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Incarti n. 14.2016.14 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nelle cause __________ e __________ (opposizione al sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanza 7 ottobre 2013 da
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RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
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contro |
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(patrocinata dagli avv. PA 3 e PA 3, )
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giudicando sui reclami del 25 gennaio 2016 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 13 gennaio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 settembre 2013 presentata a nome della Comunione ereditaria fu __________ (composta dalla figlia CO 2 e dalla Fondazione __________) nei confronti di RE 1, l’esecutore testamentario avv. dott. CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF il sequestro di diversi beni patrimoniali, immobiliari e mobiliari del debitore (in particolare un velivolo modello __________ immatricolato __________, marchi, brevetti, azioni e quote di proprietà), il tutto fino a concorrenza di fr. 39'109'080.– oltre agli interessi del 5% dal 19 luglio 2001. Tra questi beni figurano anche 25 azioni della __________ AG, detenute da RE 1 e depositate presso la __________ AG di __________, del valore nominale di fr. 25'000.–. Quale titolo del credito e causa del sequestro, l’istante ha indicato cinque sentenze, tutte passate in giudicato, tra cui la sentenza del 17 settembre 2013 con cui l’Obergericht di __________ ha condannato RE 1 a versare all’esecutore testamentario fr. 38'895'000.– oltre agli interessi del 5% dal 19 luglio 2001 e a fr. 200'000.– di ripetibili (ossia quasi l’intero importo fatto valere dall’istante).
B. Con decreto del giorno successivo (inc. __________) il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto richiesto, rendendo attento il creditore in merito alla sua responsabilità nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere accertata giudizialmente l’inesistenza del credito. Con un decreto separato (inc. __________), sempre del 24 settembre 2013, il Pretore ha ordinato il sequestro delle 25 azioni della __________ AG. Essendo il sequestro stato eseguito il 25 settembre 2013 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, rispettivamente il 30 ottobre 2013 dal Betreibungsamt di __________, con un’unica istanza del 7 ottobre 2013 RE 1 ha presentato opposizione a entrambi i decreti di sequestro davanti al medesimo giudice, chiedendo in via supercautelare e cautelare il versamento da parte dell’istante di fr. 2'000'000.– a titolo di garanzia. Invitato a presentare le proprie osservazioni, il 14 novembre 2013 l’avv. CO 1 ha concluso per la reiezione delle stesse e la conferma dei decreti di sequestro. In sede di replica e di duplica rispettivamente del 22 novembre e del 6 dicembre 2013, le parti hanno ribadito le loro rispettive posizioni.
C. Con scritto del 10 agosto 2015 CO 2 ha informato il Pretore di essere cessionaria della pretesa della comunione ereditaria, producendo al proposito – fra le altre cose – l’atto di cessione del 10 marzo 2015, e la dichiarazione di approvazione (”Zustimmungserklärung”) sottoscritta dall’esecutore testamentario e dalla Fondazione quale coerede. Con decisione del 12 agosto 2015 il Pretore ha annesso agli atti la documentazione prodotta da CO 2 e ha assegnato a RE 1 un termine per presentare eventuali osservazioni in merito alla sostituzione della parte nelle procedure. Il 29 settembre 2015 il debitore ha chiesto in via preliminare che CO 2 fosse obbligata a produrre il contratto di divisione ereditaria menzionato nell’atto di cessione e a corrispondere fr. 8'000.– a 10'000.– a garanzia delle spese processuali e delle ripetibili in ognuna delle procedure pendenti nei suoi confronti. Con risposta del 22 ottobre 2015, CO 2 si è opposta alle richieste del debitore.
D. Statuendo con decisioni del 13 gennaio 2016 il Pretore ha dato atto che CO 2 è subentrata all’avv. CO 1 in entrambe le cause e ha respinto la domanda di edizione del contratto di divisione, le istanze di cauzione sia secondo l’art. 83 cpv. 3 CPC che secondo l’art. 273 LEF e le opposizioni, confermando i sequestri, ponendo in ambedue le sedi le spese processuali di fr. 2'000.– nella prima causa (inc. __________) e di fr. 500.– nella seconda (inc. __________) a carico di RE 1, tenuto a rifondere “alla parte sequestrante” rispettivamente fr. 17'700.– e fr. 1'400.– per ripetibili.
E. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 25 gennaio 2016 per ottenere, in via principale, l’accoglimento delle istanze di garanzia giusta l’art. 273 LEF, l’ammissione delle opposizioni ai sequestri e la revoca degli stessi, e in via subordinata l’annullamento delle sentenze impugnate e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio previa assunzione del contratto di divisione. Con decreto del 27 gennaio 2016, il presidente della Camera ha respinto le richieste di concessione dell’effetto sospensivo postulate dal reclamante.
