La reclamante rimprovera inoltre al Pretore di non avere considerato che l’istanza non verteva unicamente sulle spese relative all’abitazione coniugale ma anche su un importo di fr. 65.– per spese per la gita scolastica obbligatoria della figlia J__________ e sul saldo di fr. 8'916.25 (5 x fr. 1'418.60 + fr. 1'823.25) a titolo di alimenti non versati alla moglie per il periodo dal novembre 2013 all’aprile 2014, tenuto conto che il marito ha versato solo fr. 1'581.40 mensili (decreto supercautelare 22 novembre 2013) al posto dei fr. 3'000.– mensili dovuti (decreto supercautelare 2 giugno 2008). Al riguardo la moglie sottolinea che nell’ambito dell’appello presentato contro il decreto cautelare 15 aprile 2014 il Presidente della prima Camera civile ha concesso l’effetto sospensivo “per quanto riguarda i contributi provvisionali dovuti da CO 1 fino all’aprile del 2014 compreso”.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1, facendo riferimento ad altri reclami della moglie che sono già stati trattati da questa Camera, chiede di respingere il reclamo sia per le spese inerenti all’allora abitazione coniugale, sia per le spese scolastiche della figlia J__________. Per quanto riguarda i contributi alimentari a favore della reclamante, il convenuto fa valere che in concreto sia applicabile il decreto supercautelare 22 novembre 2013 – poi superato da quello cautelare 15 aprile 2014 – e non quello del 2 giugno 2008, poiché altrimenti “si arriverebbe di fatti a svuotare questo decreto supercautelare (22 novembre 2013) di qualsiasi significato” e “il marito potrebbe di fatto essere obbligato a pagare alla moglie degli importi che poi in definitiva, se confermata la decisione del Pretore, nemmeno dovrà corrispondere”. A mente dell’escusso il decreto 2 giugno 2008 non è in ogni caso esecutivo per i contributi alimentari richiesti, trattandosi di quelli inerenti al periodo dal novembre 2013 al maggio 2014. Infine il marito, fondandosi sull’art. 126 CPC, chiede di sospendere la presente procedura in attesa della sentenza della prima Camera civile sull’appello 28 aprile 2014 inoltrato da RE 1 contro il decreto 15 aprile 2014.
6. Secondo l’art. 126 cpv. 1 CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso allorquando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione resta pur sempre un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti poi semplificata (Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2010, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC). Alla base della decisione di sospensione ci dev’essere un motivo oggettivo da ponderare tenendo conto degli interessi di entrambe le parti (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 6 ad art. 126), ma non basta la sola aspettativa di vedersi chiarire questioni di diritto o di prova (Weber, op. cit., n. 6 ad art. 126). In materia di rigetto dell’opposizione, stante il carattere sommario e celere della procedura (art. 251 lett. a CPC e 84 cpv. 2 LEF) proroghe di termini e sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo restrittivamente, in casi rarissimi (sentenza della CEF 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD 2014 II 905 n. 63c, consid. 6.1; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 48 e 63 ad art. 84 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 16 ad art. 84 LEF).
6.1 In concreto, il convenuto propone di sospendere la procedura del reclamo in esame, poiché potrebbe essere difficile per lui recuperare eventuali contributi alimentari versati di troppo (per il periodo dal novembre 2013 all’aprile 2014: posizioni da 15 a 20 del precetto esecutivo, v. sopra consid. F), nel caso in cui il decreto 15 aprile 2014 dovesse essere confermato dalla prima Camera civile.
6.2 Ora, con ordinanza del 26 maggio 2014 (doc. G) il presidente della prima Camera civile ha conferito effetto sospensivo all’appello interposto dalla moglie contro il decreto cautelare del 15 aprile 2014 “per quanto riguarda i contributi provvisionali dovuti da CO 1 fino all’aprile del 2014 compreso”. Ha così già deciso che durante la procedura d’appello il decreto in questione non avrebbe dispiegato effetti, sicché, viceversa, il decreto supercautelare 2 giugno 2008 (doc. D) su cui la reclamante fonda l’istanza avrebbe continuato a disciplinare l’assetto cautelare fino all’aprile del 2014 compreso, ossia anche per quanto attiene ai saldi di contributi di mantenimento fatti valere dalla moglie nell’esecuzione in esame. Tale decisione, adottata dal giudice competente nel merito, vincola questa Camera nella sua veste di tribunale dell’esecuzione. Concedere la sospensione postulata da CO 1 significherebbe in pratica togliere l’effetto sospensivo concesso all’appello della moglie. Non si disconosce che se tale ricorso dovesse essere respinto eventuali contributi di mantenimento versati di troppo dovrebbero essere restituiti al marito. Ma di questo rischio già si è implicitamente tenuto conto nell’ordinanza del 26 maggio 2014, che non è stata impugnata dalle parti. Non si può quindi parlare di decisioni contraddittorie: tutt’altro, sarebbe contraddittorio sospendere la procedura di rigetto in attesa della decisione sull’appello. Ad ogni modo, avendo carattere meramente esecutivo la sentenza di rigetto non pregiudica definitivamente gli interessi dell’escusso (sopra consid. 2). In assenza di sufficienti “motivi di opportunità” – anzi in presenza di motivi giuridici in senso contrario – una sospensione della procedura di reclamo non entra perciò in linea di conto.
