Incarto n.
14.2015.245

Lugano

21 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa SO.2015.764 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20 ottobre 2015 da

 

 

Comune CO 1,

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni,)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 18 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 dicembre 2015 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 giugno 2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 125'153.65 oltre agli interessi del 2.5% dal 19 maggio 2015 a titolo dell’imposta comunale 2014, fattura __________, importo iniziale fr. 181'710.70 ./. accrediti fr. 56'557.05”, e di fr. 20'478.05 per “interessi su RA”.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 ottobre 2015 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città per fr. 145'835.– (aggiungendo agli importi posti in esecuzione le spese esecutive di fr. 203.30). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 ottobre 2015. Con replica del 10 novembre 2015, il Comune di CO 1 si è riconfermato nelle sue conclusioni allegando della nuova documentazione.

 

                            C.  Statuendo con decisione 10 dicembre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizio­­ne interposta dalla parte convenuta limitatamente agli importi posti in esecuzione senza le spese esecutive, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.–, “così come eventuali spese di pubblicazione sul FUC”, e un’indennità di fr. 300.– a favore del­l’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2016, il Comune di CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 28 gennaio 2016, RE 1 ha ribadito la sua posizione.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 dicembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                           1.3  Presentati per la prima volta dal Comune di CO 1 con le osservazioni al reclamo, la richiesta di rateazione dell’imposta comunale 2004 formulata da RE 1 il 1° settembre 2006 e la decisione del 12 settembre 2006 con cui l’istante ha concesso il pagamento dell’imposta in sedici rate, sono documenti nuovi e pertanto irricevibili. In ogni caso essi, come si vedrà in seguito, non sono di rilievo ai fini del presente giudizio (sotto consid. 9.2).

 

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto rettificato d’ufficio l’errata indicazione dell’anno di tassazione dell’imposta comunale menzionato sul precetto esecutivo (2004 anziché 2014), ritenuto frutto di una svista. Egli ha poi considerato che il conguaglio del 10 maggio 2010, regolarmente intimato all’escus­­so e passato in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Respingendo un’eccezione dell’escusso il primo giudice ha ritenuto che il diritto di tassare non può essere considerato prescritto nella fattispecie, posto come il termine quinquennale previsto dall’art. 193 LT – iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2005 – sia stato interrotto una prima volta con la decisione di tassazione del 5 luglio 2006 e successivamente dalla procedura di reclamo e dalla decisione di conguaglio del 10 mag­gio 2010. Il Pretore ha d’altronde accertato che al momento del­l’emissione del precetto esecutivo (il 20 giugno 2015) neppure il diritto di riscossione era prescritto, dal momento che alla decisione di conguaglio del 10 maggio 2010 hanno fatto seguito un sollecito di pagamento del 2 marzo 2015 e la diffida del 16 aprile 2015, da lui considerati validi atti interruttivi della prescrizione. Per questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza, limitandola tuttavia agli importi posti in esecuzione e ai relativi interessi, ricordando che la decisione relativa alle spese esecutive spetta all’ufficio di esecuzione con competenza esclusiva.

 

                             4.  Nel reclamo RE 1 ribadisce l’intervenuta prescrizione del diritto di riscossione, dal momento che l’esecuzione nei suoi confronti è stata promossa a oltre cinque anni dalla decisione di conguaglio del 10 maggio 2010. A suo dire – e come già sollevato in prima istanza – egli non ha mai ricevuto né la diffida del 16 aprile 2015 né il richiamo del 2 marzo 2015 prodotti dal Comune di CO 1 con la replica. I documenti, puntualizza il reclamante, sono d’altronde stati trasmessi con invio postale semplice e non per raccomandata, motivo per cui l’istante secondo lui non ha fornito la prova dell’avvenuta notifica.

 

                             5.  Nelle sue osservazioni al reclamo, il Comune di CO 1 conferma la propria richiesta sulla base degli atti prodotti davanti al Pretore, ritenendo “alquanto strano” quanto asserito dal reclamante, dal momento che nessun invio postale è mai ritornato al mittente, che si tratti della tassazione in oggetto oppure di quelle precedenti o successive. Del resto, osserva il Comune, lo stesso escusso ha chiesto il 1° settembre 2006 una rateazione dell’im­­posta. Con replica spontanea del 28 gennaio 2016, RE 1 si è riconfermato nella sua posizione, facendo notare che la richiesta di rateazione risale all’anno 2006.

 

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, come accertato dal primo giudice la decisione del 10 maggio 2010 relativa al calcolo del conguaglio (doc. B), fondata sulla decisione di tassazione dopo reclamo dell’imposta cantonale 2004 (doc. D), poiché passata in giudicato costituisce in principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (art. 244 cpv. 3 e 299 cpv. 1 della legge tributaria [LT, RL 10.2.1.1]) per l’importo posto in esecuzione, dedotti gli accrediti riportati da altro conto negli anni dal 2006 in avanti (v. la diffida del 16 aprile 2015, doc. C), e per i relativi interessi.

                             7.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

 

                                  Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). Anche la prescrizione dev’essere espressamente eccepita, giacché il giudice del rigetto non l’esamina d’ufficio, nemmeno per quanto riguarda le pretese di diritto pubblico. L’escusso, tuttavia, non è tenuto a dimostrarne il compimento con documenti, ma incombe al contrario all’escutente provare di averla interrotta (sentenze del Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio 2013 consid. 2.2.2; 5A_755/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.3.2 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014, RtiD 2015 II 890 seg. n. 51c, consid. 9).

 

                           7.1  Nel caso specifico, il reclamante eccepisce la prescrizione del diritto di riscossione, ribadendo che la domanda d’esecuzione del Comune è stata presentata il 20 giugno 2015 a oltre cinque anni della notificazione della decisione di conguaglio del 10 maggio 2010. Egli ricorda di avere contestato già nelle sue osservazioni all’istanza di avere ricevuto alcun richiamo, sicché né il richiamo del 2 marzo 2015, prodotto con la replica (doc. C), né la diffida del 16 aprile 2015 (doc. I) possono essere considerati validi atti interruttivi della prescrizione, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore. Non sono infatti stati spediti con raccomandata, di modo che l’istante non è in grado di dimostrare, come gli incombe, che richiamo e diffida siano stati recapitati all’escusso prima della prescrizione.

 

                           7.2  Per l’art. 194 cpv. 1 LT i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal passaggio in giudicato della tassazione. Sospensioni e interruzioni sono possibili in virtù dell’art. 193 cpv. 3 e 4 LT (art. 194 cpv. 2 LT). Il termine di prescrizione assoluto del diritto di riscossione è di 10 anni (art. 194 cpv. 3 LT). Nel caso in esame, sia il primo giudice sia il convenuto considerano che il termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione dell’impo­­sta comunale del 2004 ha cominciato a decorrere il 10 giugno 2010, ossia alla scadenza del termine di reclamo di 30 giorni al Municipio (doc. B e art. 299 cpv. 1 LT) a contare dalla notifica del conguaglio, ed è così scaduto il 10 giugno 2015, ovvero prima dell’emissione del precetto esecutivo (il 20 giugno 2015). In realtà, non è dato di sapere la data esatta in cui la decisione di conguaglio è passata in giudicato poiché non è nota la data della sua notifica al contribuente. Non è però necessario approfondire la questione perché l’istante non ha contestato che, senza atti interruttivi successivi, il suo credito si sarebbe prescritto il 20 giugno 2015, e in particolare non ha neppure sostenuto che il convenuto abbia ricevuto il conguaglio, emesso il 10 maggio 2010, dopo il 19 maggio 2010.

 

                           7.3  Conformemente all’art. 193 cpv. 4 LT, applicabile anche al diritto di riscossione (art 194 cpv. 1 LT), un nuovo termine di prescrizione decorre in particolare con ogni atto ufficiale inteso all’ac­­certamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta (lett. a) e con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell’imposta (lett. b). Per costante giurisprudenza gli atti di riscossione comprendono non soltanto gli atti di esazione vera e propria, ma anche tutte le comunicazioni ufficiali che annunciano semplicemente una tassazione futura e il cui scopo è essenzialmente quello di interrompere la prescrizione, nella misura in cui esse portano a conoscenza del contribuente la volontà delle autorità di proseguire il loro lavoro in vista della concretizzazione del credito fiscale (sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio 2002 consid. 3d, in: ASA 73 pag. 239; decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello n. 80.2011.70 del 16 agosto 2012, consid. 3.3).

 

                             a)  Nel caso specifico, a prescindere dal fatto che davanti al primo giudice il Comune di CO 1 non ha sostenuto – né lo fa in questa sede – che il primo richiamo del 2 marzo 2015 (doc. I accluso alla replica senz’alcun commento) e la diffida del 16 aprile 2015 (doc. C annesso all’istanza) abbiano interrotto la prescrizione, questi atti non risultano essere stati spediti all’escusso per raccomandata, sicché il Comune non è in grado di provare che RE 1, contrariamente a quanto da lui allegato nelle osservazioni all’istanza, li abbia ricevuti prima della prescrizione del credito. Orbene, l’onere della prova dell’avvenuta notifica spettava all’autorità (per analogia con la questione dell’inti­mazione della decisione di tassazione, cfr. sentenza della CEF 14.2014.212/213 del 30 gennaio 2015, consid. 7 con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale). Non soccorre di certo in aiuto dell’istante l’allegazione, pure essa non dimostrata, secondo cui nulla di quanto spedito all’escusso gli è mai ritornato dalla posta. Nemmeno la produzione, comunque tardiva (sopra, consid. 1.3), della richiesta di rateazione dell’imposta e della relativa decisione di concessione giovano al Comune di CO 1, perché sono atti anteriori all’emanazione della decisione di conguaglio del 10 maggio 2010, inidonei a interrompere un termine di prescrizione neppure iniziato a decorrere.

 

                            b)  In queste circostanze, l’accertamento del Pretore secondo cui il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dal richiamo e dalla diffida emessi nel 2015 risulta manifestamente errato, da una parte perché ha esaminato d’ufficio, in contrasto con il principio dispositivo (art. 55 cpv. 1 CPC), la questione dell’interruzio­­ne di prescrizione che l’istante non aveva esplicitamente allegato, e dall’altra siccome non ha considerato il fatto che RE 1 aveva esplicitamente contestato di avere ricevuto qualunque richiamo prima del precetto esecutivo e non ha appurato che il Comune non aveva prodotto la prova della notifica del richiamo e della diffida. Fondato, il reclamo va pertanto accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’i­­stanza. Ove detenga le prove documentali di eventuali atti interruttivi della prescrizione, rimane però salva per il Comune la facoltà di presentare una nuova istanza di rigetto definitivo dell’op­­posizione nella stessa esecuzione entro il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF, accludendovi siffatte prove (v. DTF 140 III 461 consid. 2.5).

 

                             8.  In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili in prima sede, giacché RE 1 non ha formulato alcuna richiesta al riguardo (cfr. art. 105 cpv. 2 CPC), mentre la domanda di concessione di ripetibili contenuta nel reclamo non può essere accolta, non essendo motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

                             9.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'631.70 (125'153.65 + 20'478.05), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali per complessivi fr. 600.–, già anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a carico del Comune di CO 1. Non si attribuiscono indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

    .

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).