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Incarti n. 14.2016.123 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 maggio 2015 da
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CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
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giudicando sui reclami del 12 maggio e 2 giugno 2016 presentati da RE 1 contro la decisione emessa il 29 aprile 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 172'727.61 oltre agli interessi del 5% dal 17 febbraio 2014, indicando quale titolo di credito la sentenza del Tribunale di R__________ del 17 febbraio 2014.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 maggio 2015 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza del Tribunale di R__________ appena citata e di rigettare l’opposizione in via definitiva. All’udienza di discussione tenutasi il 10 dicembre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre il convenuto vi si è opposto in via principale e in via subordinata ha postulato la sospensione del procedimento di exequatur sino a decisione passata in giudicato sull’appello da lui interposto alla Corte d’Appello di R__________. In via ancora più subordinata ha concluso per l’accoglimento dell’istanza, vincolando però l’esecuzione della sentenza del Tribunale di R__________ alla costituzione di una garanzia a prima richiesta di fr. 200'000.–. In sede di replica (del 17 dicembre 2015) e di duplica (dell’11 gennaio 2016) scritte, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione del 29 aprile 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e di conseguenza ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza del Tribunale di R__________ e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un (primo) reclamo del 12 maggio 2016 (inc. 14.2016.108) per ottenerne l’annullamento limitatamente al dispositivo sul rigetto dell’opposizione e la reiezione dell’istanza di rigetto. L’indomani il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 24 giugno 2016, il reclamante ha ribadito le sue conclusioni mentre la controparte vi si è opposta con duplica spontanea del 4 luglio 2016.
E. Sempre contro la sentenza 29 aprile 2016 del Pretore, RE 1 è insorto con un ulteriore reclamo del 2 giugno 2016 (inc. 14.2016.123) per ottenere, in via preliminare, la sospensione del procedimento di exequatur sino a decisione passata in giudicato sull’appello da lui interposto alla Corte d’Appello di R__________ e il mantenimento della sua opposizione alla nota esecuzione. In via principale, il reclamante ha postulato l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al dispositivo sull’exequatur, la reiezione dell’istanza di exequatur e il mantenimento dell’opposizione, mentre in via subordinata egli ha concluso per l’exequatur della sentenza del Tribunale di R__________ e il rigetto dell’opposizione in via definitiva, vincolando però l’esecuzione della sentenza italiana alla costituzione di una garanzia a prima richiesta di fr. 300'000.–. Il 6 giugno 2016 il presidente della Camera ha dichiarato inammissibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione per carenza d’interesse giuridico, salvo precisare la sua decisione il 21 giugno 2016, nel senso che la domanda formulata dal reclamante in via preliminare di sospensione del procedimento d’exequatur nel senso dell’art. 46 CLug sarebbe stata decisa congiuntamente alla richiesta principale dopo la chiusura dello scambio degli allegati. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo “con richiesta di trattazione urgente della causa”. Con replica spontanea del 18 luglio 2016 il reclamante ha ribadito le sue conclusioni, mentre la controparte vi si è opposta con duplica spontanea del 2 agosto 2016.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
1.1 I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe esaminato dalla seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza italiana – la decisione impugnata verte su pretese fondate su un contratto di appalto, ovvero attinenti al diritto delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG) – e successivamente dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo dell’opposizione.
a) In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, come in altri casi precedenti (v. per esempio le sentenze della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio 2013 consid. 1.2 e 14.2013.138 del 29 novembre 2013, consid. 1.1) le due Camere hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art. 127 CPC. Le parti non hanno contestato tale competenza, che risulta dunque acquisita nelle cause in esame.
b) Può quindi essere lasciata aperta, un’ultima volta, la questione di sapere se in futuro le cause di exequatur (in via principale) e di rigetto dell’opposizione dovranno essere trattate separatamente (in successione) non solo in sede di reclamo, ma già in prima istanza, vietandone la congiunzione per evitare i problemi processuali connessi alle numerose differenze esistenti tra le due procedure, su tutte il carattere unilaterale della prima (art. 41 CLug) e contradditorio della seconda (art. 84 cpv. 2 LEF), ma che riguardano, ad esempio, anche i nova (v. sentenza della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 1.1/b). Sia come sia, queste differenze non risultano di rilievo nelle cause in rassegna.
