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Incarti n. 14.2016.132 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
statuendo nelle cause 220/A/16/S e 221/A/16/S (rigetto definitivo e provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promosse con istanze 14 aprile 2016 dalla
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CO 1 (AG)
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contro |
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RE 1
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giudicando sui reclami dell’11 giugno 2016 presentati da RE 1 contro le due decisioni emesse il 2 giugno 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________0__________ promossa dalla CO 1, __________ (in seguito: CO 1) contro RE 1 per l’incasso di due fatture concernenti sua figlia minorenne __________ (nata il 24 aprile 2001), l’8 aprile 2014 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha rilasciato l’attestato carenza di beni n. 5__________ per complessivi fr. 796.70, indicando quali titoli del credito: “fattura no __________ del 03.11.2010 – Fattura no __________ del 31.01.2011”.
B. Con un ulteriore precetto esecutivo n. __________2__________ emesso il 19 agosto 2014 dall’UE di Lugano, la CO 1 ha nuovamente escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.– e fr. 20.–, indicando quali titoli di credito le “1) tasse giudiziarie Decisione del 17.01.2014; 2) Spese di notifica”. A tale precetto esecutivo il debitore non ha interposto opposizione.
C. Il 26 agosto 2014 la creditrice ha proposto al debitore di pagare l’attestato carenza di beni n. 5__________ “e precetto esecutivo” di complessivi fr. 957.30 in undici rate (tre di fr. 50.–, sette di fr. 100.– e l’ultima di fr. 107.30) dal 20 settembre 2014 al 30 luglio 2015.
D. Mediante un terzo precetto esecutivo (n. __________7) emesso il 25 settembre 2015 dall’UE di Lugano, la CO 1 ha ancora escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale titolo di credito sempre le “Tasse giudiziarie. Decisione del 17.01.2014 rilasciata dalla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio”.
E. Infine, con un quarto precetto esecutivo (n. __________9) emesso dall’UE di Lugano una prima volta il 25 settembre 2015 e una seconda il 12 ottobre 2015, dopo correzione dell’ultimo acconto menzionato (di fr. 100.– anziché fr. 50.–), la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 796.70, indicando quale titolo di credito: “Ripresa dell’ACB numero __________9 dell’UE Mendrisio, Via Pollini 29, 6850 Mendrisio, data del 08.04.2014. Pagamento parziale: fr. -50.00 del 06.10.2014; di fr. -50.00 del 17.12.2014; di fr. -50.00 del 19.01.2015; di fr. -100.00 del 17.03.2015”.
F. Avendo RE 1 interposto opposizione agli ultimi due precetti esecutivi, con istanze del 14 aprile 2016 la CO 1 ne ha chiesto dinanzi alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest il rigetto definitivo per fr. 100.– nella prima esecuzione (inc. __________) e il rigetto provvisorio per fr. 796.70 nella seconda (inc. __________). Entro il termine impartito, con osservazioni scritte del 16 maggio 2016, presentate solo nella seconda causa, la parte convenuta si è dichiarata disposta a pagare le rimanenti sette rate mensili senza costi aggiuntivi a condizione che fossero cancellati dapprima tutti i precetti esecutivi nei suoi confronti. Il debitore ha inoltre chiesto di cancellare, dopo il pagamento dell’ultima rata, anche l’attestato di carenza beni.
G. Statuendo con due decisioni del 2 giugno 2016, il Giudice di pace ha accolto le due istanze e rigettato la prima opposizione in via definitiva e la seconda in via provvisoria, ponendo a carico del convenuto in entrambe le cause le spese processuali di fr. 40.– nella prima e di fr. 80.– nella seconda e un’indennità rispettivamente di fr. 10.– e fr. 20.– a favore della parte istante.
H. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami dell’11 giugno 2016 per ottenerne l’annullamento così come, prima del pagamento delle rimanenti sette rate, la cancellazione di tutti i precetti esecutivi nei suoi confronti e, versata l’ultima rata, la cancellazione dell’attestato di carenza beni. Debitamente invitata a presentare osservazioni, la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I reclami in esame oppongono le stesse parti, sono diretti contro decisioni fondate su un medesimo complesso di fatti e vertono sull’applicazione di norme giuridiche analoghe. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati entrambi l’11 giugno 2016 contro le sentenze notificate ad RE 1 al più presto il 3 giugno 2016, in concreto i reclami sono tempestivi.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. In virtù dell’art. 82 LEF, invece, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2).