F. Nelle loro osservazioni del 18 febbraio 2016, sia l’avv. CO 1CO 2 hanno concluso per la reiezione dei reclami. Con replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera il 29 febbraio dal reclamante e l’11 marzo 2016 da CO 2, essi hanno ribadito le loro posizioni.
G. Il 25 maggio 2016 il reclamante ha chiesto l’assunzione agli atti della decisione 9 maggio 2016 con cui la Procura del Canton __________ ha aperto un procedimento penale nei confronti dell’avv. CO 1. Stante l’esito del giudizio odierno, tale istanza non è stata notificata alle controparti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 I reclami in esame sono diretti contro due sentenze di analoga motivazione, distinte tra loro unicamente per i beni sequestrati, motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta a RE 1 il 14 gennaio 2016, il termine di 10 giorni è scaduto domenica 24 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25 gennaio 2016 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentati l’ultimo giorno del termine, i reclami sono tempestivi.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.4 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nelle decisioni impugnate il Pretore ha anzitutto dato atto che CO 2 è subentrata “a giusto titolo” all’avv. dott. CO 1 sulla scorta dell’art. 83 cpv. 1 CPC ottenendone la cessione del credito garantito dal sequestro, della cui validità egli non ha avuto motivo di dubitare. Egli ha poi respinto la domanda di edizione del contratto di divisione ereditaria cui si riferisce l’atto di cessione, considerando che le pretese successorie potevano essere cedute indipendentemente dalla conclusione di un contratto di divisione e che non sussistevano ad ogni modo motivi di dubitare dell’effettività e della veridicità della cessione. Il Pretore ha pure respinto le richieste intese a obbligare CO 2 a versare una cauzione nel senso dell’art. 83 cpv. 3 CPC in ogni procedura, giacché il convenuto non aveva contestato che la controparte fosse facoltosa.
In merito alla causa dei sequestri, il primo giudice ha considerato esecutive tutte le sentenze prodotte dall’istante, compresa quella emessa il 17 settembre 2013 dall’Obergericht del Canton __________, di cui ha confermato il carattere condannatorio per quel che riguarda la pretesa vantata dall’istante, dal momento che con sentenza del 27 marzo 2014 il Tribunale federale ha respinto un ricorso interposto da RE 1 contro tale decisione. Il Pretore ha quindi respinto le opposizioni e confermato i sequestri. Infine, il magistrato ha respinto anche le domande di cauzione fondate sull’art. 273 LEF ricordando come le stesse siano di regola escluse laddove il sequestro, come nella fattispecie, è fondato su un titolo di rigetto definitivo.
4. Nei reclami in esame, RE 1 solleva anzitutto una serie di censure formali: critica la reiezione della domanda d’edizione del contratto di successione e lamenta la mancata concessione di un termine per esprimersi sulla sostituzione di parte dopo la reiezione della domanda d’edizione (sotto consid. 5), contesta l’ammissione della sostituzione di parte (consid. 6) e si oppone alla reiezione della richiesta di cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC (consid. 7).
Nel merito, egli censura la legittimazione attiva di CO 2 revocando in dubbio la validità della cessione delle pretese ereditarie (consid. 9), rimette in causa l’estensione delle pretese cedute alla sequestrante, che non verterebbero sulle spese e ripetibili derivanti dalla decisione 17 settembre 2013 dell’Obergericht __________ (consid. 10), ne deduce che anche la causa di sequestro è dubbia, il titolo di rigetto definitivo invocato al riguardo (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF) essendo mutato in corso di causa in seguito alla cessione (consid. 11), ribadisce l’esistenza dei presupposti per obbligare la sequestrante a prestare una garanzia giusta l’art. 273 LEF (consid. 12) e valuta infine le decisioni impugnate, nel risultato, come manifestamente inique in considerazione di fatti nuovi emersi dopo la loro pronuncia (consid. 13).
5. Come detto il reclamante si duole anzitutto che il Pretore non ha acquisito agli atti il contratto di divisione ereditaria come invece da lui richiesto e ha dato atto della cessione e quindi della sostituzione di parte senza permettergli di esprimersi ancora una volta sulla questione, violando così il suo diritto di essere sentito. La conoscenza del contenuto del contratto di divisione, cui la cessione si riferisce, è a detta del reclamante “indispensabile” per accertare la validità di quest’ultima.
