Incarto n.
14.2015.246

Lugano

28 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 ottobre 2015 da

 

 

RE 1

(titolare della ditta individuale A__________,

 patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 dicembre 2015 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 febbraio 2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1, titolare della ditta individuale A__________, ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 8'640.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2015, indicando quale titolo di credito: “installazione programmi informatici, ecc. come da fattura del 19.9.2014, no. __________”.

 

                            B.  Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza 21 ottobre 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 16 novembre 2015, integrate il giorno successivo con la trasmissione del precetto esecutivo da essa fatto spiccare nei confronti dell’istante.

                            C.  Statuendo con decisione 15 dicembre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 dicembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 16 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, alla luce della documentazione prodotta dall’escussa il Pretore ha considerato verosimile e tempestiva l’eccezione di cattiva esecuzione da essa sollevata in merito al contratto d’installazione di un programma informatico di contabilità concluso con la ditta dell’istante il 19 settembre 2015.

                             4.  Nel reclamo RE 1 sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, l’escussa non ha contestato nelle sue osservazioni all’istanza l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite – ossia la fornitura e l’installazio­ne del programma – e neppure, perlomeno esplicitamente, l’in­­esigibilità del credito posto in esecuzione. Il reclamante, d’altron­­de, nega di aver lasciato la convenuta in balia di sé stessa, giacché essa mai ha contestato che le dieci ore per adattamento e istruzioni non siano state effettivamente prestate. La documentazione prodotta dall’escussa sarebbe poi solo allegazione di parte senza alcun supporto probatorio oggettivo. Contestate, infine, sia la tempestività delle prime lamentele (del 10 febbraio 2015) sia i danni causati dalla mancata assistenza e dal cattivo funzionamento del programma.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                           5.1  Nella fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa sul “contratto di licenza d’uso e fornitura” sottoscritto il 19 settembre 2014 dalla CO 1 (doc. C accluso all’istanza), secondo cui l’A__________ si è impegnata nei confronti della CO 1 a installare sui suoi computer un programma di contabilità, uno di fatturazione e di gestione dell’officina e della sede, uno di gestione dei salari, a concederle le relative licenze d’uso, a riprendere i dati esistenti in una banca dati, a offrirle un abbonamento annuale per il 2015 a tariffa ridotta, a prestarle assistenza telefonica e 10 ore “per adattamenti ed istruzione”, il tutto per un prezzo a corpo di fr. 8'000.– oltre all’IVA.

 

                           5.2  Il contratto in questione contiene elementi del contratto di licenza e dei contratti di appalto e di mandato e ha quindi carattere bilaterale (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 128-129 ad art. 82 LEF). Ora, in merito all’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, è discussa la questione di sapere se l’e­scusso debba rendere verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione d’inadempimento della controprestazione o di suo non corretto adempimento (art. 82 CO) e non solo asserirla (prassi di Basilea-Campagna), oppure se è sufficiente per lui contestare l’adempimento della prestazione promessa dall’escu­­tente in modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione) per obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione (cosiddetta “Basler Praxis” [di Basilea-Città]). Nella sua ultima giurisprudenza la Camera ha lasciato tale questione indecisa (sentenza della CEF 14.2015.230 del 15 aprile 2016 consid. 6.5 e i rinvii).

 

                           5.3  Nel caso specifico il Pretore ha ritenuto che l’escussa avesse reso verosimile l’eccezione di cattiva esecuzione da essa sollevata, e pertanto (implicitamente) che la sua contestazione non era palesemente insostenibile. Poiché, come si vedrà, tale decisione resiste alla critica, non è necessario neppure in questo caso scegliere tra le due teorie.

 

                             6.  A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

 

                           6.1  Nel reclamo RE 1 asserisce che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, l’escussa non ha contestato nelle sue osservazioni all’istanza l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite né l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione. Sennonché, per vero, nelle sue osservazioni al­l’istanza la CO 1 si è effettivamente lamentata di essere stata lasciata “in balia” del programma, che non è riuscita a adoperare, ciò che pretende di averle fatto perdere tempo. È pertanto indiscutibile che l’escussa ha almeno in parte – per quanto riguarda l’assistenza dopo l’installazione del programma – contestato esplicitamente la regolare esecuzione del contratto da parte del reclamante.

 

                           6.2  Il reclamante, d’altronde, nega di aver lasciato la convenuta in balia di sé stessa.

 

                             a)  A ben vedere, però, essa ha reso verosimile di essersi lamentata con l’istante (raccomandate 24 novembre e 16 dicembre 2014, doc. 5 e 3), il quale non ha contestato di avere ricevuto tali lamentele né ha allegato di avervi risposto o di essersi adoperato per risolvere i problemi segnalati. Le allegazioni contenute nel reclamo relative alla conversazione avuta dalle parti su Skype (doc. 6) sono infatti nuove – in prima istanza il reclamante non ha replicato alle osservazioni dell’escussa – sicché non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio odierno (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, non risulta da tale documento che A__________ abbia fornito tutto l’aiuto richiesto e dovuto. Ora, la carente assistenza alla cliente, e in particolare la mancata prestazione delle dieci ore pattuite dalle parti al riguardo, sono fatti negativi che potevano essere resi verosimili soltanto con la cooperazione del reclamante, che avrebbe spontaneamente dovuto proporre indizi contrari idonei a rendere verosimile il corretto adempimento dei propri obblighi (cfr. DTF 119 II 305).

 

                            b)  Siccome egli è venuto meno al suo dovere di cooperazione, ben poteva il Pretore, nel quadro della valutazione delle prove, ritenere verosimile l’eccezione sollevata dall’escussa (DTF 119 II 305; art. 164 CPC). In ogni caso il suo apprezzamento dei fatti non può dirsi manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC (sopra consid. 1.2), avendo egli tenuto conto di tutti gli indizi pertinenti agli atti traendone deduzioni del tutto sostenibili e conformi al diritto (v. art. 82 cpv. 2 LEF). Poco importa al riguardo che l’inadempimento verta su una parte solo delle prestazioni promesse, dal momento che non incombe al giudice del rigetto dell’opposizione di determinare né di quantificare le prestazioni correttamente fornite dalla parte escutente (sentenza della CEF 14.2015.230 del 15 aprile 2016 consid. 7.1).

 

                           6.3  Relativamente alla censura di pretesa intempestività delle prime lamentele dell’escussa, che a mente del reclamante risalgono al 10 febbraio 2015, egli pare non avvedersi che il Pretore si è riferito in realtà allo scritto del 16 dicembre 2014 (citando per errore il doc. 1 anziché il doc. 3), né che già la raccomandata del 24 no­vembre 2016 (doc. 5) fa stato, meno di due mesi dopo l’instal­­lazione del programma, di doglianze sull’incompleta istruzione fornita dall’A__________ in merito all’uso dello stesso. Ricordato che il diritto del mandato non fissa termini cogenti per la contestazione dell’operato del mandatario, la sentenza impugnata resiste alla critica anche su questo punto.

 

                                  Al reclamante rimane comunque impregiudicata la facoltà di sottoporre la vertenza al giudice del merito (v. sopra consid. 2).

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'640.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

    ;

–.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).