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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 settembre 2015 da
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 22 giugno 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 21 settembre 2015, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 48'334.30.
B. In una prima udienza di discussione del 4 novembre 2015, la convenuta si è opposta all’istanza, allegando di essere intenzionata a versare un primo acconto di fr. 20'000.– quello stesso giorno e a saldare la rimanenza entro fine gennaio 2016. L’udienza è allora stata rinviata al 3 febbraio 2016 su richiesta comune delle parti. La seconda udienza è poi stata a sua volta rinviata al 6 aprile 2016 a richiesta comune delle parti. In occasione della terza udienza, la parte convenuta ha precisato di essere stata posta in liquidazione con decisione dell’assemblea generale del 31 marzo 2016 e si è impegnata a versare all’istante un acconto di fr. 20'000.– entro il 15 maggio 2016. L’udienza è allora stata nuovamente posticipata al 18 maggio 2016 su richiesta comune delle parti. In occasione della quarta udienza, l’istante ha rilevato che la convenuta non aveva dato seguito all’impegno di pagamento assunto nella precedente udienza, limitandosi a proporre di pagare il proprio debito a rate, la prima di fr. 5'000.– entro il 30 giugno 2016 e il saldo, dal 30 luglio in poi, in rate mensili di fr. 2'500.– ognuna al minimo fino a copertura dell’intero credito, da raggiungere entro il 30 giugno 2017. In risposta la parte convenuta ha ribadito la propria proposta di dilazione, che l’istante ha rifiutato seduta stante, ricordando che la convenuta non aveva rispettato gli impegni di pagamento assunti nelle precedenti udienze.
C. Statuendo con decisione 9 giugno 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 10 giugno 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2016 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i crediti dell’istante versando il 21 giugno 2016 fr. 38'312.20 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice della RE 1 il 16 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
Nel caso specifico, la reclamante produce con il reclamo l’avviso di addebito di fr. 38'312.20 – somma che corrisponde al saldo delle esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nei suoi confronti (doc. C) – a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano (doc. D e E), eseguito il 22 giugno 2016, ossia dopo la dichiarazione del fallimento. Ci si potrebbe chiedere se siffatto versamento a beneficio di un solo creditore possa configurare un caso di ripresa dei pagamenti, tale da giustificare l’annullamento del fallimento. Non è però necessario risolvere la questione nella fattispecie, poiché la reclamante non ha comunque reso verosimile il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia la propria solvibilità, come si vedrà nel prossimo considerando.
3. Come già menzionato (sopra consid. 2), infatti, ove la ripresa dei pagamenti sia successiva alla dichiarazione del fallimento (come potrebbe essere il caso nella fattispecie), occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
3.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
3.2 L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
3.3 Nel caso in esame la reclamante non si è espressa sulla propria solvibilità, limitandosi a sottolineare di essere riuscita a pagare “l’intero debito, compresi gli interessi e le spese”. Sennonché essa ha invero pagato solo i suoi debiti posti in esecuzione dall’istante ma non i suoi altri debiti. In particolare dall’estratto assunto d’ufficio dalla Camera risulta che nei suoi confronti sono tuttora pendenti dodici esecuzioni per oltre fr. 120'000.–, di cui quattro sono recentemente (il 7 aprile e il 2 giugno 2016) giunte al rilascio di attestati di carenza di beni per complessivi fr. 32'669.70. Tenuto anche conto che la società si trova in liquidazione volontaria dal 31 marzo 2016, si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare meno probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria sembra sfavorevole e la sua solvibilità insufficientemente verosimile. Non risultando adempiuto almeno il secondo requisito posto all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va confermato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato dalla Pretura di Lugano, sezione 5, a far tempo dal 10 giugno 2016 alle ore 10.00 è confermato.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.
3. Notificazione a:
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–; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).