La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non provi immediatamente (art. 81 LEF) o renda verosimili (art. 82 cpv. 2 LEF) eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La decisione di rigetto dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato sull’istanza di rigetto provvisorio non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. In entrambe le decisioni impugnate, il Giudice di pace si è limitato a constatare che il convenuto si è dichiarato disposto a pagare quanto richiesto in rate mensili di fr. 100.–, ma siccome non ha formalmente ritirato le opposizioni, il primo giudice è entrato nel merito “a titolo cautelativo”, stabilendo, nella prima causa, che la decisione inerente alle spese giudiziarie è passata in giudicato, ciò che giustifica il rigetto definitivo della prima opposizione, mentre nella seconda ha rigettato l’opposizione in via provvisoria sulla base dell’attestato di carenza di beni, ritenendo di non avere “più potere decisionale così come quello sulla rateazione”.
4. Nel primo reclamo, RE 1 postula, in quanto “doppioni”, la cancellazione del secondo (n. __________2__________) e del terzo precetto esecutivo (n. __________7), entrambi di fr. 100.–, sottolineando come tale importo sia poi stato incorporato nella somma di complessivi fr. 957.30 menzionata nella proposta di rateazione del 26 agosto 2014.
Nel secondo reclamo, riferito alla quarta esecuzione (n. __________9) per fr. 796.70, pur rilevando la “mancanza di serietà” della CO 1, che nel 2011 avrebbe inviato un precetto esecutivo unico per fatture intestate a tre persone diverse, RE 1 conferma la propria intenzione di saldare il debito. Asserisce di aver interrotto temporaneamente il pagamento delle rate dopo aver saldato le prime quattro (di complessivi fr. 250.–), in modo da poter aiutare sua moglie a pagare un’altra fattura della stessa creditrice, ma spiega di aver comunicato a quest’ultima le sue “strettissime disponibilità economiche”. Ciò nondimeno la creditrice ha fatto spiccare un terzo precetto esecutivo di fr. 100.– e un quarto di fr. 796.70. A mente sua, tuttavia, l’importo totale posto in esecuzione, di fr. 896.70 (fr. 796.70 + fr. 100.–), non corrisponderebbe al saldo di fr. 707.30 ancora dovuto, ovvero fr. 957.30 della proposta di pagamento a rate meno fr. 250.– già versati. Ciò ricordato, RE 1 chiede la cancellazione di tutti i precetti esecutivi prima ch’egli inizi a pagare le rimanenti sette rate, nonché la cancellazione dell’attestato di carenza beni una volta pagata l’ultima rata.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Sul primo reclamo (inc. 220/A/16/S, 14.2016.131)
6. Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
6.1 Nella fattispecie l’istante fonda la sua pretesa di fr. 100.– nei confronti del convenuto sulla decisione 17 gennaio 2014 del Giudice di pace del circolo del Ceresio, e più precisamente sul dispositivo n. 3 inerente alle spese giudiziarie stabilite appunto in fr. 100.– (doc. B). Poiché esecutiva – l’escusso non pretende di avere interposto reclamo e ottenuto l’effetto sospensivo – la menzionata decisione costituisce in principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le spese giudiziarie in questione.
6.2 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.3 Nel caso specifico il reclamante sostiene che il debito di fr. 100.– (indicato sia nel secondo che nel terzo precetto esecutivo) è stato incorporato nell’importo di complessivi fr. 957.30 indicato nella proposta di rateazione sulla quale si fonda la quarta esecuzione oggetto del secondo reclamo. La CO 1 non si è espressa al riguardo, ma in ognuno dei due precetti esecutivi come titolo di credito sono indicate le tasse giudiziarie stabilite nella decisione 17 gennaio 2014 del Giudice di pace del circolo del Ceresio. Se non che l’emissione di due precetti esecutivi per lo stesso credito non è vietata, finché nessuna delle esecuzioni è giunta allo stadio della continuazione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2). Ma ciò che più conta in questa sede la censura fondata sull’esistenza di “doppioni” non rientra fra le eccezioni dell’art. 81 cpv. 1 LEF e potrebbe essere sollevata solo nel quadro di un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF e sopra consid. 5). Soltanto il pagamento effettivo del credito posto in esecuzione (o un altro motivo d’estinzione, di prescrizione o di dilazione) ostacola il rigetto definitivo dell’opposizione. Incombeva quindi al reclamante di provare di avere estinto il suo debito di fr. 100.–.