5.1 La sequestrante rileva a giusto titolo che la procedura di sequestro è di carattere sommario (sopra consid. 1.2), sicché sono ammissibili solo le prove che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante (replica spontanea, pag. 4 ad 4), riferendosi alla giurisprudenza in materia di rigetto dell’opposizione, secondo il Tribunale federale nella procedura di opposizione al sequestro è ammessa solo la produzione di documenti (DTF 138 III 639 consid. 4.3; sopra consid. 1.4/b). La ricevibilità della richiesta di edizione del contratto di divisione appare quindi dubbia. Sia come sia, essa andava respinta per l’assenza di rilevanza giuridica della prova richiesta nella fattispecie (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), come deciso dal Pretore a ragione (sotto consid. 9.2).
5.2 Relativamente alla pretesa violazione del diritto del reclamante di essere sentito sul rifiuto del Pretore di assumere il contratto di divisione, va ricordato che in virtù dell’esigenza di celerità che caratterizza la procedura in esame il giudice non è tenuto a emanare un’ordinanza separata sulle prove giusta l’art. 154 CPC, ad ogni modo non quando la richiesta, come nella fattispecie, verte su un documento (sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014 consid. 1.3). Può quindi statuire sulla questione direttamente con la sentenza di merito, senza dover dapprima assegnare al richiedente un termine per replicare alle osservazioni della controparte sull’istanza di assunzione della prova.
Non va dimenticato, infatti, che in linea di massima solo alla parte convenuta dev’essere impartito un termine per esprimersi sull’istanza (ovvero nel caso concreto sull’opposizione) e su un’eventuale richiesta di edizione di documenti (art. 253 CPC), mentre all’istante (e richiedente) è riconosciuto unicamente il diritto a una replica spontanea (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6) senza preventiva assegnazione di termine (DTF 142 III 54-55 consid. 3.1.1), ciò che vale anche per un’eventuale duplica spontanea. Nel caso specifico, il diritto di essere sentito del reclamante è stato così sufficientemente garantito con la notifica delle osservazioni 22 ottobre 2015 formulate da CO 2 sulla richiesta di edizione del contratto di divisione. Va pertanto respinta la conclusione formulata dal reclamante in via subordinata di rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio previa assunzione agli atti del contratto di divisione.
6. Il reclamante contesta d’altronde l’ammissione della sostituzione di parte, facendo valere che il Pretore non avrebbe potuto accertare la validità della cessione delle pretese per cui sono stati richiesti i sequestri senza dapprima verificare se la stessa era subordinata a condizioni o all’adempimento di altri obblighi in virtù del contratto di divisione ereditaria menzionato nella dichiarazione di cessione. A detta del reclamante tale menzione costituisce un indizio a favore del carattere causale della cessione, la cui validità dipenderebbe così da quella del contratto di divisione ereditaria. A mente di CO 2, invece, la relazione alla base della cessione non interessa il reclamante nella sua qualità di debitore ceduto, dal momento che i termini della cessione sono chiari e non sussistono elementi che ne indiziano l’invalidità, di modo ch’egli può liberarsi validamente pagando il dovuto alla cessionaria.
6.1 Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante (art. 83 cpv. 1 CPC) senza il consenso della controparte (art. 83 cpv. 4 CPC a contrario). Con “oggetto litigioso” può essere intesa una cosa, ma anche un rapporto giuridico, una pretesa o un semplice diritto. Il termine “alienazione” è da intendersi in senso ampio: infatti non comprende solo la vendita, bensì qualsiasi trasferimento tra vivi di un bene o di un diritto – sia tramite cessione, donazione o permuta – o qualsiasi mutamento di condizione giuridica che riguardi la titolarità del bene o la qualità di avente diritto o di obbligato (Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 83 CPC; Graber/Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 83 CPC). La sostituzione di parte esplica i suoi effetti e diventa valida con la comunicazione al giudice (Göksu in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 83 CPC, con rinvio all’art. 130 CPC per quel che riguarda la forma della comunicazione).
6.2 La legittimazione attiva o passiva – in particolare quella del cessionario che chiede di subentrare nel processo (Livschitz in: Baker & McKenzie (editori), Handkommentar ZPO, 2011, n. 1 ad art. 1 CPC – è una questione di diritto materiale che dev’essere verificata d’ufficio in qualsiasi stadio del procedimento (DTF 130 III 424 consid. 3.1; DTF 118 Ia 129 consid. 1). Essa costituisce un presupposto di merito (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), il cui difetto conduce alla reiezione o all’ammissione della causa e non alla sua inammissibilità (cfr. Zingg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 171 ad art. 59 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 203 e 229). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati (sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1).
