Incarto n.
14.2015.50

Lugano

17 luglio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo nella causa SO.2014.104 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 16 giugno 2014 dalla

 

 

RE 1

(rappr. RA 2,

 alimenti/contributi,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinato dall’avv.,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 9 marzo 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 marzo 2015 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nella procedura di protezione dell’unione coniugale promossa il 3 aprile 2009 da D____________________, contro CO 1, con decreto 24 giugno 2009 il giudice del Tribunale del Distretto di __________ – luogo di domicilio della moglie e dei figli __________ e __________ – ha posto a carico del marito l’obbligo di versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 600.– a ciascun figlio con effetto retroattivo dal 1° aprile 2009.

 

                            B.  Il 25 aprile 2012, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi CO 1 e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio conclusa dagli stessi il 30 maggio 2010. Al dispositivo n. 5 della decisione, il giudice ha stabilito che “a partire dal 1° ottobre 2011 (…) e fino a ritorno a miglior fortuna, CO 1 non sarà tenuto a versare contributi alimentari a favore dei figli __________ e __________”. Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 22 maggio 2013 la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha accolto l’appello interposto da D__________ __________, annullato la sentenza di divorzio e rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio, mentre ha dichiarato senza oggetto l’appello incidentale del marito.

 

                            C.  Non avendo CO 1 dato seguito al suo obbligo di mantenimento dei figli, con due decisioni del 14 febbraio 2014 il Comune di __________ ha accolto la richiesta di anticipo degli alimenti formulata dalla madre, fissati in fr. 600.– per ciascun figlio dal 1° ottobre 2011, e li ha confermati per il successivo periodo a partire dal 1° gennaio 2013.

 

                             D.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 maggio 2014 dal­l’Uf­­ficio di esecuzione di Cevio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 37'200.– oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2014, indicando quale titolo di credito: “bevorschusste Unterhaltsbeiträge für __________ (geb. 30.10.2002) und __________ (geb. 11.09.2004) gemäss Ver­fü­gung des Bezirksgerichts __________ vom 24. Juni 2009 betreffend Eheschutzbegehren für die Zeit vom 01.10.2011 bis 31.05.2014, gem. Kontoauszug vom 24.04.2014”.

 

                            E.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 giugno 2014 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto personalmente all’istanza con osservazioni scritte del 30 giugno 2014, completate il giorno successivo con una lettera del suo patrocinatore.

 

                             F.  Statuendo con decisione 2 marzo 2015, il Pretore ha respinto l’i­­stanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 600.– a favore della parte convenuta.

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2015, CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 3 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  Premesso che la decisione 24 giugno 2009 del Bezirksgericht __________, con cui l’e­scusso è stato obbligato a versare ai figli fr. 1'200.– mensili a titolo di contributi alimentari, costituisce di per sé una sentenza nel senso dell’art. 80 LEF, il Pretore ha ritenuto che la RE 1 fosse subentrata nei diritti di D__________ nei confronti del marito sulla base di una disposizione della “Jugendhilfegesetz” del Canton __________. Ricordato, tuttavia, come a seguito della sentenza di divorzio gli alimenti in favore dei figli sono stati soppressi a contare dal 1° ottobre 2011 e come, a suo giudizio, la susseguente decisione di tipo cassatorio della prima Camera civile del Tribunale di appello non ha comportato la revoca di tale soppressione, il Pretore ha concluso che la sentenza del Bezirksgericht __________ non giustificava il rigetto definitivo dell’opposizione per quanto concerne le pretese dell’istante, riferite al periodo successivo alla soppressione degli alimenti.