a) Orbene, RE 1 ha allegato, seppure solo nel secondo reclamo (inc. 14.2016.132, pag. 2 verso il basso), di avere pagato quel credito con gli acconti, di complessivi fr. 250.–, menzionati dalla stessa istante sul quarto precetto esecutivo (n. __________9). E non è seriamente dubbio – e comunque l’istante non l’ha contestato – che “il precetto esecutivo” indicato nella proposta di “pagamento rateale” del 26 agosto 2014 (doc. 5 nell’inc. __________) è proprio il secondo di fr. 100.– più fr. 20.– del 19 agosto 2014 (doc. 4), che è quindi stato incorporato nell’importo complessivo di fr. 957.30. Certo, non si evince dagli atti che il reclamante abbia dichiarato, all’atto del pagamento degli acconti, che intendeva soddisfare il credito di fr. 120.– nel senso dell’art. 86 cpv. 1 CO. E anzi l’istante non l’ha capito così, dal momento che ha avviato il 25 settembre 2015 una nuova (terza) esecuzione sempre per quelle spese processuali di fr. 100.– (doc. 7). Sta però di fatto che RE 1 ha immediatamente contestato l’emissione di quel precetto esecutivo il 30 settembre 2016 invocando anche il pagamento dell’acconto di fr. 100.– del 17 marzo 2015 (doc. 8). Si deve pertanto considerare comprovato il pagamento del credito di fr. 100.– oggetto della (terza) esecuzione (n. __________7) ancora prima della sua introduzione. Il (primo) reclamo va così accolto su questo punto.
b) È invece inammissibile la richiesta di cancellazione del secondo e del terzo precetto esecutivo (n. __________2__________ e __________7) poiché non rientra nella competenza del giudice di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 5), bensì in quella dell’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016 consid. 2.1). Ad ogni modo anche le procedure esecutive perente (giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF) o per le quali è stata respinta la domanda di rigetto dell’opposizione provvisorio o definitivo rimangono iscritte nei registri dell’ufficio d’esecuzione e continuano a essere comunicate ai terzi interessati durante cinque anni (art. 8a cpv. 4 LEF; Istruzione n. 4 sull’estratto semplice del registro esecuzioni e fallimenti 2016, n. 7 e 8; sentenza della CEF 15.2001.262 del 16 ottobre 2001; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 68 ad art. 84 LEF; Möckli in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 27 ad art. 8a LEF).
Sul secondo reclamo (inc. 221/A/16/S, 14.2016.132)
7. L’attestato di carenza di beni rilasciato l’8 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione di Mendrisio per fr. 796.70 (doc. B) vale, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Solo che dai fr. 796.70 devono essere dedotti gli acconti già versati dal debitore indicati dalla stessa escutente sia nel precetto esecutivo n. __________9, sia nell’istanza di rigetto (fr. 50.– il 6 ottobre 2014; fr. 50.– il 17 dicembre 2014; fr. 50.– il 19 gennaio 2015), ad eccezione di quello di fr. 100.– del 17 marzo 2015 di cui già si è tenuto conto nella terza esecuzione n. __________7 (sopra consid. 6.3/a). Ne consegue che il Giudice di pace avrebbe dovuto rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta dal reclamante limitatamente a fr. 646.70. Il (secondo) reclamo va quindi accolto in questa misura. Per i motivi già indicati in precedenza (sopra consid. 6.3/b), la richiesta di cancellazione dei tre precetti esecutivi e dell’attestato di carenza di beni è inammissibile.
8. Quanto alle difficoltà economiche allegate da RE 1, esse non sono comunque un motivo che, secondo la legge (art. 81 e 82 cpv. 2 LEF), autorizza il giudice del rigetto – né tantomeno la Camera – a respingere o a sospendere le istanze di rigetto dell’opposizione. Semmai, il convenuto potrà far valere tale censura davanti all’ufficio d’esecuzione, il quale sarà legittimato a pignorare le sue entrate solo nella misura in cui eccede il proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF), mentre se il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, esso potrà se del caso chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015).
9. Le tasse del presente giudizio seguono la soccombenza totale dell’istante nella prima causa (art. 106 cpv. 1 CPC) e parziale e reciproca nella seconda (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo nella prima procedura (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) e l’escutente essendo rimasta silente nella seconda.
Anche i dispositivi sulle spese processuali di prima sede devono essere corretti in base al grado di soccombenza mentre non devono essere attribuite ripetibili in assenza di domande motivate delle parti.
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 100.– e di fr. 796.70, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo interposto nella causa n. __________ (inc. 14.2016.131) è accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati.
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 40.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.
1.1 La domanda di cancellazione dei precetti esecutivi n. __________7 e __________2__________ è irricevibile.
1.2 Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.
2. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo interposto nella causa n. __________ (inc. 14.2016.132) è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________9 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 646.70.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico per fr. 15.– e a carico del convenuto per fr. 65.–.
2.1 La domanda di cancellazione dei precetti esecutivi n. __________9 __________7 e __________2__________, così come dell’attestato di carenza di beni n. 5__________, è irricevibile.
2.2 Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 80.– e a carico della CO 1 per fr. 20.–.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).