6.3 La legittimità della successione di parte nel processo dipende quindi dalla legittimazione del subentrante. Va trattata con le questioni di merito. Nella procedura di opposizione al sequestro, la legittimazione del sequestrante dev’essere esaminata sotto l’angolo della verosimiglianza, come la stessa esistenza del credito (v. sopra consid. 2). Come si vedrà nella parte del presente giudizio dedicata alla verifica dei presupposti materiali del sequestro avversati dal reclamante (sotto consid. 9), le censure relative alla legittimazione attiva di CO 2 sono infondate. Lo sono pertanto anche le critiche al subentro di lei nelle cause in esame.
7. In merito alla reiezione delle sue richieste di prestazione di una garanzia nel senso dell’art. 83 cpv. 3 CPC, il reclamante rimprovera al primo giudice di essersi fondato su una semplice allegazione priva di riscontro probatorio per considerare che CO 2 fosse economicamente in grado di eventualmente far fronte a pretese risarcitorie nei suoi confronti in caso di soccombenza. A suo parere è senza rilievo il fatto per lui di non aver contestato tale allegazione, perché non gli era stato chiesto di formulare osservazioni specifiche e comunque incombeva all’istante documentare il proprio patrimonio, non bastando al riguardo la semplice aspettativa d’incassare una cifra milionaria.
7.1 La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83 cpv. 2 CPC). In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione (art. 83 cpv. 3 CPC). Scopo dell’istituto è di evitare alla parte avversa un danno sul piano delle spese giudiziarie o dell’esecuzione del giudizio (condannatorio) di merito in seguito alla sostituzione – indipendente dalla sua volontà – della controparte solvibile con un subentrante insufficientemente solvibile (Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 22-23 ad art. 83 CPC; Gross/Zuber in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 83 CPC) oppure quando il subentro tende ad aggirare l’obbligo di pagare una cauzione mediante cessione della pretesa dedotta in giudizio a una parte che non vi è soggetta (v. Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 318).
7.2 La cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC è quindi subordinata a una richiesta della controparte e a una valida motivazione. Secondo l’art. 8 CC spetta a tale controparte allegare la motivazione e dimostrarne i fatti costitutivi (Schwander in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 32 ad art. 83 CPC) o perlomeno renderli verosimili trattandosi segnatamente dell’insolvibilità della parte subentrante (cfr. Göksu, op. cit., n. 33 ad art. 83 e il rinvio all’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC).
Ora, nelle sue osservazioni 29 settembre 2015 (act. VII) alla richiesta di CO 2 di subentrare nella causa all’esecutore testamentario, il reclamante si è limitato a dare una vaga spiegazione sull’importo della cauzione (di fr. 8'000.– a fr. 10'000.–) senza spendere una parola sul motivo della sua richiesta. Non ha poi replicato alle osservazioni 22 ottobre 2015 della controparte (act. VIII), in cui essa aveva allegato di essere una persona sicuramente abbiente, essendo l’erede di una signora che pure essa era molto abbiente. Ebbene, per la dottrina maggioritaria i fatti debitamente allegati e specificati non devono essere provati ove la controparte non li abbia contestati in modo circostanziato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario; ad es. Brönnimann in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 150 CPC con rinvii; Schmid in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 150 CPC). Ad ogni modo, come visto non spettava alla subentrante rendere verosimile di essere sufficientemente solvibile bensì al reclamante di contestare tale circostanza. Anche su questo punto il reclamo si rivela in definitiva infondato.
8. Delle tre condizioni materiali stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), il reclamante ne rimette in causa due, ovvero la titolarità (consid. 9) e l’estensione delle pretese cedute alla sequestrante, che non verterebbero sulle spese e ripetibili derivanti dalla decisione emessa il 17 settembre 2013 dall’Obergericht __________ (consid. 10), così come la causa di sequestro, il titolo di rigetto definitivo invocato al riguardo essendo a suo dire mutato in corso di causa in seguito alla cessione (consid. 11). Egli ribadisce d’altronde l’esistenza dei presupposti per obbligare la sequestrante a prestare una garanzia giusta l’art. 273 LEF (consid. 12) e valuta infine le decisioni impugnate, nel risultato, come manifestamente inique in considerazione di fatti nuovi emersi dopo la loro pronuncia (consid. 13).
9. A dimostrazione della propria titolarità del credito CO 2 ha prodotto una dichiarazione di cessione (“Abtretungserklärung”) del 15 marzo 2015 (doc. 46 accluso alle sue osservazioni del 22 ottobre 2015), con cui l’avv. dott. CO 1, in qualità di esecutore testamentario della successione fu E__________, le ha ceduto tutti i diritti e obblighi della successione nei confronti di RE1 derivanti dalla sentenza emessa il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale, con riferimento alla cifra 5.1 del contratto di divisione concluso dalle uniche eredi CO 2 e la Fondazione E__________. In calce alla dichiarazione, il rappresentante della Fondazione ha apposto la propria firma in segno di approvazione.
9.1 Qualora l’amministrazione dei beni di una successione sia stata conferita a un esecutore testamentario ai sensi dell’art. 518 CC, soltanto quest’ultimo è legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato (trattasi nella terminologia tedesca di un caso di “Prozessstandschaft”; v. DTF 116 II 131 consid. 3b; Steinauer, Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1183a). Egli gode di ampi poteri di amministrazione e di disposizione per l’adempimento del proprio incarico: può ad esempio trasferire la proprietà, cedere dei diritti, alienare i beni della successione o gravarli di diritti di pegno. Qualora gli eredi raggiungano un consenso unanime in merito alla divisione, l’esecutore testamentario deve conformarsi alla loro volontà, adoperandosi a mettere in atto i punti su cui gli stessi hanno trovato un accordo (Steinauer, op. cit., n. 1176, 1178 e 1180, con rinvii).
a) Nel caso di specie neppure il reclamante contesta che l’avv. CO 1 fosse abilitato a disporre delle pretese della successione, in particolare quella oggetto della dichiarazione di cessione. D’altronde, RE 1 non ha fornito indizi per cui la cessione sarebbe contraria agli accordi o alle istruzioni delle eredi. Anzi, l’esplicita accettazione della sequestrante e della Fondazione esclude ogni dubbio in merito.
b) Ciò posto, la sostituzione di parte (“Parteiwechsel”) nel senso dell’art. 83 cpv. 1 CPC non va confusa con la sostituzione processuale (“Prozessstandschaft”) riconosciuta all’esecutore testamentario: la prima è connessa al cambiamento di proprietà dell’oggetto litigioso o di titolarità della pretesa dedotta in giudizio, ovvero a una questione di diritto materiale, mentre la seconda riguarda unicamente l’autorizzazione a condurre il processo (in tedesco la cosiddetta “Prozessführungsbefugnis”, Gross/Zuber, op. cit., n. 7 ad art. 83).
Benché la cessione sia stata correttamente disposta dall’esecutore testamentario (sopra consid. 9.1/a), essa verte a ben vedere sulla pretesa (di contitolarità) che la Fondazione vantava sui crediti della defunta nei confronti del reclamante in seguito all’apertura della successione (art. 560 e 602 cpv. 2 CC). Ora, la modifica della proprietà dei beni della successione o della titolarità dei suoi crediti non avviene già con l’accordo di divisione (art. 607 cpv. 2 CC) o con la decisione di divisione, bensì solo con il trasferimento effettivo dei singoli beni al nuovo proprietario o titolare (esclusivo), ciò che per crediti non incorporati in cartevalori richiede una cessione scritta firmata da tutti gli eredi cedenti (art. 165 cpv. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1391a) o dall’esecutore testamentario (se n’è stato istituito uno) per conto loro. La firma del cessionario non è invece obbligatoria (Girsberger/Hermann, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art. 165 CO).
c) Nel caso di specie la firma dell’avv. CO 1 apposta sulla dichiarazione di cessione del 15 marzo 2015 a nome delle eredi soddisfa già di per sé l’esigenza formale dell’art. 165 cpv. 1 CO. Ad ogni modo la stessa risulta sottoscritta anche dalla Fondazione coerede cedente. La cessione è di conseguenza formalmente ineccepibile.
9.2 Secondo alcune sentenze pubblicate del Tribunale federale la cessione di credito, nella sua componente di atto di disposizione, ha carattere astratto, nel senso che la sua validità è indipendente da quella del contratto (generatore dell’obbligo di cedere) sul quale si fonda, fatte salve espresse pattuizioni contrarie (DTF 71 III 169 consid. 2/f; 67 II 127 consid. 4). La dottrina è divisa, parte di essa difendendo la teoria della causalità (v. i riferimenti citati da Probst in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 6 ad art. 164 CO, note 18 e 19), ma non gli autori del Basler Kommentar (Girsberger/Hermann, op. cit., n. 25 ad art. 164), contrariamente a quanto afferma il reclamante. Nella sua ultima giurisprudenza il Tribunale federale ha lasciato la questione aperta (v. sentenza 4A_191/2013 del 5 agosto 2013 consid. 4 con rinvii). In assenza di un cambiamento formale della giurisprudenza pubblicata e di motivi imperiosi per un tale cambiamento, nulla si può rimproverare al Pretore per avere considerato che la validità della cessione non dipende dal contratto di divisione ereditaria.
