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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa incarto n. 0040-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 26 gennaio 2015 da
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CO 1 (patrocinato dall’ PA 1)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo 7 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa 28 aprile 2015 dal giudice di pace del Circolo di Taverne;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2014 dall’Ufficio di esecuzione (Betreibungsamt) Weggis-Greppen l’avv. CO 1 procede contro RE 1 per l’incasso di fr. 2'458.65 oltre agli interessi del 5% dal 2 marzo 2012, indicando quale titolo di credito la “nota di onorario del 02.03.2012 rogito n. __________”.
B. Avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 gennaio 2015 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al giudice di pace del circolo di Taverne. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 febbraio 2015. Con replica del 16 aprile 2015 l’istante ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 28 aprile 2015, il giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione, ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni all’avv. CO 1
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 maggio 2015 contro la sentenza notificata alla convenuta il 29 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata il giudice di pace ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’istante, e in particolare la parcella notarile del 2 marzo 2012, costituisca valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
3. Nel reclamo l’escussa argomenta di aver acquistato il 15 gennaio 2009 un immobile in comproprietà con __________ e di aver ceduto a quest’ultimo la sua parte del fondo il 4 novembre 2012. Essa ritiene così di non dover pagare per debiti che più non la riguardano, avendo ceduto la sua parte di proprietà con i relativi oneri.
4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.
5.1. Sono parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). In particolare giusta l’art. 27 cpv. 1 vLTN (Legge sulla tariffa notarile, RL 3.2.2.2) in vigore fino al 30 giugno 2015 e applicabile alla fattispecie per la norma transitoria di cui all’art. 27 LTN (in vigore dal 1° luglio 2015), le parcelle notarili redatte e intimate conformemente alla legge e “cresciute in giudicato” sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.
5.2 Nel caso specifico la parcella notarile emessa il 2 marzo 2012 dal notaio CO 1 e riferita al rogito di compravendita immobiliare n. __________ nella sua rubrica (doc. B) costituisce, come ritenuto dal primo giudice, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del notaio procedente per l’importo dedotto in esecuzione, non risultando la stessa, né dagli atti né dalle allegazioni della reclamante, essere stata contestata al notaio o al Consiglio di disciplina notarile entro 15 giorni dal suo ricevimento (cfr. art. 27 cpv. 1 vLTN).
6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81).
6.1 Nella fattispecie, nell’invocare la sua pretesa estraneità all’obbligo di pagare la parcella notarile per il fatto di avere ceduto la propria quota di comproprietà, la reclamante non si avvalla di nessuna delle citate eccezioni, sicché la censura risulta irricevibile in questa sede. Essa avrebbe semmai dovuto essere proposta con una contestazione della parcella notarile allo stesso notaio o al Consiglio di disciplina notarile, ciò che, come detto, non si è verificato. Del resto, il fatto di aver successivamente ceduto l’immobile acquistato con l’atto notarile allestito dal procedente all’altro comproprietario non ha potuto liberarla dal suo obbligo nei confronti del notaio nella sua qualità di contraente e debitrice solidale (art. 27 cpv. 2 vLTN), e ciò neppure ove la cessione fosse avvenuta prima dell’emissione della parcella notarile. Infondato, il reclamo va dunque respinto.
6.2 A scanso di equivoco, a RE 1 va ricordato che l’art. 27 cpv. 2 vLTN, oltre a prevedere la responsabilità solidale dei contraenti, riserva il regresso tra di loro come di diritto, motivo per cui essa potrà rivalersi, nel caso dovesse pagare al notaio più di quanto dovuto sul piano interno, nei confronti dell’altro contraente __________.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'458.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).