Incarto n.
14.2015.67

Lugano

18 maggio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Chiesi

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 dicembre 2014 da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 1° aprile 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 marzo 2015 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 9 dicembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'938.– più interessi e spese;

 

                                  che all’udienza di discussione del 4 febbraio 2015 è comparso, con valida delega, solo il marito della convenuta, che si è opposto all’istanza, affermando essere sua intenzione di pagare il debito;

                                  che statuendo con decisione 25 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 26 marzo 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive;

 

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che tra le parti era stato pattuito un accordo circa il pagamento rateale del credito che ha portato al fallimento e che – ad ogni modo – il credito in oggetto, come altri scoperti a suo carico, sono stati pagati il giorno seguente la dichiarazione di fallimento;

 

                                  che a mente dell’escussa, quindi, si tratterebbe di “mancata comprensione tra le parti” avente portato, erroneamente, alla decisione di fallimento, fermo restando ch’essa ha dimostrato di poter sanare la propria situazione debitoria estinguendo i debiti pendenti a suo carico;

 

                                  che il 2 aprile 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo;

 

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

 

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

 

                                  che presentato il 1° aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il medesimo giorno (secondo il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

 

                                  che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione e le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”);

 

                                  che il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il credito‑

                                  re gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF);

 

                                  che, a questo proposito, la reclamante sostiene che fra le parti vi sarebbe un accordo, per il quale la creditrice avrebbe accettato il versamento rateale dei crediti pendenti a carico dell’escussa;

 

                                  che, a comprova di quanto affermato, l’escussa allega al proprio gravame uno scritto del 10 aprile 2014 indirizzato alla creditrice (doc. C), con il quale la debitrice le chiede di ritirare o di posticipare la domanda di fallimento e di dilazionare i pagamenti, vista la sua difficoltà a saldare il dovuto puntualmente;

 

                                  che, tuttavia, tale scritto – oltretutto non firmato nemmeno dall’e­­scussa – rappresenta solo una richiesta di dilazione, che la reclamante non dimostra essere stata accettata dalla creditrice;

 

                                  che il reclamo in merito a tale aspetto risulta così infondato;

 

                                  che, invero, la dichiarazione di fallimento può altresì essere annullata nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF, se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), tale enumerazione essendo esaustiva;

 

                                  che, tuttavia, questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (cosiddetti “echte Nova”), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità;

 

                                  che nel caso specifico la reclamante afferma di aver estinto, dopo la pronuncia di fallimento, il credito che ha portato al fallimento come altre procedure pendenti a suo carico, dimostrando così facendo (a parer suo) la propria solvibilità;

 

                                  che a comprova di ciò, la stessa allega al suo reclamo l’ordine di pagamento di fr. 1'938.– sul conto postale dell’Ufficio esecuzioni di Lugano (doc. D), come pure due ricevute attestanti il saldo delle esecuzioni n. __________ e n. __________ (doc. E e F), ambedue promosse dalla CO 1;

 

                                  che, tuttavia, il debito che ha portato al fallimento non può dirsi estinto, non avendo la reclamante saldato l’intero importo, omnicomprensivo di spese e di interessi, ad oggi ammontante (ancora) a fr. 343.40 (secondo l’estratto all’11 maggio 2015 richiesto d’ufficio da questa Camera);

 

                                  che, pertanto, nemmeno il primo presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto;

 

                                  che un esame della solvibilità della reclamante – secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF – risulta così inutile ai fini del presente giudizio;

 

                                  che – per abbondanza – a prima vista questo secondo requisito non pare comunque dato, avendo la reclamante a suo carico 35 esecuzioni per un totale di fr. 77'353.20, di cui (fra l’altro) 17 comminatorie di fallimento (tra cui 2 notificate nei primi mesi del 2015), 4 domande di realizzazione, 3 avvisi di pignoramento, oltre a 5 attestati di carenza beni, per cui la mancanza di liquidità della reclamante non risulta passeggera;

 

                                  che, in conclusione, il reclamo va respinto anche per quanto attiene a questo secondo motivo;

 

                                  che il fallimento di RE 1 deve quindi essere confermato, senza necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame;

 

                                  che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                  che alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 è confermato.

 

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.–, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo carico.

 

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–;

–  Ufficio di esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Lugano.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).