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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.728 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 febbraio 2016 da
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CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 27 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 maggio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 9'000.– oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre 2015 e 2) fr. 950.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2015, indicando quali titoli di credito: “1. Ripetibili: sentenza Pretura di Lugano (inc. SE.2015.__________); sentenza Pretura di Mendrisio-Nord (inc. SO.2015.__________); 2. Vedi sopra”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 febbraio 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 febbraio 2016. Con replica spontanea del 9 marzo 2016 l’istante ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 17 maggio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che le decisioni 9 ottobre 2015 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord e 19 ottobre 2015 del Pretore del Distretto di Lugano costituiscono titoli idonei per il rigetto dell’opposizione, circostanza del resto non contestata dall’escusso, che si è limitato a eccepire la compensazione. Sennonché il primo giudice ha respinto tale eccezione, considerando che nessuna delle contropretese dell’escusso è provata da una sentenza ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF, anzi, analoghe pretese a quelle poste in compensazione sono state respinte dal Pretore aggiunto di Mendrisio-Nord.
4. Nel reclamo RE 1 argomenta ch’egli, quale ex dipendente della procedente, non ha ricevuto dalla stessa la retribuzione pattuita e negli anni dal 2002 al 2009 il minor importo ricevuto assomma a fr. 327'686.–, ch’egli ribadisce di porre parzialmente in compensazione con le ripetibili assegnate alla procedente nelle due decisioni menzionate.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, il reclamante non contesta – ed è pacifico – che la decisione del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord del 9 ottobre 2015 (doc. B) e la decisione del Pretore del Distretto di Lugano del 19 ottobre 2015 (doc. C), siccome esecutive, costituiscono in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo complessivo di fr. 9'950.– posto in esecuzione.
6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
6.2 Nel caso specifico, il reclamante ripropone l’argomentazione per cui vanta nei confronti della procedente, quale ex dipendente, un credito di diverse centinaia di migliaia di franchi, senza però minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui nessuna delle contropretese dell’escusso è provata da una sentenza ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF e analoghe pretese sono già state respinte dal Pretore aggiunto di Mendrisio-Nord. Carente della necessaria motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo risulta pertanto inammissibile (v. sopra consid. 1.2).
6.3 Ad ogni modo si evidenzia per abbondanza che la conclusione cui è giunto il primo giudice è corretta. In effetti, l’escusso che invoca l’estinzione per compensazione del credito posto in esecuzione deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. Ove si fondi su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, tale prova non sussiste se il credito vantato dall’escusso è contestato giudizialmente (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3; meno restrittivi: Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 238 in basso, secondo il quale la contestazione dovrebbe essere resa verosimile; Sylvain Marchand, Précis de droit des poursuites, 2a ed., 2013, pag. 64 ad 3, che riserva l’ipotesi della contestazione a priori fantasiosa sentenza della CEF 14.2014.62 dell’8 agosto 2014 consid. 4.1.b).
In concreto RE 1 non ha prodotto alcun riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente e neppure alcun altro documento (in particolare una sentenza) atto a comprovare le proprie asserite pretese, che del resto risultano già essere state disattese, perlomeno a livello di procedura sommaria, dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nella decisione del 9 ottobre 2015 (doc. B). A prescindere dalla sua inammissibilità il reclamo era dunque comunque votato all’insuccesso.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'950.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).