a) Del resto, parte dei sostenitori della teoria della causalità ammettono che la stessa non si applica nei rapporti con il debitore della pretesa ceduta (v. gli autori citati da Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 2a ed. 1988, pag. 556 nota 80; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 23 ad art. 164). Valesse il contrario verrebbero contraddetti due scopi fondamentali della cessione di crediti: la protezione della buona fede del debitore della pretesa ceduta (cfr. art. 164 cpv. 2 e 167 CO) e la circolazione dei crediti (Girsberger/Hermann, op. cit., n. 25 ad art. 164). Egli deve in linea di massima potersi fidare dell’atto di cessione (art. 167 CO). Può rifiutare il pagamento al cessionario e liberarsi mediante deposito giudiziale soltanto se è a conoscenza di una controversia tra cedente e cessionario sulla titolarità del credito (art. 168 CO; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 168). Viceversa in assenza di litigio egli deve adempiere il proprio obbligo a favore del cessionario, ma è protetto nella sua buona fede se la cessione non dovesse essere valida.
Nel caso di specie, il reclamante non ha fornito alcun indizio secondo cui la cessione in questione sarebbe contestata dalla Fondazione. L’azione di riduzione promossa da CO 2 contro la Fondazione non ha ovviamente quale oggetto la cessione. Ritenere in queste condizioni la cessione indipendente dal contratto di divisione non presta il fianco alla critica.
b) Il reclamante sostiene ancora che con l’esplicito riferimento nella dichiarazione di cessione al punto 5.1 del contratto di divisione ereditaria le parti avrebbero voluto far dipendere la validità della cessione da quella del contratto di divisione e che non si può escludere senza una verifica di siffatto contratto che la cessione sia subordinata a condizioni o all’adempimento di altri obblighi. Sennonché tale interpretazione non trova appoggio nel testo della cessione, che si limita a un semplice riferimento (“bezugsnehmend”) senz’alcuna espresso rinvio, neppure generico, a eventuali condizioni della cessione contenute nel contratto, il quale appare così rappresentare più un motivo della cessione che la sua causa (sulla distinzione tra motivi e causa: Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., 1997, pag. 151). Sia come sia, l’apprezzamento del Pretore circa la reciproca volontà concorde delle parti alla cessione (un fatto: cfr. DTF 130 III 557 seg. consid. 3.1 e 3.2) non è manifestamente errato (nel senso dell’art. 320 lett. b CPC, sopra consid. 1.4/b) laddove considera la cessione incondizionata, specie perché nella procedura di opposizione al sequestro non è richiesta una prova piena ma basta la semplice verosimiglianza (sopra consid. 6.3). L’ammissione della legittimazione attiva di CO 2 (e quindi del suo subentro nelle cause in esame, sopra consid. 6.3) resiste di conseguenza alla critica.
10. Relativamente all’estensione del credito vantato dalla sequestrante, RE 1 espone che la cessione non fa riferimento alla sentenza del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________, ma costituirebbe tutt’al più un titolo per le spese e le ripetibili della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014, le quali non sono però state dedotte in esecuzione.
10.1 Oggetto della nota cessione (doc. 46, v. sopra consid. 9) è l’insieme dei diritti e degli obblighi della successione nei confronti di RE 1 derivanti dalla sentenza 27 marzo 2014 del Tribunale federale (“sämtliche Rechte und Pflichten des Nachlasse E__________ gegen Herrn RE 1 aus dem rechtskräftigen Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 2014”). Ora, con tale sentenza (4A_533/2013) il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da RE 1 contro la decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________ che lo condannava a corrispondere alla comunione ereditaria (per il tramite dell’esecutore testamentario) fr. 38'895'000.– (doc. 2, pag. 38 ad 3), ponendo a carico del ricorrente la tassa di giustizia di fr. 100'000.– e ripetibili per fr. 180'000.– a favore dell’esecutore testamentario. Dato che il testo della cessione si riferisce a un insieme di diritti e di obblighi esso non può contemplare solo il dispositivo della sentenza del 27 marzo 2014, che accerta un’unica pretesa della comunione ereditaria nei confronti di RE 1 – quella per ripetibili –, bensì l’intero rapporto giuridico esistente tra le parti tale e quale è stato fatto valere nella causa terminatasi con la sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese accertate con la decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________).
