Incarto n.
14.2016.140

Lugano

28 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 28 aprile 2016 da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 giugno 2016 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 484.75, indicando quale titolo di credito l’attestato di carenza di beni emesso il 20 marzo 2013 dall’UE di Lugano nel­l’esecuzione n. __________ relativa all’imposta federale diretta per il 2010.

 

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 aprile 2016 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;

 

                                  che statuendo con decisione 14 giugno 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 15.– a favore del­l’istante;

 

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2016, facendo valere che la sua situazione economica non è migliorata dopo il rilascio dell’attestato di carenza di beni su cui l’escutente fonda l’esecuzione, giacché percepisce una rendita AVS e le prestazioni complementari, premettendo comunque che avrebbe accettato “quello che è giusto”;

 

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                  che presentato il 20 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 15 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

 

                                  che la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

 

                                  che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC);

 

                                  che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

 

                                  che nella fattispecie l’ammissibilità del reclamo è molto dubbia, perché RE 1 non specifica le sue conclusioni e fonda le sue considerazioni su allegazioni di fatto nuove – non avendo presentato osservazioni in prima sede –, che come detto sono irricevibili in questa sede;

 

                                  che, ad ogni modo, il reclamante non può invocare alcuna protezione particolare per il fatto che il precetto esecutivo si fonda su un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, un’opposizio­­ne per non ritorno a miglior fortuna essendo possibile solo se l’e­­scutente procede in base a un attestato di carenza di beni dopo fallimento o per un credito sorto prima del fallimento dell’escusso (art. 265 cpv. 2 LEF);

 

                                  che d’altronde l’esiguità dei redditi del reclamante (rendita AVS e prestazioni complementari) non è circostanza di rilievo per la decisione sul rigetto dell’opposizione, fermo restando che sarà l’uf­­ficio d’esecuzione a stabilire la parte eventualmente pignorabile del suo reddito, ovvero la parte che eccede il suo minimo esistenziale giusta l’art. 93 LEF (v. sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 7.2, RtiD 2015 II 900 n. 58c);

 

                                  che nella limitata misura della sua ricevibilità il reclamo va pertanto respinto;

 

                                  che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, RE 1 risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato, per tacere delle condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa, fonte di possibili oneri aggiuntivi d’incas­­so infruttuosi per l’ente pubblico;

 

                                  che non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

 

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 484.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–  ;

–  Ufficio esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,

    Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).