1.2 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione sul rigetto dell’opposizione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 maggio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 2 maggio, in concreto il primo reclamo è tempestivo. Lo è pure il secondo reclamo, presentato il 2 giugno 2016, ricordato che il termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38-52 CLug è di trenta giorni se il convenuto è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC).
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ove, però, il reclamo sia diretto contro la decisione d’exequatur emessa in via principale, il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327a CPC), avendo le parti la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; sentenza della CEF 14.2013.138 del 29 novembre 2013, consid. 4).
Nel caso specifico, stante l’infelice congiunzione delle procedure di exequatur e di rigetto (sopra consid. 1.1/b), v’è da chiedersi se i nuovi documenti prodotti con il secondo reclamo (doc. F-M) sono ricevibili o no (in tal senso: sentenza del Tribunale federale 5A_818/2014 del 29 luglio 2015 RSPC 2015, pag. 518 n. 1749 consid. 4.1). La questione può rimanere indecisa (v. anche la sentenza della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 1.3) poiché la documentazione in questione non è decisiva per l’esito del reclamo. I documenti acclusi agli allegati spontanei sono invece senza dubbio inammissibili (sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1) e ciò vale anche per i richiami d’incarti indicati nel reclamo, siccome incompatibili con l’esigenza di celerità che contraddistingue il rito sommario, specie perché il reclamante non indica i documenti sui quali intende fondare le proprie allegazioni né la loro pertinenza, per tacere del fatto che avrebbe potuto produrre le copie di quelli da lui ritenuti determinanti (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 5).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione presuppone una dichiarazione di esecutività (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF con rif., Staehelin in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante aveva chiesto l’exequatur a titolo indipendente della sentenza del Tribunale di R__________ e ne aveva dimostrato i presupposti formali nel senso dell’art. 53 CLug, producendo una copia conforme all’originale della sentenza e l’attestato prescritto dall’art. 54 CLug. Il primo giudice ha d’altronde ritenuto tale sentenza esecutiva nonostante l’appello interposto dal convenuto in Italia, poiché la Corte d’appello di R__________ ha respinto la sua domanda di sospensione della provvisoria esecutività. Che la comparsa di RE 1 nella procedura italiana – ha continuato il Pretore – sia stata dichiarata tardiva e conseguentemente inammissibili le sue domande riconvenzionale e di chiamata in causa di un terzo non configura una lesione del diritto di essere sentito né urta in modo manifesto l’ordine pubblico svizzero, la procedura civile elvetica conoscendo anch’essa l’istituto della preclusione (art. 223 cpv. 2 CPC).
In merito alla richiesta del convenuto di sospendere la procedura sino a decisione passata in giudicato sull’appello interposto alla Corte d’Appello di R__________, il giudice di prime cure ha ricordato che la sospensione secondo l’art. 37 cpv. 1 CLug costituisce una misura eccezionale e ha considerato che l’appello italiano non appare manifestamente fondato, dato che la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività è stata respinta, né la natura dell’impresa individuale gestita dall’istante rappresenta un motivo di pericolo. Il Pretore ha pure respinto la domanda di costituzione di una garanzia, reputando insufficientemente provato il rischio che l’istante non sia in grado di rimborsare le prestazioni ottenute in caso di accoglimento dell’appello a causa della sua scarsa solvibilità. Sono infine state respinte le altre contestazioni del convenuto circa il tasso di cambio e il calcolo degli importi posti in esecuzione, onde l’accoglimento di entrambe le istanze (di exequatur e di rigetto).
