Incarto n.
14.2016.153

Lugano

20 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 maggio 2016 da

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1 (già RE 1)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 15 luglio 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 luglio 2016 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 2 maggio 2016 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1, poi diventata RE 1 il 21 giugno 2016, per il mancato pagamento di fr. 2'401.– più interessi e spese.

 

                            B.  All’udienza di discussione del 15 giugno 2016 nessuno è comparso.

 

                            C.  Statuendo con decisione 13 luglio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 14 luglio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2016 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere pagato i suoi debiti. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 luglio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

 

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

 

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 14 luglio 2016 relativa al versamento di fr. 2'929.60 alla rappresentante dell’istante, affermando di avere in quel modo saldato l’esecuzione che ha portato al fallimento. Sennonché essa non ha provato che l’importo in questione sia sufficiente a estinguere totalmente l’esecuzione in questione. In assenza di una conferma dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, già il presupposto stabilito all’art. 174 cpv. 2 n. 1 non risulta adempiuto.

 

                           2.3  Per abbondanza occorre del resto rilevare come la reclamante non abbia comunque reso verosimile il secondo presupposto stabilito dalla legge, ovvero quello della propria solvibilità, condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento invocato è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento. Dall’estratto esecutivo (al 6 luglio 2016) prodotto dalla reclamante, in effetti, si evince che nei suoi confronti erano pendenti a quella data 13 procedure esecutive per un importo complessivo di oltre fr. 140'000.–, di cui 4 per tasse e oneri sociali sfociate nel 2015 in attestati di carenza di beni per fr. 4'474.14 in totale. Determinante è che tali attestati siano stati rilasciati sulla scorta dell’art. 115 LEF, ovvero per totale mancanza di attivi pignorabili, e che tre di essi vertevano su importi modesti. La sua situazione non appare poi essere migliorata, siccome è stata oggetto di due esecuzioni nel 2016, una della Confederazione Svizzera (n. __________) e una dell’__________ (che pretende senza prova essere stata pagata). Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta sostanzialmente migliorando e ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, anche per questo motivo il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

 

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, non avendo dovuto la controparte redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 (già RE 1) pronunciato dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far tempo dal 14 luglio 2016 alle ore 10.00 è confermato.

 

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–;

–  Ufficio di esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Lugano.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).