Incarto n.
14.2015.63

Lugano

28 luglio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Simoni

 

 

statuendo nella causa n. 0047-2015-s (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 6 febbraio 2015 da

 

 

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 26 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 marzo 2015 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (e fallimenti) di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'350.–, oltre agli interessi del 5% su fr. 350.– dal 1° luglio 2014, su fr. 200.– dal 1° agosto 2014, su fr. 200.– dal 1° settembre 2014, su fr. 200.– dal 1° ottobre 2014 e su fr. 400.– dal 1° dicembre 2014, indicando quale titolo di credito il “Contratto di vendita Fiat Bravo TD, matricola __________, del 12 giugno 2014” per le rate già scadute ed esigibili.

 

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 febbraio 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco limitatamente a fr. 1'200.–, oltre agli interessi del 5% su fr. 200.– dal 1° luglio 2014, su fr. 200.– dal 1° agosto 2014, su fr. 200.– dal 1° settembre 2014, su fr. 200.– dal 1° ottobre 2014 e su fr. 400.– dal 1° dicembre 2014. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte pervenute al giudice il 25 febbraio 2015, cui è seguita la replica del 6 marzo 2015 dell’istante, il quale si è sostanzialmente riconfermato nelle sue conclusioni.

 

                            C.  Statuendo con decisione 15 marzo 2015, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 170.–.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2015, CO 1 si è rimessa alla decisione di questa Camera, sostenendo di doversi occupare di problemi ben “più seri e vitali” e suggerendo di chiudere la problematica con il ritiro dell’automobile da parte del reclamante.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 marzo 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             2.  Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo aver ripercorso i fatti che hanno portato le parti davanti a lui, ha ammesso che in un primo momento l’istanza sembrava soddisfare tutti i presupposti per essere accolta, ma l’ha in definitiva rigettata dopo aver considerato che il riconoscimento di debito, quindi il contratto di vendita, era diventato “inconsistente” a seguito della disdetta inoltrata dalla convenuta sei giorni dopo la sua sottoscrizione. In aggiunta, il primo giudice ha ritenuto che RE 1 avrebbe dovuto ritirare la sua istanza e inoltrare un tentativo di conciliazione.

 

                             3.  Nel reclamo RE 1 contesta la conclusione a cui è pervenuto il giudice di prime cure, affermando che il contratto in oggetto adempie tutte le caratteristiche di un riconoscimento di debito dal momento che è stato sottoscritto dalla convenuta, la quale non aveva la facoltà di disdirlo, ciò che  comunque lui non avrebbe mai accettato. Considerando valida la disdetta inoltrata da CO 1, secondo il reclamante il Giudice di pace ha violato l’art. 2 della Legge federale sul credito al consumo (LCC, RS 221.214.1) e l’art. 40a CO, queste norme non trovando applicazione nella fattispecie: la prima, egli adduce, poiché fra le parti non è stato applicato alcun tasso di interesse ed egli non concede professionalmente crediti al consumo; la seconda poiché egli non ha venduto il veicolo nell’ambito di un’attività professionale o commerciale bensì da privato cittadino. Egli ritiene pertanto che le argomentazioni sollevate dall’e­­scussa in merito ai motivi e alla validità della disdetta non siano state rese verosimili, non avendo ella prodotto né sostenuto alcunché a tale fine.

 

                              4.  Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 si limita a ribadire quanto sostenuto in prima sede, rimettendosi alla decisione del Tribunale d’appello e suggerendo a RE 1 di risolvere la vertenza tramite il recupero dell’automobile  in oggetto, ora custodita nel suo garage. Infine, con implicito riferimento ai difetti dell’oggetto venduto, la convenuta menziona l’art. 197 CO definendolo “un riferimento importante”.

 

                             5.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

6.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

 

                            6.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

 

                            6.2  Nella caso specifico, il 12 giugno 2014 le parti hanno sottoscritto un contratto di vendita del veicolo Fiat Bravo TD, matricola n. __________, in cui la parte convenuta si è impegnata a versare all’istante, al momento della consegna del veicolo, un acconto di fr. 150.– e in seguito sedici rate mensili di fr. 200.– ognuna, ovvero fino a concorrenza del prezzo di vendita pattuito di fr. 3'350.– (doc. A allegato all’istanza). RE 1 e CO 1 hanno altresì convenuto “in caso di mancato pagamento” la restituzione del veicolo, la corresponsione di una “penale” di fr. 1'000.–, il rimborso di fr. 1.– per chilometro percorso e il risarcimento di eventuali danni.

 

                            6.3  Ora, il contratto in rassegna si presta a diverse interpretazioni circa gli obblighi della compratrice “in caso di mancato pagamento” di una o più rate, ovvero nella situazione che si presenta nella fattispecie. Dal testo del contratto risulta anzitutto che in caso di mancato pagamento (verosimilmente anche di una sola rata) scatta automaticamente a carico della compratrice l’obbligo di restituire il veicolo e di pagare la penale e un indennizzo per l’u­so. Tale (nuovo) obbligo, d’altronde, sembra presupporre la risoluzione del contratto di vendita (che perde il suo oggetto) e pare quindi sostituirsi all’obbligo della compratrice di pagare le rate. Si potrebbe però anche sostenere che quest’ultimo obbligo sussiste finché l’acquirente non ha restituito il veicolo al venditore e pagato la penale e l’indennizzo. L’art. 160 cpv. 1 CO suggerisce poi una terza interpretazione, secondo cui il venditore potrebbe pretendere, salvo patto contrario che nel caso concreto non figura nel contratto, l’adempimento o la pena convenzionale. Quale sia l’interpretazione da seguire non incombe al giudice del rigetto dirlo bensì al giudice ordinario. Determinante per l’esito del giudizio odierno è comunque che il riconoscimento delle rate poste in esecuzione non risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti dall’escutente, siccome secondo la prima interpretazione proposta l’obbligo di pagare le rate potrebbe essere stato sostituito da quello di restituire il veicolo e di pagare penale e indennizzo. Il contratto di vendita non costituisce pertanto un valido titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ancorché per un altro motivo, la decisione impugnata va così confermata e il reclamo respinto.

 

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giubiasco.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).