Sul reclamo contro la decisione d’exequatur (14.2016.123)
4. Nel secondo reclamo RE 1 ribadisce in via preliminare che sono date le condizioni per sospendere il procedimento di exequatur nel senso degli art. 37 e 46 CLug sino a decisione passata in giudicato sull’appello da lui interposto alla Corte d’appello di R__________. In via principale, il reclamante postula l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione dell’exequatur, facendo valere una violazione del foro imperativo del proprio domicilio quale consumatore (art. 16 cpv. 2 CLug), ciò che osta al riconoscimento del giudizio pronunciato in Italia (art. 35 cpv. 1 CLug), oltre che una lesione dell’ordine pubblico formale svizzero sotto forma di una violazione del suo diritto di essere sentito nella procedura italiana. Infine, in via subordinata egli chiede che l’exequatur sia in ogni caso vincolato alla costituzione da parte dell’istante di una garanzia a prima richiesta di fr. 300'000.– (art. 46 cpv. 3 CLug).
4.1 Giusta l’art. 46 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è proposto un ricorso contro la decisione d’exequatur può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato d’origine, con un mezzo ordinario qual è l’atto di appello del diritto italiano (tra altre: sentenza della II CCA 12.2014.73 del 16 febbraio 2015 consid. 5). Gli è riconosciuto un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3), in particolare per quanto riguarda le scelte alternative alla sospensione, ovvero subordinare l’esecuzione della sentenza alla costituzione di una garanzia da parte del creditore (art. 46 cpv. 3 CLug) oppure dichiarare esecutiva la decisione estera senza condizioni (sentenza della II CCA 12.2015.69 del 16 febbraio 2016, consid. 6 con i rinvii).
Rispetto a queste altre misure la sospensione del procedimento costituisce una misura eccezionale e può essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi che non sono stati sottoposti o non sono potuti essere sottoposti al giudice straniero che ha emanato la decisione oggetto dell’exequatur (DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3), ritenuto che tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine, siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa del passaggio in giudicato della decisione estera. Occorre in definitiva che si possa seriamente mettere in conto un suo annullamento oppure che la stessa sia riconoscibilmente carente (PKG 2005 pag. 72; già citata sentenza della II CCA 12.2015.69 consid. 7 e i rinvii). Incombe al richiedente di esporre le sue prospettive di successo e di rendere verosimile ch’esse prevalgono in modo preponderante sulle probabilità d’insuccesso (decisione dell’Obergericht di Zugo del 4 luglio 2012, CAN 2013 n. 65 pag 165 consid. 4.1 con rinvii).
4.2 Nella fattispecie, il reclamante critica anzitutto l’argomentazione del Pretore, laddove egli si fonda sull’assenza di concessione dell’effetto sospensivo nella causa in appello in Italia per giustificare la reiezione della richiesta di sospensione del procedimento d’exequatur. A suo modo di vedere la ragione d’essere degli art. 37 e 46 cpv. 1 CLug si manifesterebbe proprio nei casi in cui l’autorità estera ha negato la concessione dell’effetto sospensivo. E ciò specialmente nel caso in esame, poiché la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in Italia sarebbe raramente accolta siccome la decisione al riguardo si basa su una valutazione formale e sommaria, che non entra nel merito del giudizio, ma si ferma alla mera apparenza.
4.3 A scanso di equivoci giova subito ricordare che l’art. 37 CLug si applica soltanto nelle procedure incidentali di riconoscimento di una decisione estera nel senso dell’art. 33 cpv. 3 CLug (Schuler in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 3 ad art. 37 CLug; Walther in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 3 ad art. 37 CLug) mentre nei procedimenti intesi al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione estera la loro eventuale sospensione è disciplinata esclusivamente dall’art. 46 CLug, norma che a differenza dell’art. 37 CLug permette la sospensione (oltre alla richiesta di una cauzione) unicamente in seconda sede (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 7 ad art. 46; Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 46 CLug). In altre parole, la richiesta di sospensione rivolta al Pretore non poteva fondarsi sull’art. 37 CLug. Ancorché per un altro motivo, la sua reiezione va pertanto confermata.
