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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Simoni |
statuendo nella causa SO.2015.55 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 20 gennaio 2015 da
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. RE 1, (patrocinato dalla,)
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contro |
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CO 1 (patrocinata dall’avv.,)
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giudicando sul reclamo del 26 marzo 2015 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 12 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 23 dicembre 2013 i coniugi CO 1 e __________ __________ hanno sottoscritto un “Accordo sulle spese e competenze”, secondo il quale moglie e marito si sono impegnati a “mettere a disposizione” dell’avv. RE 1 la somma di fr. 30'000.– (più IVA), di cui fr. 14'000.– già fatturati e fr. 16'000.– ancora da fatturare, con la quale l’avvocato avrebbe patrocinato il marito (e la moglie se avesse sciolto il mandato con il proprio patrocinatore) in un procedimento penale (non specificato) fino all’emanazione della sentenza di primo grado. I due importi sarebbero stati saldati non appena i coniugi avessero venduto un immobile o, al più tardi, dopo l’emanazione della sentenza di primo grado. Nello stesso accordo i coniugi __________ hanno inoltre dichiarato di essere consapevoli che gli importi riconosciuti, poiché molto inferiori al valore delle prestazioni effettuate, sarebbero stati dovuti anche in caso d’interruzione del mandato.
B. Con un primo precetto n. __________ emesso il 25 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (e fallimenti) di Locarno, l’avv. RE 1 ha escusso __________ __________ per l’incasso di fr. 32'400.– oltre agli interessi del 5% dal 24 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito il predetto accordo sulle spese e competenze. Con decisione 4 dicembre 2014, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso (inc. __________).
C. Con un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 sempre dall’Ufficio di esecuzione (e fallimenti) di Locarno, l’avv. RE 1 ha poi escusso CO 1 per l’incasso della stessa somma di fr. 32'400.–, ma con interessi del 5% dal 30 maggio 2013, indicando quale titolo di credito l’“accordo 23.12.2013 e la sentenza 4.12.2014 (inc. SO.__________)”.
D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2015 l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13 febbraio 2015, cui sono seguite la replica del 19 febbraio dell’istante e la duplica del 6 marzo della convenuta, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione del 12 marzo 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità di fr. 800.– a favore della convenuta.
F. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 marzo 2015 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 16 marzo, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il credito posto in esecuzione non appariva esigibile, poiché secondo l’accordo prodotto quale titolo di rigetto esso doveva essere saldato dopo l’emanazione della sentenza penale di primo grado, la quale notoriamente non era ancora avvenuta, o dopo la vendita di un immobile, che non risultava dagli atti. Ad ogni modo, il primo giudice ha soggiunto che quand’anche il credito fosse stato esigibile, la convenuta aveva comunque reso verosimile che il suo impegno era accessorio poiché basato su una fideiussione, la quale però non poteva essere considerata valida nella misura in cui non rivestiva la forma dell’atto pubblico, motivo per cui l’istanza andava respinta. Non avendo infatti CO 1 conferito alcun mandato all’avv. RE 1, secondo il Pretore l’escussa non si era impegnata, con la sua firma, a saldare un debito proprio, ma unicamente un debito del marito nell’interesse esclusivo di lui.
3. Nel reclamo, rievocato l’esito delle esecuzioni promosse contro marito e moglie, l’avv. RE 1 rimprovera al Pretore di aver emanato due decisioni – relative alla medesima fattispecie e allo stesso riconoscimento di debito – in “netto contrasto” fra di loro. Ribadita la validità dell’accordo sottoscritto dalle parti il 23 dicembre 2013, il reclamante sostiene che i coniugi Corea hanno assunto un’obbligazione solidale nei suoi confronti e quindi contesta la tesi della convenuta – accolta dal primo giudice – secondo cui il suo ruolo sarebbe accessorio e tale da configurare una fideiussione. Egli sottolinea, inoltre, come l’importo riconosciuto sia dovuto anche in caso d’interruzione del mandato, motivo per cui, a suo dire, il credito è già esigibile, mentre le condizioni poste nell’accordo – ovvero la vendita di un immobile o la fine del procedimento penale di primo grado – non sono di rilievo in questa sede, ma vanno trattate nella procedura di disconoscimento di debito.
4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
Secondo la giurisprudenza incombe inoltre all’escutente di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin, op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii).
5.1 Nel caso specifico, è anzitutto controversa la questione dell’esigibilità dell’impegno assunto dall’escussa. Al riguardo, il noto accordo prevede con ogni chiarezza che “non appena i signori CO 1 avranno venduto un immobile, le fatture di cui sopra [di fr. 14'000.– e fr. 16'000.–] verranno saldate. Altrimenti verranno saldate subito dopo la sentenza di primo grado” (doc. B ad E). E il reclamante non pretende, per avventura, che una di queste due condizioni sia stata adempiuta prima dell’avvio dell’esecuzione contro la moglie. D’altronde, contrariamente a quanto allega il reclamante, la questione dell’esigibilità non dev’essere trattata solo nella procedura di disconoscimento di debito, ma incombe all’escutente dimostrarla nella procedura di rigetto se non risulta già dal riconoscimento di debito (sopra consid. 5). In queste circostanze la conclusione cui è giunto il primo giudice non può dirsi fondata su accertamenti di fatto manifestamente errati (v. sopra consid. 1.2).
5.2 Certo, in fondo al punto B del medesimo accordo i coniugi si dichiarano “coscienti che questi importi sono dovuti anche in caso di interruzione del mandato”, ma ciò sta solo a significare che l’obbligo di versare fr. 30'000.– all’avvocato sussiste anche se egli non dovesse prestare la sua opera fino all’emanazione della sentenza penale di primo grado. Nulla è invece detto sull’esigibilità di tale obbligo e segnatamente non è previsto esplicitamente che i fr. 30'000.– debbano essere versati al momento dell’interruzione del mandato, in deroga alla clausola del punto E. Viste le ristrettezze finanziarie in cui vivono i coniugi, ricordate al punto A dell’accordo, è del resto dubbio ch’essi abbiano accettato implicitamente di anticipare l’esigibilità in caso d’interruzione prematura del mandato. La questione, ad ogni modo, non dev’essere risolta in questa sede. Basta constatare che l’esigibilità del credito posto in esecuzione non risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti dall’escutente. La decisione impugnata si rivela così fondata in fatto come in diritto, ferma restando la facoltà per il reclamante di adire il giudice ordinario per far accertare la sua pretesa (v. sopra consid. 5).
5.3 Nulla cambia a questa conclusione il fatto che il Pretore abbia accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione interposta dal marito. Il primo giudice non era infatti tenuto a confermare ciò che appare a posteriori come un’inavvertenza. E comunque la regiudicata delle decisioni di rigetto dell’opposizione è limitata all’esecuzione in cui sono emesse (Staehelin, op. cit., n. 80 ad art. 84 e i numerosi rimandi).
5.4 Visto l’esito del giudizio odierno, diventa superfluo esaminare la natura – principale o accessoria – dell’impegno assunto dall’escussa così come l’esistenza di una solidarietà tra i coniugi, che comunque non è presunta (art. 143 CO).
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'400.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici