Incarti n.
14.2016.148

14.2016.231

14.2016.232

Lugano

29 novembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

statuendo nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 28 aprile e 23 agosto 2016 da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna (nella prima causa)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (nelle due ultime)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sui reclami del 30 giugno nella prima causa e 17 ottobre 2016 nelle due ultime presentati da RE 1 contro le decisioni emesse dal Pretore il 20 giugno nella prima e 13 ottobre 2016 nelle altre due;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 14'291.70, indicando quale titolo di credito l’“imposta federale diretta (IFD) 1993 come ACB del 24-03.2000 n. __________ emesso dal­l’ue di Lugano”, dedotti acconti per fr. 1'663.50;

 

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 febbraio 2016 sempre dall’UE di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso lo stesso RE 1 per l’incasso di fr. 8'686.10, indicando quale titolo di credito l’“imposta cantonale (IC) 1996 come ACB del 24-03.2000 n. __________ emesso dall’ue di Lugano”, dedotti acconti per fr. 1'389.20;

 

                                  che con un altro precetto esecutivo n. __________ emesso ancora il 29 febbraio 2016 dall’UE di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di altri fr. 11'071.40 a titolo d’“imposta cantonale (IC) 1994 come ACB del 24-03.2000 n. __________ emesso dall’ue di Lugano”, dedotti acconti per fr. 1'121.50;

 

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, la Confederazione Svizzera, con un’istanza del 28 aprile, e lo Stato del Canton Ticino, con due del 23 agosto 2016, ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

 

                                  che nel termine impartito la parte convenuta si è opposta alla prima istanza con osservazioni scritte del 27 maggio e 3 giugno 2016 e alle altre due con un allegato unico del 12 settembre, proponendo un pagamento dilazionato di fr. 30.–;

 

                                  che statuendo con due decisioni del 20 giugno e del 13 ottobre 2016, il Pretore ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le tre opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– nella prima causa e di fr. 80.– in ognuna delle altre due, in tutti i casi senza assegnare ripetibili;

 

                                  che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 giugno contro la prima e con un reclamo unico del 17 ottobre 2016 contro le altre due per ottenere la sospensione delle tre cause in attesa di una decisione dell’Ufficio esazione e condoni sulla sua domanda di condono del 17 marzo 2016;

 

                                  che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto del­l’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                  che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentati il 30 giugno e il 17 ottobre 2016 contro le sentenze notificate a RE 1 rispettivamente il 21 giugno per la prima e al più presto il 14 ottobre per le altre due, in concreto tutti e tre i reclami sono tempestivi;

 

                                  che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­­nazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

 

                                  che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten­prozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

 

                                  che nella fattispecie il reclamante chiede, prima di statuire sulle istanze, di aspettare una presa di posizione dell’Ufficio esazione e condoni, preannunciata telefonicamente per la fine dell’anno, alla sua richiesta di condono formulata il 17 marzo 2016, facendo valere di avere quali soli redditi la rendita AVS;

 

                                  che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

 

                                  che, invece, censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);

 

                                  che delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

 

                                  che i reclami si rivelano pertanto infondati, le decisioni di tassazione (doc. B) e, per quanto riguarda le spese esecutive, gli attestati di carenza di beni (doc. C) prodotti dagli enti istanti, tutti incontestatamente passati in giudicato, costituendo validi titoli di rigetto definitivo per gli importi posti in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT), senza riguardo agli interessi di mora pagati nelle esecuzioni sfociate nei menzionati attestati di carenza di beni;

 

                                  che la presentazione di una domanda di condono non sospende automaticamente l’esecutività della decisione fiscale (art. 17 cpv. 1 dell’ordinanza federale sul condono dell’imposta [RS 642.121], 246 cpv. 4 LT) e per quanto riguarda l’imposta federale è addirittura inammissibile se è presentata dopo la notificazione del precetto esecutivo (art. 167 cpv. 4 LIFD);

 

                                  che ciò posto si conviene con il reclamante che l’amministrazione fiscale dovrebbe evitare di avviare procedure giudiziarie verosimilmente inutili in casi in cui la situazione finanziaria del contribuente determinerà presumibilmente il rilascio di ulteriori attestati di carenza di beni, generando a carico della collettività spese non indifferenti e in gran parte irrecuperabili, allorquando per interrompere la prescrizione è sufficiente una rinuncia del debitore (per al massimo dieci anni, DTF 132 III 240 consid. 3.3.8) o la sola presentazione della domanda d’esecuzione, anche se poi viene ritirata (DTF 114 III 262 consid. a; 104 II 22 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.88/89 consid. 10.2), gli art. 135 segg. CO essendo applicabili alla prescrizione degli attestati di carenza di beni giusta l’art. 149a cpv. 1 LEF (FF 1991 III 121);

 

                                  che queste sono però soluzioni che la Camera non ha la competenza d’imporre;

 

                                  che le tasse per il presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alle controparti per osservazioni;

 

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, pari a fr. 14'291.70 nella prima causa, a fr. 8'686.10 nella seconda e a fr. 11'071.40 nella terza, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa __________ promossa dalla Confederazione Svizzera (inc. 14.2016.148) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 90.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                  2.   Il reclamo nella causa __________ promossa dallo Stato del Cantone Ticino (inc. 14.2016.231) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                  3.   Il reclamo nella causa __________ promossa dallo Stato del Cantone Ticino (inc. 14.2016.232) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 90.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                             4.  Notificazione a:

 

–;

    .

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).