4.4 Precisato ciò, l’esame dell’argomentazione del Pretore a sostegno della decisione di reiezione della domanda di sospensione diventa superflua. Ad ogni buon conto essa risulta però pertinente anche per l’esame della richiesta di sospensione rinnovata in questa sede. Sebbene, infatti, si possa riconoscere che il giudice dell’exequatur (di seconda istanza) non è vincolato dalla decisione estera di reiezione dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della decisione da delibare, nella misura in cui l’art. 46 CLug gli conferisce una competenza autonoma per decidere un’eventuale sospensione del proprio procedimento, non può neppure essere negato ogni effetto alla valutazione dell’autorità competente estera, in concreto la Corte d’appello di R__________, secondo cui l’appello non appare manifestamente fondato. Anche espresso nella forma sommaria della decisione del 23 settembre 2014 agli atti (doc. P), tale apprezzamento non lascia sussistere seri dubbi sul fatto che le probabilità di successo non prevalgono nettamente su quelle d’insuccesso. Quantomeno quale indizio, il criterio sul quale si è fondato il Pretore risulta pertinente anche in questa sede (in tal senso la sentenza della II CCA 12.2013.77 del 22 ottobre 2013 consid. 11.2).
4.5 Il reclamante rimprovera poi al Pretore di avere totalmente trascurato il fatto che i motivi da lui fatti valere con la riconvenzionale nella causa in Italia non sono per nulla stati presi in considerazione in seguito a un’irrita decisione d’improponibilità, ora al vaglio della Corte d’appello di R__________, ciò che secondo la giurisprudenza costituisce proprio un motivo di sospensione della procedura d’exequatur fino alla decisione sull’appello nello Stato d’origine. Visto che il Pretore non è competente per sospendere il procedimento, si può prescindere dall’esaminare le censure al suo operato e limitarsi a esaminare se la preclusione del reclamante nel processo italiano giustifichi, in questa sede, la sospensione della procedura d’exequatur.
a) Orbene, RE 1 non ha esposto in modo convincente per quale motivo la sua preclusione sarebbe “irrita”. In effetti, egli si limita a sostenere che il giudice istruttore nella procedura italiana di primo grado, dott. C__________, avrebbe correttamente ritenuto tempestiva la domanda riconvenzionale nella fase iniziale, respingendo l’eccezione sollevata dall’attore, mentre nella sentenza finale impugnata il suo successore, la giudice__________, l’ha reputata tardiva, ciò che costituirebbe per il reclamante un “inaccettabile contrasto di giudicato” (reclamo, pagg. 11-13). Il problema è ch’egli non ha prodotto la decisione del dott. C__________ né reso verosimile che il diritto processuale italiano vieti al giudice monocratico di statuire sulla ricevibilità della domanda riconvenzionale solo con la sentenza finale o di modificare una precedente decisione del giudice istruttore, ricordato che le ordinanze sono in linea di massima sempre modificabili o revocabili giusta l’art. 177 CPCit.
b) D’altronde il reclamante neppure allega che la sua preclusione poggi su un’interpretazione delle norme processuali (e specialmente dell’art. 166 CPCit.) contraria alla giurisprudenza dei tribunali italiani; al riguardo lo scritto 9 dicembre 2015 dell’avv. __________ S__________ (doc. 2 e C annesso al reclamo), patrocinatore del reclamante nella procedura d’appello in Italia (doc. 3), è privo di riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ed è parificabile a semplici allegazioni di parte. Né egli pretende per avventura di essere stato impedito a presentare la comparsa di risposta e la domanda riconvenzionale almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione come stabilito nella decisione finale (doc. C pag. 7), ad esempio perché il decreto di differimento di tale udienza giusta l’art. 168bis comma 5 CPCit., nemmeno esso agli atti, avrebbe menzionato un termine più breve. E pure dedotti i venti giorni in questione, il reclamante ha beneficiato di settanta giorni (dalla notifica dell’atto di citazione, il 5 marzo 2009, alla prima udienza di comparizione del 3 giugno 2009) per preparare la propria difesa. Nelle circostanze descritte, non si può dire ch’egli abbia reso verosimili le possibilità di successo del suo appello né che la sentenza da riconoscere sia riconoscibilmente viziata e neppure ch’egli non abbia avuto la facoltà di difendersi davanti al giudice italiano di primo grado. Anche sotto questo profilo non appaiono dati i presupposti eccezionali cui la giurisprudenza subordina la sospensione della procedura d’exequatur.
