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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chiesi |
statuendo nella causa incarto n. 0065-2015-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 23 febbraio 2015 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 3 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 marzo 2015 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'989.60 oltre agli interessi del 7% dal 18 maggio 2014, indicando quale titolo di credito la “Fornitura di merce dal 17.04.2014 al 22.05.2014”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 febbraio 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. Il 3 marzo 2015, il “Vice” Giudice di pace (recte: supplente) ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza. Quest’ultima, con un allegato spedito il 20 marzo, ha contestato l’istanza, specificando che l’importo totale riconosciuto ammonta per lei a fr. 5'426.10, inclusi gli interessi e le spese esecutive ed escluse le spese amministrative e di richiamo.
C. Statuendo con decisione datata 25 marzo 2015 (ma spedita alle parti per via raccomandata già il 23 marzo), il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 4'989.60, oltre a fr. 73.30 per costi esecutivi e a fr. 241.30 per interessi del 7% fino all’11 febbraio 2015, più gli interessi del 7% dal 12 febbraio 2015 su fr. 4'989.60. Le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante sono state poste a carico dell’escussa.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 aprile 2015 chiedendo che le sue osservazioni del 20 marzo 2015 siano “accettate”. Invitata ad esprimersi sul reclamo, la controparte è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta il 24 marzo 2015 (secondo il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), il termine di 10 giorni è scaduto durante le ferie pasquali (dal 29 marzo al 12 aprile: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 15 aprile 2015. Presentato il 3 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, la domanda della reclamante è ricevibile, potendosi comprendere quale richiesta di limitare il rigetto dell’opposizione a complessivi fr. 5'426.10.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente, riferendosi alla documentazione prodotta dall’istante (copie fatture e bollettini firmati, conteggio spese e interessi) e rilevata l’assenza di osservazioni della convenuta nel termine impartito, ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da costei.
4. Nel reclamo la RE 1 lamenta che nella decisione impugnata non siano state considerate le sue osservazioni inviate il 20 marzo 2015, benché il termine di 15 giorni assegnatole non fosse ancora scaduto a quel momento. Postula quindi che le stesse vengano accettate ed esaminate nella procedura.
5. In merito a quest’ultima censura, non si disconosce che le osservazioni all’istanza, spedite il 20 marzo, fossero tempestive. Il termine di 15 giorni impartito dal primo giudice, infatti, ha iniziato a decorrere dal momento della notificazione alla convenuta, avvenuta il 4 marzo (secondo quanto risulta dal tracciamento postale), per poi scadere venerdì 20 marzo in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il 19 marzo essendo festivo (San Giuseppe). Ciò posto, il giudice di pace supplente è incorso in una violazione del diritto di essere sentita della convenuta.
Non si giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al primo giudice, da una parte perché la reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo senso, ma si è limitata a chiedere alla Camera di prendere in considerazione le sue osservazioni all’istanza, e dall’altra poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, che generebbe ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche la sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 4), dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 446 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento di debito può anche essere successivo al precetto esecutivo, ma dev’essere allestito prima dell’udienza di discussione dell’istanza o prima dell’assegnazione del termine per la presentazione di osservazioni scritte (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 35 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 7 pag. 14).
6.2 Nella fattispecie, il Giudice di pace supplente ha fondato la sua decisione su alcune fatture e bollettini di ricevute di materiale fornito dall’escutente alla RE 1, in particolare su un conteggio riassuntivo del credito vantato dall’istante (doc. M accluso all’istanza), composto delle seguenti posizioni: fr. 4'989.60 (“debito per fornitura di materiale”), fr. 50.– (“spese per richiami”), fr. 73.30 (“domanda di esecuzione”), fr. 241.30 (“interessi di mora 7% dal 30.11.2013 al”), fr. 24.90 (“tasse di incasso”), fr. 100.– (“istanza di rigetto”), fr. 500.– (“spese amministrative”). Ancorché senza spiegare la sua scelta, il primo giudice ha rigettato l’opposizione per il capitale (di fr. 4'989.60), cui ha aggiunto gli interessi indicati nel conteggio (fr. 241.30) oltre a ulteriori interessi di mora del 7% sul capitale dal 12 febbraio 2015, così come la tassa per l’emissione del precetto esecutivo (fr. 73.30) e un’indennità per ripetibili di fr. 200.–.
Nelle sue osservazioni di prima istanza la reclamante contesta l’istanza pur ammettendo che l’importo totale riconosciuto ammonta a fr. 5'426.10, dovendosi a suo parere depennare dal conteggio riassuntivo presentato dall’escutente fr. 50.– per i richiami e fr. 500.– per le spese amministrative, oltre a ridurre gli interessi di mora dal 7 al 5%, e quindi dai pretesi fr. 241.30 a fr. 172.30.
a) Le conseguenze di un riconoscimento da parte dell’escusso del debito posto in esecuzione all’udienza di discussione dell’istanza di rigetto o nell’allegato di risposta sono oggetto di apprezzamenti contrastanti. Diversi tribunali e parte della dottrina lo assimilano a un ritiro dell’opposizione (v. Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 82 e n. 50, 55 e 69 ad art. 84 LEF, e i rinvii). Fatte salve circostanze particolari del caso concreto, tale interpretazione pare invero artificiale (sentenza della CEF 14.2011.61 del 16 giugno 2011, consid. 5). Nella fattispecie, ad ogni modo, è escluso seguire questa corrente di pensiero, dal momento che nelle sue osservazioni l’escussa ha esplicitamente contestato le richieste dell’escutente.