 

                             3.  Nel reclamo la RE 1 sostiene che per avere anticipato i contributi alimentari ai figli dell’escusso per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 maggio 2014 essa è stata surrogata nelle pretese dei figlio contro il padre conformemente a quanto previsto dall’art. 289 cpv. 2 CC. Ricordato come i provvedimenti emanati nelle procedure di protezione dell’unione coniugale rimangono vincolanti anche durante la procedura di divorzio finché il giudice del divorzio non abbia emanato nuove misure cautelari, la procedente rileva che nel caso concreto i contributi cautelari stabiliti dal Tribunale distrettuale di __________ sono tuttora in vigore, la sentenza di divorzio essendo stata completamente annullata in sede di appello, con la conseguenza che non ha esplicato alcun effetto, neppure durante la procedura di ricorso, siccome la domanda intesa alla revoca dell’effetto sospensivo presentata da CO 1 è stata respinta dal presidente della prima Camera civile del Tribunale di appello il 13 luglio 2012.

 

                             4.  Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che la decisione del Bezirksgericht __________ è invece stata superata da quanto stabilito dal Pretore nella sentenza di divorzio e dalla predetta decisione ordinatoria del 13 luglio 2012, con cui egli sostiene di essere stato liberato dal suo obbligo di versare contributi alimentari ai figli a partire dal 1° ottobre 2011. L’escus­­so puntualizza ancora che i versamenti effettuati dalla RE 1 a favore della ex moglie non consistono in anticipi sugli alimenti, bensì in un aiuto sociale assistenziale che nulla avrebbe a che vedere col caso concreto.

 

                             5.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                           5.1  Nel caso concreto, non è contestato che la decisione 24 giugno 2009 del Bezirksgericht __________ è esecutiva (e addirittura passata in giudicato il 21 agosto 2009) e costituisce quindi di per sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per fr. 1'200.– mensili (doc. C pag. 12 n. 4). La legittimazione attiva dell’istante si fonda poi sulla surrogazione prevista dall’art. 289 cpv. 2 CC a favore dell’ente pubblico che provvede al mantenimento del figlio al posto del genitore inadempiente. Certo, a questo proposito il reclamante allega senza motivazione che la RE 1 avrebbe unicamente offerto un aiuto sociale assistenziale e non un anticipo degli alimenti. In realtà, però, le due decisioni su cui l’istante fonda la sua surrogazione nei diritti dei figli contro il padre giusta l’art. 289 cpv. 2 CC (doc. E) indicano esplicitamente quale oggetto l’anticipo dei contributi di mantenimento (“Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen”) decisi il 24 giugno 2009 dal Bezirksgericht __________ e rin­viano espressamente alle norme della legge __________ sull’as­­si­sten­za giovanile (Jugendhilfegesetz) sull’anticipo dei contributi di mantenimento (§§ 20 e segg.). La censura cade dunque nel vuoto.

                           5.2  A questo punto l’uni­­ca questione da chiarire in questa sede è quella di sapere se l’assetto alimentare stabilito dal giudice di __________ è rimasto in vigore anche dopo il 30 settembre 2011 oppure se, come stabilito dal Pretore, è stato soppresso dalla decisione di divorzio con effetto dal 1° ottobre 2011, mentre l’ac­­coglimento dell’appello in­oltrato dalla moglie non ha “ripristinato il regime previgente la causa di divorzio decretato dal Tribunale distrettuale di __________, la Corte cantonale avendo “unicamente stabilito che la questione dei contributi alimentari a carico di CO 1 a partire da quella data deve essere ancora esa­mi­nata e decisa” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto).

                             a)  Di regola, il contributo alimentare dell’art. 125 CC inizia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell’intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2 consid. 2b). Fino ad allora continua a valere il contributo di mantenimento fissato sulla scorta dell’art. 163 CC in misure a tutela dell’unione coniugale o in decreti cautelari nella causa di divorzio (art. 276 cpv. 3 CPC; DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2012.134 del 20 dicembre 2012, doc. B, consid. 3a con rinvii). Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell’unione coniugale permangono anche dopo l’av­­vio della causa di divorzio, ma il giudice del divorzio ha competenza per sopprimerle o modificarle (art. 276 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre 2012, consid. 2.1).

