Incarto n.
14.2015.61

Lugano

12 giugno 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 19 gennaio 2015 da

 

 

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’avv. dott. PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 marzo 2015 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2013, indicando quale titolo di credito le rate da aprile a novembre 2014 pattuite con il “contratto di vendita attrezzature Take Away”.

 

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 gennaio 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 febbraio 2015 mentre l’istante ha confermato la sua domanda con replica del 27 febbraio.

 

                            C.  Statuendo con decisione 11 marzo 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 90.– a favore dell’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 marzo 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato un valido titolo di rigetto provvisorio per l’importo posto in esecuzione il contratto sottoscritto da CO 1 e RE 1 il 3 ottobre 2013, con cui il primo ha ceduto al secondo l’attività commerciale di show room di cui era titolare in seno alla società __________ Sagl per fr. 30'000.–, da versarsi sotto forma di una caparra iniziale di fr. 5'000.– e per il saldo di rate mensili di fr. 500.–ognuna. Il primo giudice ha tenuto conto del fatto che le parti hanno posto fine al contratto nel febbraio del 2015, dopo la riconsegna all’alienante del materiale ceduto (sottoposto per contratto a una riserva di proprietà).

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 rimprovera al giudice di pace di avere interpretato erroneamente i fatti della causa, non avvedendosi che il contratto non è stato risolto consensualmente ma mediante disdetta data il 7 novembre 2014 dall’alienante, il quale ha offerto all’acquirente la scelta tra pagare le rate o restituire i beni. Avendo optato per la seconda possibilità, il reclamante ritiene di non più dovere nulla all’escutente. Egli, d’altronde, contesta che lo scritto firmato da lui nel febbraio del 2015 possa costituire un riconoscimento di debito. Si tratta a suo parere di una semplice attestazione di riconsegna dei beni, che non menziona alcuna somma di denaro bensì solo la dichiarazione delle parti secondo cui non hanno più nulla da pretendere l’una dall’altra. In queste circostanze, RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza.

 

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                             5.  Nella fattispecie il contratto “di cessione di attività commerciale” firmato dalle parti (doc. B accluso all’istanza) prevede alla voce “Disdetta per morosità” che “allo scadere della seconda rata consecutiva non pagata il cedente ha diritto di disdire il contratto per morosità. Potrà quindi far valere il suo diritto unicamente rientrando in possesso dei beni inventariati nell’allegato (doc1)”. Ora, il 7 novembre 2014 CO 1 ha appunto disdetto il contratto “per morosità”, rilevando che le otto rate da aprile a novembre 2014 risultavano scoperte per un totale di fr. 4'000.–. Ha precisato che RE 1 rimaneva “tenuto al pagamento di tutte le rate scoperte fino al momento della disdetta del contratto o di una restituzione di tutti i beni oggetti della transazione” e che il contratto sarebbe stato mantenuto in vigore solo qualora l’acquirente avesse provveduto a pagare “l’intera pendenza” (doc. D). Il reclamante vuole leggere in questa lettera una scelta esclusiva offertagli tra pagare le rate o restituire i beni. Sennonché la congiunzione “o” non si riferisce a quanto l’acquirente era “tenuto” a fare – in tal caso si sarebbe scritto “o a una restituzione” e non “o di una restituzione” – bensì al momento fino al quale egli avrebbe continuato a essere tenuto a pagare le rate. Non sussiste quindi alcun dubbio sul fatto che CO 1 ha chiesto sia il pagamento dell’arretrato (almeno fino alla disdetta) sia la restituzione dei beni alienati. Nulla di diverso si evince dalla ricevuta di gennaio/febbraio 2015 relativa alla riconsegna dei beni (doc. 5 accluso alle osservazioni al reclamo), giacché contrariamente a quanto allega il reclamante, essa non contiene alcuna rinuncia o quietanza in merito alle rate scoperte. Sotto questo profilo non si può rimproverare al giudice di pace di avere accertato i fatti in modo errato, men che meno in modo manifestamente errato (v. sopra consid. 1.2).

 

                             6.  La sentenza impugnata resiste anche dal punto di vista giuridico. Alla voce “Riserva di proprietà”, in effetti, le parti hanno pattuito che “in caso di rescissione del contratto l’acquirente non sarà tenuto al pagamento delle rate fino alla scadenza ma unicamente quelle maturate fino al momento della cessazione dell’attività. Il cedente rientrerà in possesso dei beni inventariati nell’allegato (doc1)”. Essendo i beni stati restituiti nel gennaio del 2015 (doc. 5) e la rata di dicembre 2014 pagata il 21 novembre (doc. 6), il reclamante, in virtù del contratto da lui debitamente sottoscritto, rimane tenuto al pagamento delle rate da aprile a novembre 2014, che neppure lui allega di avere pagato. Infondato, il reclamo va di conseguenza respinto.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l’i­stante non essendo stato invitato a presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Balerna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).