Incarto n.
14.2016.107

Lugano

5 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.3453 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 agosto 2015 da

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2,)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 29 aprile 2016 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a convalida del sequestro n. __________, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 797'314.– oltre agli interessi del 5% dal 10 maggio 2014, indicando quale titolo di credito il decreto ingiuntivo n. __________ del Tribunale ordinario di Milano del 30 gennaio 2014, riconosciuto in Svizzera dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 3 luglio 2015.

 

                            B.  Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 agosto 2015 la RE 1. ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 15 dicembre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta contestando in particolare la legittimazione dei patrocinatori dell’istante. Con replica scritta del 18 gennaio 2016 e duplica scritta del 2 febbraio 2016 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

                            C.  Statuendo con decisione del 29 aprile 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo (verosimilmente per svista) a carico della convenuta le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 9'000.– a favore della controparte.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. L’indomani il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 maggio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 2 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

 

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto che la firma apposta sulla procura a favore dei patrocinatori dell’istante non fosse quella del suo amministratore unico, A__________, come risultava da un raffronto con altre firme sue figuranti su atti notarili. Ne ha dedotto la nullità degli atti compiuti da tali legali e ha quindi respinto l’istanza. “Per scrupolo di completezza e nell’eventualità di un reclamo”, il primo giudice ha per contro respinto le due altre eccezioni sollevate dall’escussa, accertando che l’istante non si trova in stato di fallimento e che il credito opposto dalla convenuta in compensazione non è attestato da alcuna decisione passata in giudicato.

                             4.  Nel reclamo la RE 1 ha contestato la validità del raffronto delle firme operato dal Pretore senza perizia calligrafica né fondati motivi che potessero lasciare supporre un’alterazione o falsificazione del documento, spiegando la differenza con l’esigenza negli atti notarili italiani di firmare per esteso. La reclamante gli ha comunque rimproverato, ove avesse effettivamente avuto dei dubbi in merito, di non aver fatto uso del suo potere d’interpello, fissandole un breve termine entro il quale prendere posizione e produrre gli atti necessari a sanare un eventuale difetto di legittimazione.

                             5.  Nelle sue osservazioni, la convenuta ha rilevato che la reclamante aveva disposto di un termine di oltre un mese tra l’udienza del 15 dicembre 2015 e la scadenza del termine di replica del 18 gennaio 2016 per determinarsi sull’eccezione d’illegittimità. Ora, la stessa si è limitata a produrre con la replica un’ulteriore procura con firma ancora una volta illeggibile e non legalizzata, nonché manifestamente diversa dalle numerose altre sottoposte al Pretore. A mente dell’osservante la reclamante se ne deve assumere le responsabilità.

                             6.  Tra i presupposti processuali rientrano la capacità di stare in lite della parte (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e la legittimazione del rappresentante a rappresentarla in giudizio (detta rappresentanza processuale), che deve ancora sussistere al momento dell’ema­­nazione del giudizio (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009, consid. 4.1), e il cui difetto determina la nullità ex tunc degli atti del rappresentante indebito (falsus procurator) (Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 17 ad art. 68 CPC). Sia il mandante che il procuratore devono essere capaci di stare in lite (Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 28 ad art. 68 CPC).

 

                           6.1  Il giudice verifica d’ufficio l’esistenza di tali presupposti (art. 60 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 68 CPC) e controlla in particolare che il rappresentante si legittimi con una procura (art. 68 cpv. 3 CPC), la quale dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale (Trezzini in: Trezzini/ Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op. cit., n. 15 ad art. 68). Se per svista egli ha omesso di produrla o di firmarla, il giudice gli impartisce un termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_2/2013 del 1° maggio 2013, consid. 3.1). Procede allo stesso modo ove vi siano indizi tali da suscitare dubbi sul contenuto, l’estensione, l’autenticità o l’effettivo conferimento della procura (Trezzini, op. cit., pag. 253 ad 5/A/b; Ten­chio, op. cit., n. 14 ad art. 68; sentenza della CEF 14.2014.147 del 13 aprile 2015 consid. 5).

 

                           6.2  Nel caso specifico, il Pretore non ha interpellato la RE 1 prima di dichiarare l’istanza irricevibile per carente potere di rappresentanza dei suo patrocinatori. E la semplice fissazione di un termine di replica non sostituisce l’interpello poiché il primo giudice non ha esplicitato i suoi dubbi sulla validità della procura presentata a nome dell’istante. Lesiva dell’art. 132 cpv. 1 CPC, la decisione impugnata va annullata. Non è necessario rinviare la causa al Pretore per nuovo giudizio, la causa essendo matura per il giudizio, sicché la Camera può statuire essa stessa (art. 327 cpv. 2 lett. b CPC). Con il reclamo la RE 1 ha infatti prodotto una dichiarazione firmata l’11 maggio 2016 dal suo amministratore unico, A__________, che conferma di avere sottoscritto di proprio pugno le procure prodotte dai patrocinatori della società (doc. D e G) e di avere autorizzato tutti gli atti processuali da loro promossi in favore della stessa. Neppure la convenuta contesta che tale dichiarazione sia firmata dalla sola persona abilitata legalmente a rappresentare l’istante. La sua firma con nome e cognome per esteso corrisponde del resto a quella apposta sugli atti notarili italiani citati dall’escussa in prima sede (doc. 4, 10 e 11). E anche se la convenuta ribadisce in questa sede che l’istante si trova in stato di liquidazione, non contesta che A__________ ne sia tuttora l’unico rappresentante legale (v. del resto i doc. 9 e 11). I patrocinatori della reclamante risultano così abilitati a rappresentarla, di modo che il reclamo si avvera fondato su questo punto.

                             7.  Siccome la reclamante ha concluso per l’accoglimento dell’istan­­za, rimane da esaminare se il decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Milano del 30 gennaio 2014 è un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF e se le eccezioni sollevate dall’escussa sono state provate giusta l’art. 81 LEF.

 

                           7.1  Per quanto riguarda la prima domanda, è pacifico che il decreto ingiuntivo n. __________ del Tribunale ordinario di Milano del 30 gennaio 2014 (doc. A), dichiarato esecutivo in Svizzera dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 3 luglio 2015 (doc. B), sia una decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF e pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione interposta dalla CO 1 per l’im­­porto (di fr. 797'314.– oltre agli interessi del 5% dal 10 maggio 2014) posto in esecuzione.

 

                                7.2  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

 

                             a)  Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario (DTF 124 III 503 consid. 3/a). Tra i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escutente deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. Ove si fondi su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, tale prova non sussiste se il credito vantato dall’escusso è contestato giudizialmente (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3).

 

                            b)  Nel caso specifico, nell’eventualità di un reclamo” il Pretore ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso, ritenendo a giusto titolo che il credito opposto in compensazione non risulta accertato da nessuna sentenza passata in giudicato, la sua menzione nel decreto 10 luglio 2015 del Tribunale di Busto Arsizio (doc. 8) tra le proposte di pagamento percentuale non dimostrando alcun accertamento della sua esistenza, tanto più che il tribunale ha respinto l’istanza di omologazione del concordato preventivo. Al riguardo la convenuta non spende una parola nelle sue osservazioni al reclamo. Nulla osta pertanto all’acco­­glimento integrale della domanda della reclamante.

                             8.  In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 797'314.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva.

                                         2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, che rifonderà all’istante fr. 9'000.– per ripetibili.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1. fr. 7'000.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).