                            b)  Nel caso concreto, non si disconosce che con la sentenza di divorzio del 25 aprile 2012 il Pretore del Distretto di __________ ha soppresso i contributi alimentari per i figli a partire dal 1° ottobre 2011 e fino a “ritorno a miglior fortuna” del padre, ponendo così fine al regime dei contributi alimentari stabilito dal Tribunale distrettuale di __________ (art. 276 cpv. 2 CPC). Sennonché la sentenza di divorzio è poi stata annullata dalla sentenza 22 maggio 2013 della prima Camera civile (doc. D). La decisione di soppressione degli alimenti, quindi, non ha mai avuto effetto, neppure durante la procedura di ricorso, siccome l’appello esplica effetto sospensivo per legge (art. 315 cpv. 1 CPC) e la richiesta di CO 1 intesa alla revoca dell’effetto sospensivo è stata respinta dal presidente della prima Camera civile del Tribunale di appello il 13 luglio 2012 (doc. 10). Che, d’altronde, la sentenza della Corte cantonale abbia annullato anche la decisione di soppressione degli alimenti è indubbio, poiché il dispositivo n. 1 non limita la portata dell’annullamento della sentenza impugnata, anzi il considerando n. 6 precisa che la stessa dev’essere annullata “nel suo intero”, motivo per cui la Corte ha ritenuto superfluo esaminare la richiesta della moglie tendente a una maggiorazione dei contributi, sulla quale il Pretore avrebbe dovuto statuire di nuovo quando avrebbe ravvisato in sé le prerogative giurisdizionali per emanare la decisione (doc. D pag. 9). Orbene, non si evince dagli atti che il Pretore abbia emanato alcuna decisione dopo l’an­nullamento della decisione di divorzio, sicché il contributo di fr. 1'200.– mensili stabilito nella procedura di misure a protezione dell’unione coniugale ha continuato a decorrere durante il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 aprile 2014 per cui l’istante chiede il versamento dei contributi alimentari. Fondata su un accertamento manifestamente errato dei fatti, visto che il Pretore ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii), la sentenza impugnata dev’essere riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

                             c)  Tale conclusione, d’altronde, non è revocata in dubbio dall’argo­­mentazione del reclamante fondata sul decreto 13 luglio 2012 del presidente della prima Camera civile del Tribunale di appello (doc. 10). A parte il fatto che l’esistenza della decisione 24 giugno 2009 del Bezirksgericht __________ non risulta essere stata portata a conoscenza del presidente di quella Camera, il decreto in questione ha in ogni caso perso ogni effetto con l’emanazione della decisione sul merito dell’appello.

 

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non può invece essere accolta la richiesta d’“in­den­nizzi” formulata dalla reclamante, poiché non essendo rappresentata professionalmente in giudizio essa avrebbe dovuto motivare l’eventuale diritto a un’indennità d’inconvenienza nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v. sentenza della CEF 14.2014.152 del 20 ottobre 2014 consid. 3 e i rinvii). In tali circostanze può rimanere aperta la questione di sapere se un ente di diritto pubblico è legittimato a chiedere una siffatta indennità, che secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo a tale norma (FF 2006 6664 ad art. 94) è anzitutto destinata a garantire una certa compensazione della perdita di guadagno subìta da persone che esercitano un’attività indipendente, oppure se di regola spese ripetibili non devono essere accordate loro ove vincano una causa nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali, come invece stabilito dall’art. 68 cpv. 3 LTF.

 

                                  Il dispositivo sulle spese processuali di prima istanza va modificato in base all’esito del giudizio odierno (art. 106 cpv. 1 e per analogia 318 cpv. 3 CPC), mentre non si giustifica l’attribu­zione di un’indennità d’inconvenienza all’escutente, la cui richiesta era priva di motivazione anche in prima sede.

 

                             7.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'200.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                   1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione di Cevio è rigettata in via definitiva per fr. 37'200.– oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2014.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste a carico di CO 1. Non si attribuiscono indennità.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si attribuiscono indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).