Incarto n.
14.2016.137

Lugano

24 novembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella causa SO.2016.1292 (cancellazione di precetto esecutivo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 18 marzo 2016 da

 

 

 CO 1 

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

 RE 1  (D)

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 15 giugno 2016 presentato da RE 1 (in seguito RE 1) contro la decisione emessa il 13 giugno 2016 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 marzo 2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 9'000.– oltre agli interessi del 5% dal 23 marzo 2015 indicando come titoli di credito la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le ripetibili di fr. 5'000.– stabilite nella decisione 8 settembre 2014 della Pretura di Lugano, sezione 5, così come le ripetibili di fr. 3'000.– assegnate da questa Camera nella sua sentenza del 28 gennaio 2015. L’escussa ha interposto opposizione il 25 marzo 2015.

 

                                  B.   Avendo l’escutente inoltrato azione di rigetto definitivo, l’escussa ha ritirato l’opposizione e ha versato una prima rata di fr. 8'000.– come richiesto dalla controparte il 2 febbraio 2015 e il saldo (pari a fr. 2'198.65 secondo i calcoli del procedente) il 3 novembre 2015.

 

                                  C.   A fronte del rifiuto di RE 1 di ritirare l’esecuzio­­ne comunicato con e-mail del 17 novembre 2015, il 18 marzo 2016 CO 1 ha promosso nei suoi confronti alla Pretura di Lugano, sezione 1, “istanza di tutela giurisdizionale dei casi manifesti”, chiedendo di ordinare all’Ufficiale d’esecuzione di Lugano di cancellare il noto precetto esecutivo e di condannare il convenuto a rifonderle fr. 18.– per le spese di rilascio dell’estratto esecutivo che la concerne, protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2016, RE 1 si è opposto all’istanza, protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili di fr. 1'530.35, poi ridotte di fr. 100.– con scritto del 30 marzo 2016.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 13 giugno 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e di conseguenza fatto ordine all’Ufficiale d’esecuzio­­ne di Lugano di cancellare il noto precetto esecutivo, ha condannato il convenuto a pagare all’istante fr. 18.– e ha posto a carico del primo le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità ripetibili di fr. 560.–.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2016, postulandone la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, la rifusione da parte dell’istante delle spese processuali e di ripetibili per fr. 1'530.35 e la sua condanna a pagare le spese di seconda sede e un’indennità ripetibili di fr. 500.–. Nel termine di legge impartitole, che il presidente della Camera ha rifiutato di prorogare con decreto del 30 giugno 2016, CO 1 non ha formulato osservazioni sul reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – fondata sull’art. 85 LEF – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC) – sicché verrebbe da chiedersi se vi sia ancora spazio per una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 segg. CPC) – la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’al­­tro tempestivo.

 

                                   2.   A dispetto del rinvio dell’istante (n. 10 dell’istanza) e del Pretore all’art. 85 LEF, la causa in esame in realtà non tende all’annul­­lamento dell’esecuzione – che risultava estinta per pagamento già prima del suo avvio (v. l’estratto esecutivo prodotto quale doc. M e art. 10 Rform, RS 281.31) – e neppure all’accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione – come detto pacificamente estinto – bensì esclusivamente alla cancellazione dell’esecuzione dal relativo registro, unica domanda figurante nell’istanza (oltre alla rifusione della tassa per l’estratto).

 

                                2.1   Orbene, la gestione del registro delle esecuzioni, e in particolare la comunicazione d’informazioni a terzi secondo l’art. 8a LEF, rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure se egli è adito con un’azione di accertamento dell’inesistenza di un credito posto in esecuzione (sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 consid. 4.2, SZZP/RSPC 2015, 179 segg.). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione – o meglio detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale valuterà se sono date le condizioni legali per accedere alla domanda, segnatamente se l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in modo indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale (ad esempio di disconoscimento o di accertamento negativo di debito) che l’esecuzione era ingiustificata sin dall’inizio (sentenza 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2 e 2). La decisione dell’uffi­cio può essere impugnata con ricorso (giusta gli art. 17 e 18 LEF) dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art. 13 LEF) e non al giudice civile.

 

                                2.2   In riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto dichiarata inammissibile per carenza di competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC).

                                   3.   A scanso di equivoci va precisato che le esecuzioni estinte per pagamento, come quella in rassegna, continuano a essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal pagamento (art. 8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal procedente (v. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477 consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è ciò per precisa volontà del legislatore (FF 1991 III 23; DTF 128 III 336; sentenza del Tribunale federale del 21 luglio 1999 pubblicata in BlSchK 2000, pag. 89, citata nella Circolare n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare n. 32/2005 sull’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione [art. 8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento [estratto dal registro delle esecuzioni 2016] ad n. 7).

 

                                         Le sentenze citate dal primo giudice (DTF 141 III 68 segg.; 140 III 41 segg.) non giustificano una conclusione diversa. La prima precisa che una decisione giudiziale impedisce la comunicazione a terzi solo se accerta il carattere ingiustificato dell’esecuzione sin dall’inizio (DTF 141 III 75 consid. 2.6.1.1), ovvero se essa verte su un credito inesistente o estinto (anche per pagamento) già al momento del suo avvio; la seconda menziona incidentalmente il fatto che la decisione fondata sull’art. 85 LEF può giustificare la cessazione della comunicazione dell’esecuzione a terzi a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF (DTF 140 III 44 consid. 3.2.3), senza però precisarne le condizioni, che per invalsa giurisprudenza comprendono l’esigenza per cui l’esecuzione sia stata ingiustificata al momento della sua introduzione (DTF 125 III 336 consid. 3 con rinvii e 125 III 153 consid. 2/d), in altre parole che sia “avvenuta indebitamente” (v. FF 1991 III 23; in francese: “poursuite engagée à tort”, in tedesco: “eine Betreibung festgestellter­massen zu Unrecht erfolgt ist”). Un pagamento effettuato in corso di procedura conferma invece che l’esecuzione non era indebita (fatta salva una successiva azione di ripetizione dell’indebito esercitata con successo, che nella misura in cui accerta l’inesi­­stenza o l’inesigibilità del credito posto in esecuzione legittima una limitazione dell’informazione in virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF). Oltre che irricevibile l’istanza si rivela dunque anche infondata nel merito.

 

                                   4.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per le ripetibili, da fissare in virtù dei criteri posti all’art. 11 RTar (RL 3.1.1.7.1), applicabile per il rinvio dell’art. 96 CPC. Tra questi non rientra il carattere abusivo o in mala fede prestato dalla parte vincente alla condotta processuale della parte soccombente (sentenze della CEF 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 5 e 14.2016.188 del 1° febbraio 2016 consid. 8), la quale non può quindi essere sanzionata con l’assegnazione di “ripetibili piene” come richiesto dal convenuto in prima sede (osservazioni a pag. 5).

 

                                   5.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è irricevibile.

                                         2.   [abrogato]

                                         3.   Le spese processuali, di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico. Essa è tenuta a rifondere al convenuto fr. 560.– per ripetibili.

 

                                       2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 420.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).