c) Per mera abbondanza non può essere taciuto che laddove il reclamante indica che il consulente tecnico d’ufficio del giudice (“C.T.U”) ha accertato gravi ed evidenti problemi di umidità e ponti termici all’origine dell’insalubrità dei locali, egli omette di precisare che il perito ha sottolineato come tale stato di cose nulla avesse a che vedere con le scelte dei lavori e delle soluzioni messe in atto con il contratto concluso tra le parti (doc. C pag. 10). A prescindere dalla questione della preclusione processuale, dunque, anche le possibilità di successo del reclamante nel merito appaiono dubbie.
4.6 Il fatto poi che la giustizia della vicina Repubblica, a detta del reclamante, versi notoriamente in gravissimo ritardo è privo di rilevanza per la decisione sulla sospensione, dal momento ch’egli non ha reso verosimile che le prospettive di accoglimento delle sue tesi in sede d’appello prevalgono su quelle di reiezione.
4.7 In definitiva, non sono date le condizioni restrittive (DTF 137 III 261 consid. 3.2, 3.2.2 e 3.3) per ammettere eccezionalmente la sospensione della procedura d’exequatur nel senso dell’art. 46 cpv. 1 CLug.
5. Nel merito, il reclamante fa valere anzitutto una violazione del foro imperativo del proprio domicilio quale consumatore (art. 16 cpv. 2 CLug), ciò che osterebbe al riconoscimento del giudizio pronunciato in Italia (art. 35 cpv. 1 CLug). Trattandosi di censura presentata per la prima volta in questa sede la sua ricevibilità è dubbia (sopra consid. 1.3). Ma volendo anche entrare in materia, la posizione del reclamante non migliorerebbe. A parte il fatto ch’egli non ha provato che le attività professionali dell’istante si svolgono in Svizzera (dove il reclamante ha il domicilio) o sono dirette verso la Svizzera o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato – presupposto necessario secondo l’art. 15 n. 1 lett. c CLug perché il consumatore possa essere convenuto in uno Stato che non è quello del proprio domicilio (Furrer/Glarner in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 53 segg. ad art. 1 CLug) –, RE 1 risulta essere comparso dinanzi al Tribunale di M__________, di cui non ha eccepito l’incompetenza territoriale, sicché tale autorità è da considerare competente nel senso dell’art. 24 CLug, norma che si applica anche ai contratti conclusi da consumatori (Gehri in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 5 ad art. 15 e n. 3 art. 17 CLug con diversi rinvii; nello stesso commentario: Berger, n. 25 ad art. 24; Killias in Handkommentar, n. 17 ad art. 24; Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed. 2011, n. 16 ad art. 24 EuGVO, con un rinvio alla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea C-111/09 del 20 maggio 2010; contra, per l’azione diretta contro il consumatore; Mankowski, IPRax 2011, 310 segg., la cui opinione è però contesta da Gehri [n. 3 ad art. 17] con argomenti convincenti). Anche nel merito la censura cade nel vuoto.
6. Il reclamante ripropone inoltre l’eccezione di lesione dell’ordine pubblico formale svizzero sotto forma di una violazione del suo diritto di essere sentito nella procedura italiana.
6.1 Le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute né sono dichiarate esecutive se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto (art. 34 n. 1 e 41 CLug).
a) La riserva dell’ordine pubblico (dello Stato richiesto) deve trovare applicazione soltanto in casi eccezionali, ciò che l’avverbio "manifestamente", aggiunto al testo della norma con la revisione del 2007 sottolinea ulteriormente. Il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante con i principi dell’ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi; in quest’ottica, il suo riconoscimento deve apparire insostenibile (sentenza del Tribunale federale 5A_248/2015 del 6 aprile 2016 consid. 3.3.1 con rimandi). Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge straniera diverga – quand’anche in misura importante, nel merito o per la procedura seguita – dal diritto svizzero (cfr. DTF 126 III 101 consid. 3/b, 327 consid. 2/b, 534 consid. 2/c). L’ordine pubblico si manifesta in due forme, quello materiale e quello procedurale (o formale) (sentenze della II CCA 12.2012.55 del 14 giugno 2012 consid. 6.2 e 12.2012.30 del 31 luglio 2012 consid. 5.4/b con rinvii, della CEF 14.2013.111 del 28 agosto 2013, RtiD 2014 II 890 n. 52c, consid. 7.1).