7. La reclamante rileva a ragione che il Pretore non si è espresso né sulla pretesa inerente al mancato riversamento delle spese per la gita scolastica della figlia J__________ (posizione 1 del precetto esecutivo, v. sopra consid. F), né sulla differenza non versata dei contributi alimentari a favore della moglie dal novembre 2013 all’aprile 2014 (posizioni da 15 a 20 del precetto esecutivo, v. sopra consid. F). Non si giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al Pretore, da una parte perché la reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo senso, e dall’altra poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera può dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), la questione decisiva da risolvere essendo di natura giuridica (v. sentenza della CEF 14.2015.104 del 1° ottobre 2015, consid. 2.2).
8. La reclamante sostiene che il decreto supercautelare del 2 giugno 2008, o meglio il suo dispositivo n. 7, giacché non è stato modificato né dal decreto supercautelare dell’11 dicembre 2008 né da quello cautelare del 15 aprile 2014 (vista la decisione di effetto sospensivo del 26 maggio 2014), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per le spese ordinarie e straordinarie riferite all’abitazione coniugale da lei pagate.
8.1 Il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento di una somma di denaro determinata o se è stato stabilito a suo carico un obbligo di versamento diretto nei confronti del creditore (Staehelin, op. cit., n. 38 ad art. 80). L’importo da versare dev’essere quantificato nella sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio ad altri documenti (Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80). Il giudice del rigetto si limita a verificare che la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v. sopra consid. 2). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è chiara o se è incompleta rimane esclusivo compito del giudice di merito, previa richiesta di una parte, di chiarire la fattispecie (DTF 135 III 318 seg. consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2009.105 del 22 febbraio 2010, consid. 6; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 120).
8.2 Nella fattispecie, con il decreto del 2 giugno 2008 il Segretario assessore ha posto interamente a carico del marito le “spese di gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti” (doc. D, dispositivo n. 7). L’obbligo in questione è generico: il decreto non indica le somme da versare né stabilisce che le stesse siano da corrispondere alla moglie. Men che meno il marito viene condannato a indennizzare la moglie per le spese per avventura da lei assunte. Il decreto non rinvia a documenti – in particolare alle fatture prodotte dalla moglie – che consentano di specificare e di quantificare il debito del marito. La decisione ha del resto carattere accertativo e non condannatorio, ciò che esclude già di per sé di poterla considerare come un titolo di rigetto definitivo (v. Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art. 80; Vock, op. cit., n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013 consid. 3, e 14.2015.124 del 4 dicembre 2015 consid. 5).
8.3 Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, poi, la presente fattispecie non è fondamentalmente diversa da quella su cui la Camera si è pronunciata nella sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. __________). Già allora, in effetti, era stato rilevato che “il decreto supercautelare 2 giugno 2008 nelle more istruttorie non indica l’istante quale creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento diretto nei suoi confronti [… né] quantifica quanto è dovuto a tale titolo” (consid. 6) ed è solo per abbondanza, in modo rafforzativo, che la Camera precisò che l’istante non aveva “provato di avere concretamente fatto fronte a quelle spese in luogo e vece del marito”, non senza aggiungere che “non è compito del giudice del rigetto ovviare a dispositivi poco chiari o in qualche modo lacunosi contenuti in una sentenza di merito” (consid. 6/e). Il riferimento del Pretore alla sentenza del 22 febbraio 2010 si rivela di conseguenza corretto, perlomeno per quanto attiene alla motivazione principale. Tenuto conto di ciò e dell’approfondimento odierno (sopra consid. 8.1 e 8.2), il reclamo si avvera destinato all’insuccesso.