La sua dichiarazione non può quindi essere interpretata né come un ritiro (pur parziale) dell’opposizione (che avrebbe reso la causa senza oggetto a concorrenza dell’importo riconosciuto e determinato il suo stralcio parziale dal ruolo nel senso dell’art. 242 CPC) né come un’adesione all’istanza (detta anche acquiescenza, che pure essa rende la causa senza oggetto e determina il suo stralcio dal ruolo, nel senso però dell’art. 241 CPC, ciò che non esclude per l’escusso la facoltà di promuovere azione di disconoscimento di debito ove l’istanza tenda al rigetto provvisorio dell’opposizione, v. Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 82 e n. 69 ad art. 84). Anche la DTF 81 III 95 consid. 2 non consente un’altra conclusione, perché riguarda il caso diverso di una dichiarazione “di rigetto dell’opposizione” rilasciata dall’escusso all’infuori di una procedura di rigetto pendente.
b) Ciò posto, avendo la convenuta firmato le proprie osservazioni, esse costituiscono senz’altro un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo da lei riconosciuto. Poco importa poi che la dichiarazione sia posteriore all’assegnazione del termine per formulare osservazioni all’istanza, perché questo limite temporale (sopra consid. 6.1) vale soltanto per le allegazioni e le offerte di prove dell’istante, non per quelle del convenuto, che nel caso concreto sono tempestive (sopra consid. 5).
Orbene, il giudice deve tenere conto di tutte le allegazioni di fatto presentate regolarmente e provate o non contestate, a prescindere di quale sia la parte gravata dell’onere della prova o dell’allegazione (Hurni, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 9 ad art. 55 CPC con rinvii, in particolare a Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9a ed. 2010, n. 93 ad § 33; Steinauer, Le titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, n. 640). Ove, quindi, il convenuto riconosca tutto o parte del debito posto in esecuzione, il giudice deve rigettare l’opposizione in via provvisoria per l’importo riconosciuto (sentenza della CEF 14.2011.61 già citata, consid. 5, con rinvio a Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 82 LEF e a Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 106 ad d).
c) In concreto, incombeva quindi al giudice di pace supplente – e ora alla Camera (sopra consid. 5) – rigettare l’opposizione limitatamente a fr. 4'989.60 oltre a fr. 172.30 per gli interessi maturati dal 18 maggio 2014 all’11 febbraio 2015 (v. doc. N e doc. 1) e agli interessi su fr. 4'989.60 dal 12 febbraio 2015 al tasso del 5% riconosciuto dall’escussa, che corrisponde del resto a quello previsto all’art. 104 cpv. 1 CO. In effetti, né nelle ricevute firmate dall’escussa (doc. D e H) né nelle “Condizioni aziendali generali” (CAG) del 1° gennaio 2011 del “Gruppo CO 1 e relative società” a cui le ricevute rinviano, vi è alcuna menzione di un tasso d’interesse di mora del 7%. La sentenza impugnata va quindi riformata su questo punto.
d) Quanto alla decisione sulle spese esecutive (tassa d’incasso e per l’emissione del precetto esecutivo), rientra nella competenza esclusiva dell’ufficio d’esecuzione e non del giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012), mentre le spese connesse con l’“istanza di rigetto” vanno fissate separatamente nel dispositivo relativo alle ripetibili.
6.3 In definitiva, la decisione impugnata deve dunque essere riformata nel senso che l’opposizione è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 4'989.60 oltre fr. 172.30 per interessi di mora fino all’11 febbraio 2015 e interessi del 5% su fr. 4'989.60 dal 12 febbraio 2015.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) sulla base di un valore litigioso che a ben vedere è di fr. 69.–, pari alla differenza tra gli interessi capitalizzati ammessi dal primo giudice (fr. 241.30) e quelli riconosciuti dall’escussa (fr. 172.30), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC e sentenza della CEF 14.2013.26 del 2 maggio 2013, consid. 7).
Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c LEF). Non si giustifica invece di modificare i dispositivi sulla tassa e sulle ripetibili di prima istanza, in cui la convenuta risulta comunque quasi integralmente soccombente.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 69.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 4'989.60 oltre fr. 172.30 per interessi di mora fino all’11 febbraio 2015 e interessi del 5% su fr. 4'989.60 dal 12 febbraio 2015.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 225.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Il maggior anticipo di fr. 125.– è restituito alla reclamante.
3. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).