b) L’ordine pubblico procedurale (o formale) garantisce alle parti il diritto a un giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile (cfr. sentenza del Tribunale federale 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005, RtiD 2006 II 676 n. 34c consid. 5.2). Esso è violato quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (cfr. DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4/a). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto a un processo equo e il diritto di essere sentito (cfr. DTF 126 III 327 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale 4P.82/2004 del 9 novembre 2004, RtiD 2005 II 164 n. 31 consid. 3.3.2).
L’ordine pubblico procedurale svizzero, tuttavia, è leso non già in presenza di una grave violazione del diritto processuale, bensì soltanto qualora si debba ammettere che il procedimento si sia svolto in maniera talmente contraria ai principi del diritto processuale svizzero da non più potersi ritenere conforme alle regole di uno stato di diritto, oppure sia stato inficiato da atti truffaldini (sentenza 5A_248/2015 già citata, consid. 3.3.1 con rinvii). Ai fini del giudizio sulla violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano poi effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante (sentenza 4P.82/2004 già citata, consid. 3.3.2, sentenza del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1; sentenza della CEF 14.2013.111 già citata, consid. 7.2).
6.2 Nel caso di specie, il fatto che il reclamante sia stato dichiarato precluso nella procedura di primo grado in Italia per non avere presentato la risposta e la domanda riconvenzionale entro il termine di legge non appare contrario all’ordine pubblico formale svizzero. Anche in Svizzera, infatti, dopo la scadenza dell’apposito termine impartitogli al riguardo il convenuto non può più presentare una risposta né una domanda riconvenzionale (art. 224 cpv. 1 e 147 cpv. 2 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 223 CPC). D’altronde, il reclamante non contesta di essere stato regolarmente citato, sicché il suo diritto di essere sentito non può essere considerato come gravemente leso, nella misura in cui spettava a lui fare in modo d’informarsi sul termine da rispettare per costituirsi validamente in giudizio. Già si è detto (sopra consid. 4.3/a), infine, ch’egli non ha dimostrato l’esistenza di due decisioni contraddittorie quanto alla tempestività della sua costituzione né l’irrevocabilità delle decisioni del giudice istruttore, con il rilievo che pure le disposizioni ordinatorie del diritto di procedura civile svizzero sono modificabili e completabili in ogni tempo (Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). Anche su questo punto la decisione impugnata merita conferma.
7. Infine, il reclamante chiede in via subordinata che l’exequatur sia in ogni caso vincolato alla costituzione da parte dell’istante di una garanzia a prima richiesta di fr. 300'000.– (art. 46 cpv. 3 CLug).
7.1 Le condizioni per poter subordinare l’esecuzione della decisione straniera alla costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice sono invero meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur (Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 7 ad art. 46), ritenuto che in tale evenienza il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze rilevanti del caso (Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 10 ad art. 46 CLug), e in particolare le probabilità di accoglimento del rimedio di diritto all’estero (senza la limitazione dei motivi che giustificherebbero la sospensione del procedimento; cfr. NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Kropholler/Von Hein, op. cit., ibidem), la capacità finanziaria e la solvibilità del creditore nonché gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi alla restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/ Schütze, op. cit., ibidem; BlSchK 2009 pag. 120; sentenza della II CCA 12.2013.196 del 27 marzo 2014 consid. 5 con rinvii).