8.4 Per quanto possano apparire formalistiche, le considerazioni appena esposte sono conformi alla natura puramente esecutiva della procedura di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2) e, ad ogni modo, non causano a CO 1 un pregiudizio irreparabile, siccome essa conserva la facoltà di far accertare dal giudice di merito il credito che pretende di vantare nei confronti del marito con una decisione che possa valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF.
9. Le stesse considerazioni valgono mutatis mutandis per il rimborso della spesa di fr. 65.– assunta dalla reclamante per una gita scolastica della figlia J__________ (doc. C, A1). Pure al riguardo il decreto supercautelare del 14 febbraio 2011 è generico, limitandosi a porre a carico di CO 1 il “pagamento dei libri, del materiale scolastico, delle gite, ecc.” (v. sopra, consid. D). Non indica le somme da versare né rinvia alla fattura prodotta dalla reclamante e neppure stabilisce che le stesse siano da corrispondere a lei. Anche su questo punto il reclamo vede così la sua sorte segnata.
10. Il decreto supercautelare 2 giugno 2008 (doc. D) è invece esecutivo, nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF, per quel che concerne i contributi di mantenimento di fr. 3'000.– mensili (dal novembre del 2013 fino all’aprile del 2014) posti in esecuzione e costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto. Nulla cambia al riguardo il decreto supercautelare 22 novembre 2013 citato dal convenuto (ma che non figura tra i documenti agli atti). Infatti, tale decisione, emanata senza contradditorio, è stata poi sostituita, dopo la discussione finale del 17 febbraio 2014, dal decreto cautelare del 15 aprile 2014, attualmente sospeso per i contributi maturati fino all’aprile del 2014 dall’appello presentato dalla moglie alla prima Camera civile (sopra consid. 6.2).
10.1 Il decreto supercautelare 2 giugno 2008 costituisce dunque un valido titolo di rigetto definitivo per i saldi di contributi alimentari indicati dalla moglie nel precetto esecutivo n. __________, di complessivi fr. 8'916.25 (posizioni da 15 a 20), ossia per la differenza tra i contributi di fr. 3'000.– mensili dovuti dal marito e i suoi versamenti effettivi, pari a cinque rate di fr. 1'418.60 (fr. 3'086.40 meno fr. 1'505.– destinati a J__________ doc. C, A15 recto verso e A17 – A20) per gli alimenti scaduti nel novembre del 2013 e tra il gennaio e l’aprile del 2014, e una rata di fr. 1'823.25 (fr. 2'681.75 meno fr. 1'505.– destinati a J__________, doc. C, A16) per il dicembre del 2013.
10.2 Il marito non contesta il calcolo che precede e in particolare non adduce (e ancora meno prova) di avere versato più di quanto riconosciuto dalla moglie né che dopo il decreto del 2 giugno 2008 il pagamento è stato prorogato o che il debito è prescritto ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Erra pure laddove sostiene che tra i contributi richiesti vi sarebbe anche quello del mese di maggio del 2014: dalla sua propria comunicazione riportata sull’attestazione postale riferita al suo ultimo versamento (“alimenti aprile 2014 di cui CHF 1'505.– a J__________”, doc. C/A20) risulta in modo chiaro che si tratta del contributo alimentare per l’aprile del 2014, ossia dell’ultimo mese per cui è stato conferito effetto sospensivo dalla prima Camera civile (doc. G). Al riguardo, il reclamo si rivela quindi fondato e di conseguenza l’opposizione interposta da CO 1 è respinta in via definitiva per le posizioni da 15 a 20 del precetto esecutivo n. __________.
11. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli oneri processuali di prima sede vanno (ri)fissasti d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC) in funzione della soccombenza parziale reciproca delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre non vanno assegnate ripetibili in prima sede, l’istante non avendole chieste, né cifrate con il reclamo.
12. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 19'813.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1'418.60 oltre agli interessi del 5% dal 6 novembre 2013, a fr. 1'823.25 oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2013, a fr. 1'418.60 oltre agli interessi del 5% dal 6 gennaio 2014, a fr. 1'418.60 oltre agli interessi del 5% dal 6 febbraio 2014, a fr. 1'418.60 oltre agli interessi del 5% dal 6 marzo 2014 e a fr. 1'418.60 oltre agli interessi del 5% dal 6 aprile 2014.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.– sono poste a carico della parte istante per fr. 110.– e per la rimanenza di fr. 90.– a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 230.– e per i restanti fr. 190.– a carico di CO 1. RE 1 rifonderà al convenuto fr. 120.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).