10.2 Non è al riguardo di rilievo determinare se la sentenza cantonale è passata in giudicato non appena è stata emessa (come pare risultare dalla decisione [5A_866/2012 consid. 4.1] citata dal reclamante) oppure se il ricorso in materia civile al Tribunale federale ha effetto devolutivo, di modo che impedisce il passaggio in giudicato della decisione cantonale impugnata, in linea di principio indipendentemente dalla questione dell’effetto sospensivo, il giudizio federale sostituendosi a quello cantonale (in tal senso: DTF 138 III 171 consid. 3.3). Come si evince dai riferimenti appena citati, la risposta al quesito non è infatti chiara neppure nella giurisprudenza dello stesso Tribunale federale (v. anche Corboz, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014 n. 13 ad art. 103 LTF) e non può così servire da criterio interpretativo nel caso in esame.
10.3 Che la volontà delle parti alla cessione fosse quella di comprendere tutte le pretese fatte valere nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014 risulta d’altronde, all’infuori dal suo testo, dal fatto che con esplicito riferimento alla cessione l’esecutore testamentario e la Fondazione hanno sottoscritto una dichiarazione di accettazione (doc. 49, “Zustimmungserklärung”) del subentro di CO 2 nei processi pendenti davanti al Pretore di Locarno-Campagna, tra cui quelli relativi ai sequestri qui in esame (__________ e __________). Orbene, tale dichiarazione non avrebbe alcun senso se alla subentrante non fossero anche state cedute le pretese fatte valere in quelle cause. Appare quindi più che verosimile – anzi è provato – che CO 2 è titolare anche delle pretese accertate nella decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________. La decisione impugnata è dunque lungi dall’essere manifestamente errata su questo punto, tanto che neppure il reclamante aveva contestato la cessione su questo punto nelle sue osservazioni presentate il 29 settembre 2015 in prima sede.
11. Il reclamante chiede la revoca del sequestro anche perché, a suo dire, nel corso della presente procedura di opposizione il “titolo” per cui esso era stato ordinato è mutato, “essendo lo stesso dipendente da una cessione che non è stata dimostrata sufficientemente”. In realtà, la causa dei sequestri (nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF) non è cambiata, è sempre costituita dalle decisioni emesse nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014. È mutata solo la titolarità delle pretese dedotte in quella causa, passata in forza della nota cessione dalle eredi in comune a CO 2 in via esclusiva. Ed è il caso di ricordare che la decisione ottenuta dal cedente vale anche quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del cessionario ove egli dimostri immediatamente la sua qualità di avente in causa (sentenza della CEF 14.2014.148 del 19 febbraio 2015 consid. 6.2). Nella fattispecie già si è diffusamente disquisito sulla validità della cessione (sopra consid. 9), non occorre ripetersi. Basta constatare come anche su questo punto il reclamo si riveli del tutto infondato.
12. Per i medesimi motivi, non si scorge alcuna ragione per non confermare la decisione del Pretore di respingere l’istanza di garanzia fondata sull’art. 273 LEF. Contrariamente a quanto pare allegare il reclamante (a pag. 13, n. 10), le decisioni emesse nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014 costituiscono, come detto (sopra consid. 10), validi titoli di rigetto definitivo anche a favore di CO 2.
13. Infine, il reclamante sostiene che la decisione del Pretore è “materialmente iniqua nel risultato”, poiché non prende in considerazione il procedimento penale recentemente aperto e tuttora in corso nei confronti dell’avv. dott. CO 1 per l’operato da lui svolto nel suo ruolo di esecutore testamentario, che conferirebbero “un significato diverso” alle sentenze emesse il 17 settembre 2013 dall’Obergericht di __________ e il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale.
13.1 A ben vedere, le uniche circostanze nuove invocate dal reclamante, a parte lo stralcio di un’istanza di ricusa da lui stesso poi ritirata (doc. B accluso al reclamo), sono una denuncia penale sporta sempre da lui contro l’avv. CO 1 e l’ipotesi di una denuncia fiscale, così come una dichiarazione giurata (“Eidsstattliche Erklärung”) del proprio patrocinatore (doc. C), il cui valore probatorio è pari a quello di semplici allegazioni di parte. Nulla che possa seriamente rimettere in discussione la sentenza impugnata, in assenza d’indizi oggettivi suscettibili di rappresentare un “inizio di prova” (v. sopra consid. 2.1) delle asserite manipolazioni della causa conclusasi con la sentenza del 27 marzo 2014.