7.2 Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non avere coerentemente applicato le considerazioni teoriche corrette esposte in merito all’art. 46 cpv. 3 CLug, trascurando la durata, valutata fra 10 e 15 anni, della causa d’appello in Italia, la cui prima udienza è fissata al 6 febbraio 2018, e la scarsa capacità finanziaria e solvibilità della controparte, un piccolo imprenditore locale che dal 1998 a oggi “non è riuscito a creare una struttura che vada oltre la formula societaria della ditta individuale priva vi capitale proprio, senza beni strumentali o attivi patrimoniali tali da potere essere direttamente aggrediti in caso di insolvenza” (pag. 15). Il reclamante chiede pertanto, ove le sue altre richieste non fossero accolte, di obbligare CO 1 a prestare una garanzia bancaria a prima richiesta di fr. 300'000.–, pari all’importo di cui egli potrà esigere la restituzione (fr. 172'267.61) in caso di accoglimento del suo appello, oltre agli interessi legali del 5% per un periodo stimato di 10 anni e ai presumibili costi legali per ottenere la restituzione dell’importo anticipato.
7.3 Come risulta dalla sistematica della Convenzione di Lugano, solo il giudice davanti al quale è proposto un ricorso contro la decisione d’exequatur è abilitato a obbligare il convenuto a prestare una garanzia nel senso dell’art. 46 cpv. 3 CLug. Tale facoltà non spetta al giudice di prima istanza. Come per la domanda di sospensione (sopra consid. 4.3), quindi, il Pretore non poteva fare altro che respingere la domanda di garanzia per difetto di competenza.
7.4 Quanto alla domanda di costituzione di garanzia formulata in questa sede, essa dev’essere respinta per i seguenti motivi.
a) Innanzitutto, già si è appurato che il reclamante non ha reso verosimili le possibilità di successo dell’appello presentato in Italia (sopra consid. 4.3). Ciò basta da sé solo a respingere la domanda di garanzia.
b) D’altronde, il reclamante non ha neppure reso verosimile che la capacità finanziaria e la solvibilità dell’istante siano insufficienti a garantire la restituzione di quanto eventualmente dovesse ottenere sulla base della sentenza italiana dichiarata esecutiva in Svizzera, ove l’appello del convenuto in Italia dovesse essere accolto. Il solo fatto che l’istante eserciti la propria attività aziendale nella forma giuridica della ditta individuale ancora non significa ch’egli sia privo di risorse o insolvibile. Anzi, egli risponde con tutto il suo patrimonio e non limitatamente al capitale della società che per ipotesi il reclamante vorrebbe ch’egli avesse costituito.
c) In sede di replica spontanea (pagg. 5-6 e 9), invero, il reclamante ha contestato che la documentazione prodotta dall’istante con le osservazioni al reclamo (doc. 6-8) renda verosimile la sua solvibilità. Egli ammette, tuttavia, che l’attività aziendale della controparte è redditizia. Dal bilancio fiscale per il 2015 (doc. 6) si evince del resto un utile di poco meno di € 40'000.–. Tenuto conto che l’istante vive in casa propria (doc. 7), si può ritenere ch’egli sia in grado di pagare gli interessi di mora della somma di fr. 172'267.61 che eventualmente dovesse ricevere dal reclamante. Pure il presupposto dell’insolvibilità non pare quindi adempiuto, ciò che costituisce un motivo supplementare di reiezione della domanda di garanzia.
Sul reclamo contro la decisione di rigetto (14.2016.108)
8. Nel primo reclamo RE 1 si limita a ribadire che la sentenza italiana è affetta da grave ed evidente vizio processuale, tale da porla in contrasto con l’ordine pubblico formale svizzero, per l’emanazione di due decisioni contraddittorie sulla sua domanda riconvenzionale. Critica anche il rifiuto di sospendere la causa in base all’art. 37 CLug e di porlo a beneficio di una garanzia giusta la stessa norma. Sono queste tutte censure già trattate in occasione dell’esame del secondo reclamo. Doglianze specifiche alla causa di rigetto dell’opposizione il reclamante non ne invoca (più) alcuna. Anche il primo reclamo va pertanto respinto.
9. La tassa del presente giudizio, stabilita per quanto riguarda il primo reclamo in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e per quanto attiene al secondo in virtù degli art. 52 CLug e 14 LTG (Domej in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 3 segg. ad art. 52 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 22 ad art. 52), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 172'727.61, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo del 12 maggio 2016 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– per ripetibili.
2. Il reclamo del 2 giugno 2016 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 3'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).