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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 aprile 2016 da
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CO 1 (titolare della ditta individuale I__________)
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 10 giugno 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 maggio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’11 aprile 2016 CO 1, titolare della ditta individuale I__________, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 35'000.– più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 25 maggio 2016 è comparsa unicamente CO 1, che ha confermato l’istanza.
C. Statuendo con decisione 30 maggio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 31 maggio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 15 giugno 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo, considerando che il pagamento era apparentemente avvenuto dopo la scadenza del termine di reclamo e ritenendo la solvibilità della reclamante dubbia. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
E. Con scritto del 6 luglio 2016, la reclamante ha comunicato di avere da poco ottenuto dal suo azionista la messa a disposizione di fr. 40'000.–, recentemente dissequestrati dal Procuratore pubblico, così come il deposito di fr. 450'000.– presso il notaio avv. __________, effettuato da un terzo in vista del suo risanamento e condizionato alla revoca del fallimento. La reclamante ha d’altronde contestato che il pagamento del credito che ha portato al fallimento sia avvenuto solo con il bonifico sul conto dell’ufficio d’esecuzione, dopo la scadenza del termine di reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Essendo la sentenza stata notificata alla RE 1 il 31 maggio 2016, in concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno del termine venerdì 10 giugno 2016 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta della posta di __________ del 10 giugno 2016 (doc. C annesso al reclamo) relativa al versamento di fr. 35'633.90 sul conto dell’UE di Lugano. La documentazione acclusa al reclamo non permette di stabilire se tale pagamento abbia estinto l’esecuzione promossa dall’istante, perché il conteggio per il debitore del 9 giugno 2016 (doc. D) è incompleto – sono state fotocopiate solo le pagine dispari –, ma la Camera ha accertato d’ufficio che il pagamento in questione ha davvero estinto l’esecuzione dell’istante. Contrariamente a quanto rilevato nel decreto di effetto sospensivo del 15 giugno 2016, l’effetto liberatorio del bonifico effettuato a contanti dalla reclamante allo sportello della posta di Locarno è da ritenere avvenuto il 10 giugno 2016, ossia l’ultimo giorno del termine di reclamo (sopra consid. 1), al momento della sua esecuzione, e non solo al momento dell’accredito della somma sul conto dell’UE. Con sentenza del 20 marzo 1998, il Tribunale federale ha stabilito che, ove il creditore abbia manifestato la propria disponibilità a ricevere il pagamento del debito sul proprio conto postale, secondo il principio dell’affidamento il versamento dell’importo dovuto allo sportello della posta ha effetto estintivo immediato (DTF 124 III 147 consid. 2/a, confermata dalla sentenza 4C.172/2005 del 14 settembre 2005 consid. 2) e non solo, come i bonifici mediante vaglia postale od ordine di pagamento, al momento in cui la somma è accreditata sul conto del creditore (DTF 119 II 234 consid. 2, cui rinvia la DTF 124 III 117 consid. 2/a citata nel decreto di effetto sospensivo; Gauch/Schluep/Schmid/ Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. II, 9a ed. 2008, n. 2320-2321). Ciò vale anche per i pagamenti fatti sul conto dell’ufficio d’esecuzione (Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF). Il primo presupposto per l’annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) risulta così adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dal conteggio (al 9 giugno 2016) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano pendenti numerose procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 4'468'924.35. Anche tolte quelle perente, il carico debitorio supera i fr. 4'400'000.–.
a) Che alcune delle esecuzioni elencate nel conteggio siano state pagate è una mera affermazione della reclamante, che non è stata resa verosimile con riscontri oggettivi e concreti. Lo stato di riparto (doc. E) allestito in occasione del suo precedente fallimento decretato da questa Camera il 13 agosto 2014 non attesta infatti l’estinzione dei crediti elencati, siccome il fallimento può essere revocato non solo se i debiti sono stati estinti, ma anche se i creditori hanno ritirato la propria insinuazione (art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF). Ad ogni modo, la reclamante non ha fornito indicazioni sufficienti per controllare l’identità dei crediti registrati nello stato di riparto con quelli menzionati nel conteggio. È d’altronde pure rimasta allo stadio di mera allegazione l’esistenza di trattative in fase avanzata per “risolvere” le posizioni debitorie delle società escutenti __________ Sagl, __________ SA e __________ Sagl.
Il fatto poi che l’Ufficio esazione e condoni abbia chiesto il 10 giugno 2016 la cancellazione di otto esecuzioni per imposte federali e cantonali arretrate dal 2007 al 2010 (doc. G) ancora non rende verosimile che la reclamante disponga delle risorse necessarie a far fronte alle numerose esecuzioni tuttora in corso nei suoi confronti, non solo perché il documento in questione non indica il motivo del ritiro e lascia presumere che la reclamante non abbia pagato le imposte successive al 2010, ma anche perché la reclamante non ha specificato come intende estinguere i propri debiti correnti. Non basta al riguardo asserire che “oltre all’attività commerciale [essa] dispone di importanti attivi immobiliari, il cui valore supera di molto l’ammontare delle ipoteche che vi gravano”. L’unico indizio a conforto di ciò dovrebbe essere l’estratto dal registro fondiario relativo al mappale n. __________ RFD di __________ (doc. F), sennonché tale atto non ne accerta il valore (e la stima ufficiale risulta non superare complessivamente fr. 1'568'297.–) e fa stato di un carico ipotecario nominale totale di fr. 6'520'618.25. Non appare quindi verosimile che la realizzazione del fondo debba lasciare un’eccedenza, anzi pare proprio destinata a sfociare in una perdita.
b) Non si disconosce che a carico della reclamante non risultano essere stati rilasciati attestati di carenza di beni. Alla luce delle precedenti considerazioni la sua sopravvivenza economica pare nondimeno seriamente minacciata, e da tempo, ove appena si pensi che quello in esame è il terzo fallimento dal 2014.
c) Come ammette la stessa reclamante nel suo scritto 6 luglio 2016, la messa a sua disposizione da terzi di fondi per complessivi fr. 490'000.– in vista del suo risanamento (sopra ad E) è avvenuta dopo la scadenza del termine di reclamo. Tale circostanza non può quindi essere presa in considerazione in questa sede, ricordato che i motivi ostativi al fallimento devono essere realizzati e sollevati nel termine di ricorso (DTF 139 III 491 segg. consid. 4; sentenza della CEF 14.2014.143 del 13 agosto 2014 consid. 2.2). Per tacere del fatto che la reclamante non ha reso verosimile che tali fondi siano sufficienti per un suo durevole risanamento.
d) Nelle predette circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.
3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far tempo dal 31 maggio 2016 alle ore 10.00 è confermato.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. Notificazione a:
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–; –,; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).