13.2 Nulla cambia alle considerazioni che precedono la decisione 9 maggio 2016 della Procura del Canton __________ (sopra consid. G). A parte il fatto che la sua produzione è tardiva siccome è avvenuta dopo la chiusura dello scambio degli allegati in sede di reclamo (v. sopra consid. 1.4/b), la semplice apertura di un procedimento penale nei confronti dell’avv. CO 1, senza alcuna motivazione scritta circostanziata, ancora non rende verosimili le allegazioni del reclamante. Con la reiezione di quest’ultimo argomento, la sorte del reclamo è così definitivamente segnata.
14. Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), come pure le ripetibili, dovute dal reclamante sia a CO 2 sia all’avv. CO 1, il cui coinvolgimento si è reso necessario in ragione della contestazione – infondata – della cessione e del subentro della cessionaria nella causa. Per il rinvio dell’art. 96 CPC, tali indennità vanno determinate in virtù del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).
14.1 Ritenuto che nella causa __________ il valore litigioso stabilito dal Pretore in fr. 36'531'732.– (sentenza impugnata consid. 5) non è contestato dalle parti ed è condivisibile nella misura in cui corrisponde al valore di stima dei beni sequestrati (v. sentenza del Tribunale federale 5A_28/2013 del 15 aprile 2013 consid. 2.4.2) indicato nel verbale di sequestro del 25 settembre 2013 (rich. I nell’inc. SO.2013.828), l’onorario calcolato secondo tale valore di causa varia secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar tra un minimo di fr. 43'840.– (0.12% del valore medesimo) e un massimo di fr. 306'870.– (0.84%). Non si scorgono motivi di scostarsi dalla tariffa in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar – né il reclamante ne ha invocato alcuno –, l’impegno lavorativo dei patrocinatori delle parti convenute non risultando inferiore a quello usuale in una causa di reclamo ordinaria in materia di opposizione al sequestro.
Va però tenuto conto del fatto che i reclami in esame e quell’altro inoltrato contro la decisione del Pretore che accoglie l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione interposta all’esecuzione a convalida dei sequestri (inc. 14.2016.15) vertono sulle stesse censure e sono motivati allo stesso modo e che CO 2 e CO 1 perseguono lo stesso interesse e condividono il rischio del processo (il secondo limitatamente alle spese maturate prima del subentro: art. 83 cpv. 2 CPC), sicché l’indennità minima prevista dalla tariffa può essere ripartita tra di esse, secondo una chiave che tenga conto dell’onere lavorativo più esteso consentito dai patrocinatori di CO 2 (osservazioni e duplica spontanea) rispetto a quanto profuso dal legale dell’esecutore testamentario, giustificatosi dall’interesse e della responsabilità maggiori della prima nella lite quale titolare ora esclusiva delle pretese in garanzie delle quali sono stati decretati i sequestri. Per questi motivi, a CO 2 può essere attribuita un’indennità di fr. 14'000.– e all’avv. CO 1 una di fr. 7'000.–.
14.2 Ritenuto che nella causa __________ il valore litigioso stabilito dal Pretore in fr. 25'000.– (sentenza impugnata consid. 5) non è contestato dalle parti ed è condivisibile nella misura in cui corrisponde al valore di stima dei beni sequestrati secondo il verbale del 30 ottobre 2013 (rich. I nell’inc. __________), l’onorario calcolato secondo tale valore di causa varia secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar tra un minimo di fr. 150.– (0.6% del valore medesimo) e un massimo di fr. 2'100.– (8.4%). Tenuto conto del lavoro fornito, dell’identità d’interessi e del risparmio risultante dal fatto che i due reclami vertono sulle stesse questioni, a CO 2 può essere attribuita un’indennità di fr. 1'000.– e all’avv. CO 1 una di fr. 500.– applicando la stessa chiave di riparto adottata nella prima causa (sopra consid. 14.1).
15. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 36'531'732.– nella prima causa (sopra consid. 14.1), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, mentre non la raggiunge nella seconda (sopra consid. 14.2).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo interposto nella causa n. __________ è respinto.
1.1 La sentenza impugnata è confermata.
1.2 Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.–, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 14'000.– a CO 2 e fr. 7'000.– a CO 1.
2. Il reclamo interposto nella causa n. __________ è respinto.
2.1 La sentenza impugnata è confermata.
2.2 Le spese processuali di complessivi fr. 580.– già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 1'000.– a CO 2 e fr. 500.– a CO 1.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro il dispositivo n. 1 della presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Contro il dispositivo n. 2 è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).